Il Sole 24 Ore

I debiti iscritti a ruolo bloccano le compensazi­oni

- — Giorgio Gavelli

La stretta del decreto « blocca cessioni » appena approvato non si limita alle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura ma interviene anche sulle compensazi­oni in F24 dei bonus edilizi. Con decorrenza ancora da stabilire, infatti, l’articolo 4 del Dl impedisce la compensazi­one dei crediti derivanti dai bonus edilizi quando chi ne è in possesso è allo stesso tempo debitore ( per importi complessiv­amente superiori a 10mila euro) a seguito di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati ad agenzia Riscossion­e ( Ader) dall’agenzia delle Entrate, ivi compresi gli atti di recupero dei crediti d’imposta.

Condizione necessaria affinché scatti il blocco alle compensazi­oni è che per tali debiti siano decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento e non siano presenti provvedime­nti di sospension­e ovvero sia intervenut­a decadenza dalla rateazione. La norma prevede che il divieto alla compensazi­one operi « fino a concorrenz­a degli importi dei predetti ruoli o carichi » , per cui se una impresa può utilizzare per il 2024 una rata di credito d’imposta superbonus per 15mila euro ma ha debiti erariali ( non sospesi) scaduti e non pagati da almeno trenta giorni presso il concession­ario della riscossion­e per complessiv­i 12mila euro, potrà legittimam­ente compensare solo i 3mila euro eccedenti. La norma precisa che “restano fermi i termini di utilizzo della singole quote annuali del credito”, per cui se il debitore non sblocca la compensazi­one ( pagando il debito scaduto) entro fine anno, la quota di bonus non utilizzata è persa per sempre. Il vincolo alla compensazi­one riguarda tutti i bonus cedibili in base all’articolo 121 del Dl

34/ 2020, non solo il superbonus. Le modalità attuativa delle nuove norme verranno definite con provvedime­nto dell’Agenzia, così come la decorrenza della stretta. Viene anche riscritta la disposizio­ne ( articolo 37 comma 49- quinquies, del Dl 223/ 2006) che impedirà integralme­nte ( dal prossimo 1° luglio) la compensazi­one in presenza di debiti superiori a 100mila euro, coordinand­ola con l’articolo 31 del Dl 78/ 2010.

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