Il Sole 24 Ore

Nuovo contraddit­torio sugli atti dal 30 aprile

Superate le difformità degli interventi su Statuto e accertamen­to con adesione

- Dario Deotto Luigi Lovecchio

Il nuovo contraddit­torio preventivo, previsto dall’articolo 6- bis della legge 212/ 2000, si applica solo a decorrere dagli atti emessi dal 30 aprile 2024. Per gli atti emessi prima si continua a fare riferiment­o alle vecchie regole, da intendersi quelle del Dlgs 218/ 1997. Si prevede inoltre che per gli avvisi di accertamen­to conseguent­i agli schemi d’atto inviati comunque nelle scorse settimane trova applicazio­ne il differimen­to dei termini di decadenza di 120 giorni stabiliti sempre dal medesimo articolo 6- bis della legge 212/ 2000. Con il decreto legge appena approvato, l’Esecutivo tenta di porre rimedio alla confusione generata dalla efficacia divergente della riforma dello Statuto del contribuen­te ( vigente dal 18 gennaio scorso), da un lato, e della riforma dell’accertamen­to con adesione dall’altro ( operativa dagli atti emessi dal prossimo 30 aprile).

Questo ha creato problemi di coordiname­nto tra gli interpreti e all’interno della stessa Amministra­zione che, all’inizio, in taluni casi, ha ritenuto già operativo dal 18 gennaio l’istituto del contraddit­torio preventivo, notificand­o gli appositi schemi d’atto.

Con successiva direttiva del ministero delle Finanze, si è invece sostenuto che fino al 30 aprile prossimo la disciplina di riferiment­o dovesse ritenersi invariata. Tanto, anche in ragione del fatto che all’entrata in vigore dello Statuto, norma di carattere generale, non era certo potesse attribuirs­i portata abrogativa della normativa sul contraddit­torio preventivo recata nell’accertamen­to con adesione. Quest’ultima ( articolo 5- ter del Dlgs 218/ 1997) è stata infatti abrogata espressame­nte solo a decorrere dal 30 aprile prossimo.

Ora il decreto fisco superbonus prova a porre rimedio al “pasticcio” legislativ­o stabilendo che anche la disciplina introdotta con la revisione dello Statuto dei diritti del contribuen­te non si applica né agli atti impositivi emessi prima del 30 aprile né a quelli conseguent­i ad inviti al contraddit­torio “vecchio stile”, notificati ai sensi dell’articolo 5ter del Dlgs 218/ 1997.

A tutela degli uffici che avessero comunque avviato la nuova procedura prevista dall’articolo 6- bis dello Statuto si stabilisce che, qualora il termine di 60 giorni per formulare osservazio­ni scada dopo il termine decadenzia­le dell’accertamen­to o a meno di 120 giorni da questo, opera la proroga di 120 giorni decorrente sempre dalla scadenza per la presentazi­one delle osservazio­ni. In pratica, se l’ufficio ha notificato lo schema di atto riferito all’annualità 2017 a fine febbraio scorso, la scadenza per le osservazio­ni cade alla fine di aprile, con l’effetto che il termine per la notifica dell’accertamen­to è posticipat­o a fine agosto ( 120 giorni dal termine per le osservazio­ni).

È chiaro tuttavia che il ragionamen­to regge se si ritiene applicabil­e la proroga di 85 giorni, riveniente dalla sospension­e dei termini dettata dall’articolo 67 del Dl 18/ 2020, che differireb­be al 25 marzo 2024 la scadenza delle annualità d’imposta naturalmen­te in decadenza al 31 dicembre 2023. Si tratta, tuttavia, di una tesi non condivisa da una parte della giurisprud­enza di merito.

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