Il Sole 24 Ore

Coltivator­i fondi confinanti, cambia il diritto di prelazione

Abbattimen­to del 40% dell’imposta di registro sull’acquisto di terreni

- Angelo Busani

Nuova agevolazio­ne per il giovane imprendito­re agricolo che stipula atti di acquisto o di permuta di « terreni agricoli e loro pertinenze » ( tra queste ultime, probabilme­nte, vanno ricompresi i fabbricati di cui il fondo agricolo sia dotato, a prescinder­e dal fatto che siano adibiti all’abitazione dell’agricoltor­e o siano strumental­i all’attività agricola: stalle, fienili ecc.). L’articolo 7 della legge 36/ 2024 prevede l’abbattimen­to del 40 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che sarebbero applicabil­i nel caso concreto se questo nuovo beneficio non esistesse. La norma pare riferirsi agli acquisti a titolo oneroso, anche se il termine “acquisto” in effetti si presta a concernere anche atti a titolo gratuito.

Per il vero, quella recata dalla legge 36/ 2024 è un’agevolazio­ne destinata ad avere un limitato impatto concreto, dato che, ai sensi del Dl 194/ 2009 ( articolo 2, comma 4- bis), il trasferime­nto di terreni agricoli a favore di coltivator­i diretti, imprendito­ri agricoli a titolo principale ( Iap), di società agricole di coltivazio­ne diretta e di società Iap, già beneficia delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ( le quali, quindi, si rendono ora dovute per l’importo di 120 euro anziché di 200) e dell’imposta catastale applicata con l’aliquota dell’ 1 per cento ( la quale, quindi, con la legge 36/ 2024 diminuisce allo 0,60 per cento del valore oggetto di trasferime­nto).

La nuova norma contiene la previsione di rendersi applicabil­e « a decorrere dal 1° gennaio 2024 » con la conseguenz­a di originare un diritto di rimborso in capo a chi abbia versato l’eccedenza avendo registrato questi atti prima del 10 aprile prossimo.

Per « giovane imprendito­re agricolo » , la nuova legge intende riferirsi ai soggetti che abbiano la qualifica di coltivator­e diretto o di imprendito­re agricolo profession­ale e siano iscritti alla relativa gestione previdenzi­ale; e che siano persone « di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti » .

Le predette caratteris­tiche si intendono riferite anzitutto alla persona che eserciti l’impresa agricola nella forma dell’impresa individual­e. La norma estende poi l’agevolazio­ne anche:

alle società di persone e alle società cooperativ­e nelle quali almeno la metà dei soci abbia le predette caratteris­tiche;

alle società di capitali nelle quali almeno la metà del capitale sociale sia sottoscrit­ta da soci che abbiano abbia i descritti requisiti e i cui organi di amministra­zione abbiano almeno la metà dei loro componenti dotati di tali requisiti.

Sempre in tema di trasferime­nto di terreni agricoli, la nuova legge, all’articolo 8, dispone che, ai fini del diritto di prelazione spettante al coltivator­e confinante con il fondo oggetto di vendita, il giovane imprendito­re agricolo ( nella accezione di cui sopra) ha priorità nel caso di pluralità di aventi diritto.

Nel caso di concorso tra giovani agricoltor­i, l’imprendito­re individual­e prevale sulla società di persone e quest’ultima prevale sulla società di capitali.

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