Registro al 9% per il bene al socio dopo l’estinzione della società francese
Per le Entrate l’attribuzione non è operazione neutra come una fusione
L’automatica attribuzione all’unico socio di una società francese del patrimonio della società stessa che si verifica a seguito della sua dissolution ( articolo 1844- 5 del Code civil francese) provoca, dal punto di vista italiano, l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento, calcolata sul valore corrente dei beni immobili ubicati in Italia che, per effetto della dissoluzione, vengono trasferiti dalla società dissolta al suo unico socio.
È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 81 del 28 marzo 2024, affrontando una casistica ormai abbastanza frequente nella prassi professionale: la cessazione della vigenza di entità soggette a una legislazione diversa da quella italiana ( società, fondazioni, trust o strutture simili) che hanno in Italia la titolarità di beni soggetti a registrazione in pubblici registri ( in specie, i Registri immobiliari e il Registro imprese).
Dato che, in Italia, per pubblicizzare il “passaggio” della titolarità di un bene registrato da una data entità ai suoi soci o ai suoi beneficiari occorre la confezione di un apposito “atto”, indipendentemente dal fatto che sia stipulato in Italia o all’estero, si pone il conseguente tema della tassazione di questo atto. Se si tratta di un atto formato al di fuori del territorio nazionale, la problematica sorge nel momento in cui viene depositato presso un notaio italiano ( che è un passaggio indispensabile, in base alla legge 1326/ 1914, per poterlo inserire in un pubblico registro).
Nel caso sottoposto all’Agenzia con l’istanza di interpello che ha avuto esito nella risposta 81/ 2024, è stata dunque prospettata la particolare fattispecie della transmission universelle du patrimoine ( Tup) che in Francia si verifica quando si scioglie una società interamente partecipata da altra persona giuridica: in sostanza, per legge francese, l’insieme del patrimonio attivo e passivo della società sciolta viene automaticamente trasferito alla persona giuridica socia senza che occorrano operazioni di liquidazione.
Riferendosi a questo fenomeno, l’interpellante ha sottoposto all’Agenzia l’osservazione secondo la quale si tratterebbe di una situazione equiparabile a quella della fusione, auspicando un atteggiamento neutrale del fisco italiano. L’Agenzia non accoglie questa prospettazione affermando che la fusione, anche proceduralmente, è un fenomeno non confrontabile con la Tup e che, quindi, alla trasmissione del patrimonio originata da una Tup si deve applicare la disciplina fiscale propria dell’assegnazione dei beni sociali ai soci.