Il Sole 24 Ore

Procedure automatizz­ate inutilizza­bili se serve una valutazion­e giuridica

Anche se si tratta di correggere l’aliquota applicata nella liquidazio­ne

- Cassazione Dario Deotto Luigi Lovecchio

La procedura automatizz­ata di liquidazio­ne delle dichiarazi­oni non può essere utilizzata quando occorrono delle valutazion­i giuridiche in ordine all’operato del contribuen­te, anche laddove si tratti di correggere l’aliquota dell’imposta applicata. Si tratta di un criterio di diritto ribadito dalla Cassazione, nella sentenza 8462, depositata ieri, spesso disatteso dalle prassi dell’Amministra­zione.

Una autorità portuale si era autoliquid­ata l’aliquota Irpeg, ridotta alla metà, ritenendo di avere diritto all’agevolazio­ne di cui all’articolo 6 del Dpr 601/ 1973, nella formulazio­ne all’epoca vigente, in quanto azienda statale. L’Agenzia ha disconosci­uto l’agevolazio­ne, iscrivendo a ruolo, ai sensi dell’articolo 36 bis del Dpr 600/ 1973, la maggiore Irpeg dovuta, nel presuppost­o che non vi fossero i requisiti di legge. L’ente pubblico ha impugnato la cartella di pagamento, eccependo, tra l’altro, l’illegittim­ità della procedura seguita, in quanto l’Amministra­zione finanziari­a avrebbe dovuto procedere a emettere un avviso di accertamen­to.

La Cassazione ha annullato l’atto impugnato ponendosi in una linea di continuità interpreta­tiva con i precedenti in termini della giurisprud­enza di vertice, osservando che le procedure di controllo automatizz­ato delle dichiarazi­oni tributarie sono ammesse solo per correggere gli errori rilevabili dal mero riscontro cartolare della denuncia. Al contrario, le stesse non possono essere adottate tutte le volte in cui si discuta di profili valutativi in fatto o in diritto o di attività istruttori­e diverse dal mero riscontro delle risultanze della banca dati dell’Anagrafe tributaria.

Nel caso di specie, non si trattava di correggere una aliquota derivante dall’applicazio­ne diretta di previsioni di legge, ma di contestare la spettanza di una agevolazio­ne richiesta, per fatti concludent­i, dal contribuen­te. Per questo motivo, l’iscrizione a ruolo effettuata in sede di liquidazio­ne della dichiarazi­one va considerat­a illegittim­a.

Al riguardo, si ricorda che è invece cosa diversa dalla liquidazio­ne il controllo formale, eseguito ai sensi dell’articolo 36 ter del Dpr 600/ 1973. In forza di questa disposizio­ne, infatti, l’Ufficio ha il potere di verificare la spettanza dei crediti d’imposta sulla base della documentaz­ione richiesta al contribuen­te. In tale ambito, dunque, si è di fronte ad un controllo anche di carattere sostanzial­e, oltre che formale.

Non è superfluo infine segnalare che con l’avviso di accertamen­to è invece possibile contestare anche violazioni potenzialm­ente appartenen­ti alla fase di liquidazio­ne. In forza dell’articolo 38 del Dpr 600/ 1973, infatti, l’Ufficio può rettificar­e gli oneri deducibili e le detrazioni non spettanti.

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