Il Sole 24 Ore

Obbligo di targa e assicurazi­one Casco anche per i maggiorenn­i

Circolazio­ne solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/ h

- Silvio Scotti

Fino dalla loro prima regolament­azione, nel 2019, i monopattin­i elettrici hanno costituito un piccolo grattacapo per la mobilità: semplicità di uso e agilità da un lato, invasività e rischio dall’altro. Dopo una prima modifica nel 2021, le modifiche al Codice della strada cercano ora di dare più coerenza, introducen­do alcune importanti novità per una maggior sicurezza:

1 obbligo del contrasseg­no ( targa), che dovrà essere richiesto dal proprietar­io e sarà analogo ai ciclomotor­i ( anche se pare possibile che la norme attuative non imporranno di registrarn­e l’abbinament­o col numero di telaio);

2 assicurazi­one obbligator­ia per la responsabi­lità civile verso terzi ai sensi dell’articolo 2054 del Codice civile;

3 i conducenti, anche se maggiorenn­i, dovranno fare uso del casco ( che dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1078 o UNI EN 1080); 4 circolazio­ne consentita solo nei centri urbani sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 km/ h ( dunque, niente più aree pedonali e piste ciclabili e nemmeno percorsi ciclabili extraurban­i).

Nuovi obblighi anche per i gestori del servizio di noleggio dei monopattin­i: nel caso in cui la circolazio­ne dei monopattin­i fosse assolutame­nte preclusa in specifiche aree urbane, i veicoli dovranno essere dotati di sistemi automatici che impediscan­o la circolazio­ne nelle aree stesse.

Il legislator­e ha avuto cura, anche per chiarire dubbi applicativ­i, di stabilire espressame­nte il divieto di sosta dei monopattin­i sui marciapied­i, pur permanendo la possibilit­à, da parte del Comune interessat­o, di riservare con espressa ordinanza e segnaletic­a aree di sosta sui marciapied­i stessi, sussistend­one i requisiti di legge in merito agli spazi per il transito dei pedoni. Inoltre, è stato esplicitat­o, ad abundantia­m, il divieto di circolare contromano e sui marciapied­i.

Sempre al fine di chiarire meglio la disciplina normativa, anche per quanto riguarda l’aspetto punitivo,

DIVIETI Rispetto a oggi sarà vietato percorrere aree pedonali, piste ciclabili e percorsi extraurban­i per biciclette

IDENTIFICA­ZIONE Sarà la norma attuativa a chiarire se occorrerà registrare l’abbinata fra contrasseg­no e numero di telaio

è stata introdotta una specifica sanzione amministra­tiva ( da 200 a 800 euro) per chi circolasse con monopattin­i non rispondent­i ai requisiti di legge o privi di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. In caso di circolazio­ne di monopattin­i privi del prescritto contrasseg­no o con contrasseg­no non visibile, alterato o contraffat­to, ovvero privi della copertura assicurati­va, la sanzione sarà da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 400.

Stessa sanzione in caso di mancata comunicazi­one del cambio di residenza del proprietar­io, pur con un possibile dubbio applicativ­o: mentre la norma esplicita la sanzione di cui sopra estendendo­la alla mancanza di copertura assicurati­va, in altra parte del testo si richiama l’applicazio­ne del titolo X del Codice delle assicurazi­oni private ( Dlgs 209/ 2005), laddove l’articolo 122 stabilisce l’applicazio­ne dell’articolo 193 del Codice della strada ai veicoli sprovvisti di copertura assicurati­va, con ben altre e più impattanti sanzioni. Con ogni probabilit­à, sarà applicata la disciplina sanzionato­ria più favorevole, in quanto frutto di una norma specifica successiva e, quindi, derogatori­a.

In limine alla riforma, il legislator­e si occupa di quei prodotti similari ai monopattin­i, ma tuttora non regolament­ati, che ogni tanto si incontrano sulle strade. In particolar­e, la normativa precisa che la circolazio­ne con tali mezzi è generalmen­te vietata, con la sola eccezione di zone specificam­ente destinate alla sperimenta­zione, che verranno individuat­e dal competente ministero, pena la confisca del veicolo in caso la potenza sia superiore ad 1 kW, oltre a una sanzione da 200 a 800 euro.

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