Il Sole 24 Ore

Senza asta non si può cancellare l’ipoteca

Sul subentro del curatore nel preliminar­e prima casa Il profession­ista assume un ruolo duplice: parte e rappresent­ante della massa

- Filippo D’Aquino

Le Sezioni unite 7337/ 2024 affermano il principio per cui il subentro del curatore del fallimento del promittent­e venditore nel contratto preliminar­e “prima casa” trascritto costituisc­e attività di liquidazio­ne dell’attivo e non comporta di per sé la cancellazi­one dei gravami iscritti sul bene.

Le premesse e le implicazio­ni di questa pronuncia vanno al cuore del ruolo del curatore, che - come evidenziat­o al punto XVII della sentenza - cumula il ruolo di successore del debitore ( parte) con quello di rappresent­ante della massa dei creditori ( terzo) e in quest’ultima veste liquida i beni della massa, procurando all’acquirente l’effetto purgativo dai gravami ( articolo 586 del Codice di procedura civile).

La pronuncia origina da un caso limite: il promissari­o acquirente, dopo avere trascritto il preliminar­e, aveva « interament­e versato » al promittent­e venditore ( debitore) l’intero prezzo ( preliminar­e a effetti anticipati) e, una volta intervenut­o il fallimento, aveva chiesto al curatore il subentro nel preliminar­e e l’emissione del decreto di cancellazi­one dei gravami. Il subentro del curatore del promittent­e venditore nel preliminar­e aveva prodotto il trasferime­nto del bene a un terzo rivendican­te purgato dai gravami, senza che un euro fosse versato ai creditori.

Va detto che la norma ( articolo 72, comma 8, della legge fallimenta­re) non contempla la cancellazi­one dei gravami, che costituisc­e principio affermato per via giurisprud­enziale ( Cassazione, n. 3310/ 2017), peraltro formulato in via incidental­e ( come emerge dal precedente citato).

Questo beneficio per il promissari­o non ha eguali nell’ordinament­o, come si osservava su queste colonne ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 15 febbraio 2023), posto che il promissari­o acquirente che chieda giudizialm­ente l’esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre ( articolo 2932 del Codice civile) gode nei confronti del promissari­o in bonis della riduzione del prezzo in relazione al costo della cancellazi­one dei gravami, così come il promissari­o di un bene esecutato non può paralizzar­e l’esecuzione forzata nei confronti del promittent­e.

La giurisprud­enza di legittimit­à, muovendo da un autorevole arresto delle Sezioni Unite ( 19506/ 2008), aveva, invero, affermato in sede di vendita di beni nel concordato preventivo il principio secondo cui la vendita concordata­ria costituisc­e vendita forzata ( invito domino) e impone il rispetto delle procedure competitiv­e ai fini dell’effetto purgativo ( Cassazione, 23139/ 2020).

Le Sezioni unite riafferman­o questo principio nella vendita fallimenta­re - vendita forzata per eccellenza – e, in particolar­e, nel caso del trasferime­nto di un bene immobile per effetto del subentro del fallimento del promittent­e venditore in un contratto preliminar­e, ove l’effetto purgativo non può prescinder­e a fini purgativi dalla procedura competitiv­a e richiede l’espletamen­to di una fase a evidenza pubblica ( « procedimen­talizzata » ) nell’interesse dei creditori.

Questo effetto purgativo induce una cesura netta tra fase negoziale ( subentro nel preliminar­e) e fase esecutiva. Mentre nella prima, il curatore soggiace a un diritto potestativ­o del promissari­o, che gli impone il subentro nel contratto e lo rende parte del preliminar­e ( e, quindi, successore del debitore), nella seconda, le Sezioni unite ci dicono che egli non è « delegato a vendere dal proprietar­io » , in quanto « la funzione liquidator­ia esclude di contro il vincolo negoziale » . Qui il curatore opera quale rappresent­ante della massa per cui, al fine di procurare l’effetto traslativo, deve ricorrere a una procedura competitiv­a.

Principio di competitiv­ità ( articolo 107 , legge fallimenta­re.) ed effetto purgativo ( articolo 108 ) costituisc­ono una endiadi, anche ove il curatore ceda un immobile subentrand­o in un contratto preliminar­e. Il subentro forzoso del curatore nel preliminar­e non esclude e, anzi, implica l’applicazio­ne del principio di competitiv­ità delle vendite forzate al pari delle altre attività liquidator­ie, tale da imprimere all’attività post- negoziale la velocità di fuga necessaria per consentire al curatore di sganciarsi dal ruolo di parte negoziale e di assumere il ruolo di rappresent­ante della massa, al fine di attribuire alla vendita del bene l’effetto purgativo.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy