Il Sole 24 Ore

Modifiche al Codice civile

Anche sull’assenza: sarà dichiarata dopo un anno

- Di morte presunta scende da 10 a 5 anni Angelo Busani

il Ddl Semplifica­zioni cambia alcune regole in tema di dichiarazi­one di assenza e di morte presunta:

l’assenza potrà essere dichiarata una volta che sia decorso un anno ( e non più due anni) dalla data alla quale risale l’ultima notizia della persona scomparsa;

la morte presunta potrà essere dichiarata una volta che siano decorsi cinque anni ( e non più dieci anni) dalla data alla quale risale l’ultima notizia inerente alla esistenza in vita della persona assente.

L’assenza è la situazione con la quale si formalizza la scomparsa di una persona e cioè il fatto che di una persona non si abbiano più notizie.

Quando si denuncia una scomparsa, il tribunale può nominare un curatore che rappresent­i lo scomparso e può dare gli altri provvedime­nti necessari alla conservazi­one del patrimonio dello scomparso. Trascorsi due anni ( e, con la nuova norma, un anno) dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi possono domandare al tribunale che ne sia dunque dichiarata l’assenza, con l’effetto che: viene aperto l’eventuale testamento, coloro i quali sarebbero eredi testamenta­ri o legittimi possono domandare ( previa redazione di un inventa

OOrio) l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e il coniuge dell’assente ( che ovviamente non si può risposare) può ottenere un assegno alimentare a valere sul patrimonio dell’assente.

I beni dell’assente non possono essere alienati se non per necessità o utilità evidente riconosciu­ta dal tribunale, il quale dispone in ordine all’uso e l’impiego delle somme ricavate. Se l’assente ritorna, gli viene restituito il suo patrimonio nello stato in cui si trova nel momento in cui si accerta il suo ritorno.

Qualora trascorran­o dieci anni ( e, con la nuova norma, cinque anni) dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente ( che sia nato da almeno 27 anni), il tribunale può emanare una sentenza dichiarati­va della presunta morte dell’assente riferendol­a al giorno nel quale risale l’ultima sua notizia.

Resta fermo che, per la dichiarazi­one di morte presunta, è sufficient­e il decorso di due anni se la scomparsa è stata causata da un « infortunio » ( una frana, una inondazion­e, un disastro aereo, eccetera). Termini abbreviati ( di due o tre anni) sono disposti anche per chi sia scomparso in operazioni belliche o chi sia stato fatto prigionier­o dal nemico.

La morte presunta provoca gli effetti che gli eredi testamenta­ri o legittimi possono disporre liberament­e del patrimonio della persona presuntiva­mente deceduta e che il coniuge può risposarsi. Se il presunto morto ritorna, ha diritto a conseguire il suo patrimonio nello stato in cui si trova e il matrimonio nel frattempo celebrato dal suo coniuge è dichiarato nullo.

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