BONUS EDILIZI E BONIfICI
Ho effettuato lavori di ristrutturazione edilizia di un appartamento utilizzando sempre per i pagamenti bonifico per detrazioni fiscali. Mi sono accorta però che nonostante abbia sempre fatto riferimento alla ristrutturazione edilizia o bonus mobili ( specificando la natura dell’acquisto) non sempre ho inserito il riferimento normativo ed in un caso il numero della fattura. Questi dati mancanti potrebbero far venire meno il beneficio della detrazione?
Per il bonus mobili di cui all’articolo 16, comma 2, del DL 63/ 2013, « i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare il modello ( soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia » ( pagina 97 della circolare 17/ E/ 2023). Nel caso soecifico, quindi, non è rilevante che il bonifico parlante o speciale, per il bonus mobili, sia stato correttamente eseguito con tutti i dati richiesti, essendo sufficiente che il pagamento sia avvenuto con bonifico bancario o postale ( così come poteva essere effettuato anche con carte di credito o carte di debito). Diversamente, per il bonus casa di cui all’articolo 16- bis del Tuir ( comprendente anche gli interventi di ristrutturazione), la non completa compilazione del bonifico bancario/ postale parlante o speciale ( dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del Dl 78/ 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto ( risoluzione 55/ E/ 2012). Pertanto, se gli errori e/ o le omissioni commesse nell’esecuzione del bonifico bancario per il pagamento delle spese di ristrutturazione non hanno pregiudicato l’applicazione della ritenuta da parte della banca ( è possibile chiedere direttamente all’istituto per avere conferma), la detrazione non può essere disconosciuta. In caso di mancata applicazione della ritenuta di legge, la detrazione non spetta, a meno che il lettore possa e sia ancora nei termini per ripetere correttamente il bonifico bancario speciale o parlante.