Senza la Cilas sui contratti di 110% resta la stretta
Nessuna salvaguardia per chi, in un cantiere di superbonus, ha firmato un contratto per l’esecuzione di un lavoro ma non ha ancora presentato la Cilas o un altro titolo. Esaminando il testo approvato martedì in Consiglio dei ministri, emerge che le tutele a favore di chi ha avviato interventi sono limitate: in qualche caso non sarà possibile evitare la stretta.
Il blocco riguarderà tutte le ipotesi residue di cessione e sconto, ancora in vita dopo il decreto cessioni di febbraio 2023 ( Dl n. 11/ 2023). Vengono, quindi, cancellate le cessioni legate al superbonus per Terzo settore, Iacp e aree colpite dai terremoti per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dal 2009 in poi. Addio anche alle ultime forme residue di cessione per il bonus barriere architettoniche, disegnate poche settimane fa dallo stesso Governo con il decreto Salva spese ( n. 212/ 2023).
Qualcuno, però, si salverà. Il riferimento sarà il giorno precedente l’entrata in vigore del decreto. Per i lavori di superbonus sarà necessario avere presentato una Cilas e, in caso di interventi condominiali, avere anche approvato la delibera assembleare. Per chi effettua una demolizione con ricostruzione si guarderà alla presentazione del titolo in Comune, così come per i lavori che accedono agli sconti diversi dal superbonus.
Il caso più complesso è quello di chi deve fare valere un contratto firmato. Si tratta, però, di uno scenario che non riguarda chi ha avviato o deve avviare un cantiere di superbonus: in questi casi si guarderà solo a Cilas e titoli. Per i bonus minori, invece, sarà possibile guardare all’avvio dei lavori o, in caso di lavori non ancora partiti, alla firma del contratto con relativo versamento di un acconto. Chi ha già tra le mani un accordo vincolante potrà essere salvaguardato. Discorso simile per il bonus barriere architettoniche. Potrà ancora utilizzare la cessione chi ha presentato un titolo, avviato i lavori o firmato un contratto con pagamento di un acconto.