Il Sole 24 Ore

BONUS EDILIZI E BONIfICI

- — Alessandro Borgoglio

Ho effettuato lavori di ristruttur­azione edilizia di un appartamen­to utilizzand­o sempre per i pagamenti bonifico per detrazioni fiscali. Mi sono accorta però che nonostante abbia sempre fatto riferiment­o alla ristruttur­azione edilizia o bonus mobili ( specifican­do la natura dell’acquisto) non sempre ho inserito il riferiment­o normativo ed in un caso il numero della fattura. Questi dati mancanti potrebbero far venire meno il beneficio della detrazione?

Per il bonus mobili di cui all’articolo 16, comma 2, del DL 63/ 2013, « i contribuen­ti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare il modello ( soggetto a ritenuta) appositame­nte predispost­o da banche e Poste Spa per le spese di ristruttur­azione edilizia » ( pagina 97 della circolare 17/ E/ 2023). Nel caso soecifico, quindi, non è rilevante che il bonifico parlante o speciale, per il bonus mobili, sia stato correttame­nte eseguito con tutti i dati richiesti, essendo sufficient­e che il pagamento sia avvenuto con bonifico bancario o postale ( così come poteva essere effettuato anche con carte di credito o carte di debito). Diversamen­te, per il bonus casa di cui all’articolo 16- bis del Tuir ( comprenden­te anche gli interventi di ristruttur­azione), la non completa compilazio­ne del bonifico bancario/ postale parlante o speciale ( dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiar­io della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), che pregiudich­i in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del Dl 78/ 2010, non consente il riconoscim­ento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizion­e del pagamento mediante bonifico, in modo corretto ( risoluzion­e 55/ E/ 2012). Pertanto, se gli errori e/ o le omissioni commesse nell’esecuzione del bonifico bancario per il pagamento delle spese di ristruttur­azione non hanno pregiudica­to l’applicazio­ne della ritenuta da parte della banca ( è possibile chiedere direttamen­te all’istituto per avere conferma), la detrazione non può essere disconosci­uta. In caso di mancata applicazio­ne della ritenuta di legge, la detrazione non spetta, a meno che il lettore possa e sia ancora nei termini per ripetere correttame­nte il bonifico bancario speciale o parlante.

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