Modifiche al Codice civile
Anche sull’assenza: sarà dichiarata dopo un anno
il Ddl Semplificazioni cambia alcune regole in tema di dichiarazione di assenza e di morte presunta:
l’assenza potrà essere dichiarata una volta che sia decorso un anno ( e non più due anni) dalla data alla quale risale l’ultima notizia della persona scomparsa;
la morte presunta potrà essere dichiarata una volta che siano decorsi cinque anni ( e non più dieci anni) dalla data alla quale risale l’ultima notizia inerente alla esistenza in vita della persona assente.
L’assenza è la situazione con la quale si formalizza la scomparsa di una persona e cioè il fatto che di una persona non si abbiano più notizie.
Quando si denuncia una scomparsa, il tribunale può nominare un curatore che rappresenti lo scomparso e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Trascorsi due anni ( e, con la nuova norma, un anno) dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi possono domandare al tribunale che ne sia dunque dichiarata l’assenza, con l’effetto che: viene aperto l’eventuale testamento, coloro i quali sarebbero eredi testamentari o legittimi possono domandare ( previa redazione di un inventa
OOrio) l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e il coniuge dell’assente ( che ovviamente non si può risposare) può ottenere un assegno alimentare a valere sul patrimonio dell’assente.
I beni dell’assente non possono essere alienati se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, il quale dispone in ordine all’uso e l’impiego delle somme ricavate. Se l’assente ritorna, gli viene restituito il suo patrimonio nello stato in cui si trova nel momento in cui si accerta il suo ritorno.
Qualora trascorrano dieci anni ( e, con la nuova norma, cinque anni) dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente ( che sia nato da almeno 27 anni), il tribunale può emanare una sentenza dichiarativa della presunta morte dell’assente riferendola al giorno nel quale risale l’ultima sua notizia.
Resta fermo che, per la dichiarazione di morte presunta, è sufficiente il decorso di due anni se la scomparsa è stata causata da un « infortunio » ( una frana, una inondazione, un disastro aereo, eccetera). Termini abbreviati ( di due o tre anni) sono disposti anche per chi sia scomparso in operazioni belliche o chi sia stato fatto prigioniero dal nemico.
La morte presunta provoca gli effetti che gli eredi testamentari o legittimi possono disporre liberamente del patrimonio della persona presuntivamente deceduta e che il coniuge può risposarsi. Se il presunto morto ritorna, ha diritto a conseguire il suo patrimonio nello stato in cui si trova e il matrimonio nel frattempo celebrato dal suo coniuge è dichiarato nullo.