Procedure automatizzate inutilizzabili se serve una valutazione giuridica
Anche se si tratta di correggere l’aliquota applicata nella liquidazione
La procedura automatizzata di liquidazione delle dichiarazioni non può essere utilizzata quando occorrono delle valutazioni giuridiche in ordine all’operato del contribuente, anche laddove si tratti di correggere l’aliquota dell’imposta applicata. Si tratta di un criterio di diritto ribadito dalla Cassazione, nella sentenza 8462, depositata ieri, spesso disatteso dalle prassi dell’Amministrazione.
Una autorità portuale si era autoliquidata l’aliquota Irpeg, ridotta alla metà, ritenendo di avere diritto all’agevolazione di cui all’articolo 6 del Dpr 601/ 1973, nella formulazione all’epoca vigente, in quanto azienda statale. L’Agenzia ha disconosciuto l’agevolazione, iscrivendo a ruolo, ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr 600/ 1973, la maggiore Irpeg dovuta, nel presupposto che non vi fossero i requisiti di legge. L’ente pubblico ha impugnato la cartella di pagamento, eccependo, tra l’altro, l’illegittimità della procedura seguita, in quanto l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto procedere a emettere un avviso di accertamento.
La Cassazione ha annullato l’atto impugnato ponendosi in una linea di continuità interpretativa con i precedenti in termini della giurisprudenza di vertice, osservando che le procedure di controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie sono ammesse solo per correggere gli errori rilevabili dal mero riscontro cartolare della denuncia. Al contrario, le stesse non possono essere adottate tutte le volte in cui si discuta di profili valutativi in fatto o in diritto o di attività istruttorie diverse dal mero riscontro delle risultanze della banca dati dell’Anagrafe tributaria.
Nel caso di specie, non si trattava di correggere una aliquota derivante dall’applicazione diretta di previsioni di legge, ma di contestare la spettanza di una agevolazione richiesta, per fatti concludenti, dal contribuente. Per questo motivo, l’iscrizione a ruolo effettuata in sede di liquidazione della dichiarazione va considerata illegittima.
Al riguardo, si ricorda che è invece cosa diversa dalla liquidazione il controllo formale, eseguito ai sensi dell’articolo 36 ter del Dpr 600/ 1973. In forza di questa disposizione, infatti, l’Ufficio ha il potere di verificare la spettanza dei crediti d’imposta sulla base della documentazione richiesta al contribuente. In tale ambito, dunque, si è di fronte ad un controllo anche di carattere sostanziale, oltre che formale.
Non è superfluo infine segnalare che con l’avviso di accertamento è invece possibile contestare anche violazioni potenzialmente appartenenti alla fase di liquidazione. In forza dell’articolo 38 del Dpr 600/ 1973, infatti, l’Ufficio può rettificare gli oneri deducibili e le detrazioni non spettanti.