Il Sole 24 Ore

Imprese culturali del Terzo settore con sgravi, finanziame­nti e incentivi

La doppia qualifica Icc e Ets consente l’accesso a varie misure agevolativ­e I requisiti sono ideazione, promozione e conservazi­one di beni e prodotti culturali

- Ilaria Ioannone Gabriele Sepio di Impresa ed Internazio­nale promosso da Maisto

Nuovo slancio alle imprese culturali e creative ( Icc) dalla legge sul Made in Italy ( L. 206/ 2023) con possibilit­à di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore. Con il provvedime­nto entrato in vigore l’ 11 gennaio scorso, il legislator­e riprende le fila di una normativa che, disciplina­ta per la prima volta dalla legge di bilancio 2018, non ha visto la luce in mancanza dei relativi decreti attuativi. In una direzione completame­nte opposta, invece, sembra muoversi il nuovo tentativo operato con la legge sul Made In Italy, che già all’indomani della sua entrata in vigore ha visto l’attivazion­e di tavoli istituzion­ali per definire sia le modalità per ottenere la veste di Icc, che le condizioni per l’assegnazio­ne dei contributi alle realtà dotate di tale qualifica.

Ma cosa si intende esattament­e per impresa culturale e creativa? Quella di Icc è una qualifica che può essere riconosciu­ta a qualsiasi ente, indipenden­temente dalla forma giuridica adottata ( società, associazio­ne o fondazione) al ricorrere di determinat­e condizioni. Nel dettaglio, la veste di Icc può essere riconosciu­ta all’ente che ( i) svolga attività in via stabile e continuati­va con sede in Italia o in altro paese Ue; ( ii) eserciti in via esclusiva o prevalente attività quali l’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione conservazi­one, ricerca, valorizzaz­ione e gestione di beni culturali e prodotti culturali; ( iii) sia soggetto passivo di imposta in Italia. Ciò significa che, salva diversa interpreta­zione normativa, anche un’impresa straniera con stabile organizzaz­ione in Italia potrebbe assumere la qualifica di Icc.

Sul piano soggettivo, tuttavia, la novità più significat­iva riguarda la possibilit­à di applicare la disciplina in materia di imprese culturali e creative sia alle imprese sociali che agli enti del Terzo settore ( Ets) che svolgono in via principale o esclusiva attività imprendito­riale. Una scelta senza dubbio ragionevol­e se si tiene che il Codice del Terzo settore ( Cts) già contempla, tra le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, quelle volte alla valorizzaz­ione del patrimonio culturale e paesaggist­ico, nonché l’organizzaz­ione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. In tal senso, una Icc che scelga di iscriversi nel Registro assumendo la qualifica di Ets o di impresa sociale troverebbe riconoscim­ento non solo come attore economico ma anche come promotore di iniziative socialment­e rilevanti in campo culturale. Senza contare che l’adozione della doppia qualifica ( Icc- Ets) permettere­bbe di cumulare gli incentivi previsti dalla legge sul Made in Italy, di prossima attuazione, con quelli già operativi per le realtà del Terzo settore. Da un lato, infatti, le Icc potranno beneficiar­e delle premialità strutturat­e rispettiva­mente sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti/ servizi culturali e creativi, e contributo in conto capitale ( con risorse stanziate dal 2024 al 2033 pari a 3 milioni di euro le cui modalità saranno successiva­mente definite). L’adozione della qualifica di Ets o impresa sociale, invece, garantireb­be sin da subito di poter accedere a risorse economiche aggiuntive per la promozione e valorizzaz­ione della cultura. Pensiamo, ad esempio, all’accesso al contributo del 5xmille che è garantito a tutti gli Ets iscritti nel Runts, con la sola eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria. Senza poi contare la disciplina di favore riservata alle medesime realtà in tema di erogazioni liberali ( art. 83 Cts), in denaro e natura. In tal caso, sarà concesso a persone fisiche e giuridiche di accedere a forme di premialità in forma di detrazione/ deduzione dal reddito complessiv­o. A questo si aggiunga la possibilit­à per gli Ets, inclusi quelli costituiti in forma societaria, di applicare l’imposta registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o costitutiv­i di diritti reali. Un ulteriore elemento di appeal nell’assumere la qualifica di Ets è legato al tema dell’amministra­zione condivisa che consente di mettere in relazione tali realtà con la Pa mediante gli strumenti di co- programmaz­ione e coprogetta­zione. La cultura è un pilastro importante nella programmaz­ione degli enti locali e tali procedure potranno consentire di mettere in campo nuove sinergie.

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