I debiti iscritti a ruolo bloccano le compensazioni
La stretta del decreto « blocca cessioni » appena approvato non si limita alle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura ma interviene anche sulle compensazioni in F24 dei bonus edilizi. Con decorrenza ancora da stabilire, infatti, l’articolo 4 del Dl impedisce la compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi quando chi ne è in possesso è allo stesso tempo debitore ( per importi complessivamente superiori a 10mila euro) a seguito di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati ad agenzia Riscossione ( Ader) dall’agenzia delle Entrate, ivi compresi gli atti di recupero dei crediti d’imposta.
Condizione necessaria affinché scatti il blocco alle compensazioni è che per tali debiti siano decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento e non siano presenti provvedimenti di sospensione ovvero sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La norma prevede che il divieto alla compensazione operi « fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli o carichi » , per cui se una impresa può utilizzare per il 2024 una rata di credito d’imposta superbonus per 15mila euro ma ha debiti erariali ( non sospesi) scaduti e non pagati da almeno trenta giorni presso il concessionario della riscossione per complessivi 12mila euro, potrà legittimamente compensare solo i 3mila euro eccedenti. La norma precisa che “restano fermi i termini di utilizzo della singole quote annuali del credito”, per cui se il debitore non sblocca la compensazione ( pagando il debito scaduto) entro fine anno, la quota di bonus non utilizzata è persa per sempre. Il vincolo alla compensazione riguarda tutti i bonus cedibili in base all’articolo 121 del Dl
34/ 2020, non solo il superbonus. Le modalità attuativa delle nuove norme verranno definite con provvedimento dell’Agenzia, così come la decorrenza della stretta. Viene anche riscritta la disposizione ( articolo 37 comma 49- quinquies, del Dl 223/ 2006) che impedirà integralmente ( dal prossimo 1° luglio) la compensazione in presenza di debiti superiori a 100mila euro, coordinandola con l’articolo 31 del Dl 78/ 2010.