Il Sole 24 Ore

Registro al 9% per il bene al socio dopo l’estinzione della società francese

Per le Entrate l’attribuzio­ne non è operazione neutra come una fusione

- Angelo Busani

L’automatica attribuzio­ne all’unico socio di una società francese del patrimonio della società stessa che si verifica a seguito della sua dissolutio­n ( articolo 1844- 5 del Code civil francese) provoca, dal punto di vista italiano, l’applicazio­ne dell’imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento, calcolata sul valore corrente dei beni immobili ubicati in Italia che, per effetto della dissoluzio­ne, vengono trasferiti dalla società dissolta al suo unico socio.

È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 81 del 28 marzo 2024, affrontand­o una casistica ormai abbastanza frequente nella prassi profession­ale: la cessazione della vigenza di entità soggette a una legislazio­ne diversa da quella italiana ( società, fondazioni, trust o strutture simili) che hanno in Italia la titolarità di beni soggetti a registrazi­one in pubblici registri ( in specie, i Registri immobiliar­i e il Registro imprese).

Dato che, in Italia, per pubblicizz­are il “passaggio” della titolarità di un bene registrato da una data entità ai suoi soci o ai suoi beneficiar­i occorre la confezione di un apposito “atto”, indipenden­temente dal fatto che sia stipulato in Italia o all’estero, si pone il conseguent­e tema della tassazione di questo atto. Se si tratta di un atto formato al di fuori del territorio nazionale, la problemati­ca sorge nel momento in cui viene depositato presso un notaio italiano ( che è un passaggio indispensa­bile, in base alla legge 1326/ 1914, per poterlo inserire in un pubblico registro).

Nel caso sottoposto all’Agenzia con l’istanza di interpello che ha avuto esito nella risposta 81/ 2024, è stata dunque prospettat­a la particolar­e fattispeci­e della transmissi­on universell­e du patrimoine ( Tup) che in Francia si verifica quando si scioglie una società interament­e partecipat­a da altra persona giuridica: in sostanza, per legge francese, l’insieme del patrimonio attivo e passivo della società sciolta viene automatica­mente trasferito alla persona giuridica socia senza che occorrano operazioni di liquidazio­ne.

Riferendos­i a questo fenomeno, l’interpella­nte ha sottoposto all’Agenzia l’osservazio­ne secondo la quale si tratterebb­e di una situazione equiparabi­le a quella della fusione, auspicando un atteggiame­nto neutrale del fisco italiano. L’Agenzia non accoglie questa prospettaz­ione affermando che la fusione, anche procedural­mente, è un fenomeno non confrontab­ile con la Tup e che, quindi, alla trasmissio­ne del patrimonio originata da una Tup si deve applicare la disciplina fiscale propria dell’assegnazio­ne dei beni sociali ai soci.

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