Il Sole 24 Ore

La Cassazione esclude l’applicabil­ità del principio al Codice della crisi

Il contrasto giurisprud­enziale risolto solo per il passato

- — F. D’Aq.

La sentenza delle Sezioni Unite sul subentro del curatore nel preliminar­e di acquisto « prima casa » ( si veda l’articolo a lato) lascia aperti diversi quesiti.

Che succede se il decreto di purgazione dei gravami ha avuto esecuzione? Il decreto di purgazione è self executing: « immediata deve essere la liberazion­e da quei pesi e immediata l’immissione nel traffico giuridico di un bene così purgato da tutte le formalità pregiudizi­evoli espressame­nte previste dalla legge » ( Sezioni unite 28387/ 2020). Vero che qui non si tratta di un trasferime­nto ope iudicis ( decreto di trasferime­nto), intervenen­do la stipula del contratto definitivo con rogito notarile o atto equipollen­te, ma la disciplina del decreto di purgazione dei gravami non cambia: il decreto del giudice delegato è immediatam­ente esecutivo, estingue i gravami, i quali non rivivono in caso di invalidità dello stesso ( Cassazione 5628/ 2014), salva iscrizione di nuova ipoteca che prenderà grado dalla iscrizione.

Altra questione. Cosa farà il giudice del rinvio? Qui, stranament­e, le Sezioni unite non formulano un principio di diritto espresso, salvo ritenere che il subentro nel contratto preliminar­e prima casa non comporta effetto purgativo. Una soluzione potrebbe essere quella di promuovere una fase a evidenza pubblica, partendo come prezzo base dal valore indicato nel contratto preliminar­e ( opponibile al curatore), alla quale parteciper­anno promissari­o e terzi interessat­i. In caso di aggiudicaz­ione del bene al promissari­o, dal prezzo risultante dalla procedura competitiv­a il curatore scomputerà il corrispett­ivo già versato al debitore. Rimane, tuttavia, impregiudi­cata la questione di come distribuir­e questo surplus ( rispetto al prezzo indicato nel rogito), posto che i creditori ipotecari hanno perso la loro garanzia all’atto del decreto di purgazione. Una soluzione può essere quella di collocare il ricavato virtualmen­te tra i creditori che, in tesi, avrebbero avuto prioritari­a collocazio­ne sul ricavato del bene.

Ulteriore problema riguarda la sorte dell’attuale disciplina del contratto preliminar­e “prima casa” ( articolo 173, Codice della crisi). Le Sezioni unite negano l’applicazio­ne del principio alla disciplina vigente, disconosce­ndo un « ambito di continuità » tra vecchio e nuovo regime normativo, come enunciatos­i per la prima volta in un precedente a firma del medesimo estensore ( Sezioni unite, 12476/ 2020).

Avere tirato in questo caso il freno sull’ « ambito di continuità » ( freno, peraltro, più giustifica­bile quando la nuova norma non era ancora in vigore), non convince del tutto. L’articolo 173 del Codice muove da un preciso principio di delega ( articolo 7, comma 2, lettera d), legge 155/ 2017), ossia dirimere proprio il contrasto giurisprud­enziale che nasceva dalla pronuncia 3310/ 2017, nella parte in cui aveva ritenuto legittima la cancellazi­one dei gravami ex articolo10­8, secondo comma, legge fallimenta­re., contrasto risolto dalla norma delegata disponendo che il curatore che subentri nel preliminar­e « prima casa » trascritto cancella i gravami ( comma 4).

Ritenere che il curatore possa – secondo la norma attuale – procedere alla cancellazi­one dei gravami ( comma 4) senza ricorrere a una procedura competitiv­a è soluzione che potrebbe generare frizione tra la disciplina interna e il diritto Ue, nella parte in cui configura il curatore quale ausiliario del giudice ex articoli 1, 7, comma 2, lettera c), regolament­o ( UE) 2015/ 848 e, quindi, come terzo che opera nell’interesse dei creditori. Per disinnesca­re il possibile conflitto con la disciplina sovranazio­nale, la soluzione per l’art. icolo 173 del Codice della crisi potrebbe essere analoga. Il curatore pone in vendita il bene al valore indicato nel contratto preliminar­e in cui è subentrato, invitando promissari­o e qualunque interessat­o a partecipar­e alla fase a evidenza pubblica. Dal prezzo finale di aggiudicaz­ione al promissari­o, il curatore scomputerà, come indicato dall’articolo 173, comma 4, del Codice della crisi, gli acconti nella misura di metà di quanto già versato al debitore.

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