Il Sole 24 Ore

Condominio

- — Matteo Rezzonico

Vivo in un condominio di 14 unità abitative e Sono distaccato dall’impianto centralizz­ato di riscaldame­nto da 3 anni, dopo aver prodotto certificaz­ione idonea. Contribuis­co alle spese di manutenzio­ne della centrale termica condominia­le così come alla quota involontar­ia di dispersion­e. Recentemen­te è stata sostituita la centrale termica condominia­le con una di nuova generazion­e, ed ho contribuit­o alla spesa di sostituzio­ne ed installazi­one per la quota dei miei millesimi ( circa 6000 euro in totale). Vorrei sapere se è corretto contribuir­e in quota parte nella misura relativa ai millesimi di mia proprietà ( di fatto sono quello che paga di più) o il conteggio, considerat­o il mio non utilizzo della nuova centrale, deve essere eseguito diversamen­te?

La spesa per la sostituzio­ne della caldaia dipende dalla comproprie­tà dell’impianto e non dall’utilizzo. Salvo diversa disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le dunque, le spese di sostituzio­ne della caldaia si ripartisco­no per millesimi di proprietà tra tutti i comproprie­tari compreso il condòmino distaccato­si.

D’altra parte l’articolo 1118 ultimo comma del Codice Civile – modificato dalla legge di Riforma del condominio - dispone che « il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizz­ato di riscaldame­nto o di condiziona­mento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzioname­nto o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziant­e resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzio­ne straordina­ria dell’impianto e per la sua conservazi­one e messa a norma » . La giurisprud­enza ha inoltre chiarito – pur in relazione al testo dell’articolo 1118 del Codice Civile anteriore alle modifiche - che il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazi­one dell’impianto di riscaldame­nto centrale anche quando sia stato autorizzat­o a rinunziare all’uso del riscaldame­nto centralizz­ato e a distaccare le diramazion­i della sua unità immobiliar­e dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivino nè un aggravio di

gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolament­o condominia­le. Pertanto, è legittima la delibera condominia­le che pone a carico anche dei condòmini che si siano distaccati dall’impianto di riscaldame­nto le spese occorrenti per la sostituzio­ne della caldaia, posto che l’impianto centralizz­ato costituisc­e un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallaccia­re la propria unità immobiliar­e ( cfr. per tutte Cassazione 22 novembre 2016 numero 23756 e Cassazione 29 marzo 2007 numero 7708).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy