La scadenza del 4 aprile blocca anche le comunicazioni correttive
No ai supplementari per le opzioni trasmesse in sostituzione di altre
Nessun tempo supplementare rispetto alla scadenza del 4 aprile per le comunicazioni delle opzioni di cessione/ sconto in fattura dei bonus edilizi, anche se trasmesse in sostituzione di precedenti comunicazioni errate o scartate.
È quanto prevede il comma 2 dell’articolo 2 del Dl Blocca cessioni che, in un certo senso, “chiude il cerchio” rispetto all’annullamento della possibilità di remissione in bonis prevista dal precedente comma 1.
La disposizione stabilisce - al fine di « acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni » - che la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a)eb),d el Dl 34/2020 relativamente: alle spese sostenute nell’anno 2023 oggetto di cessione o sconto in fattura; alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, ove inviate tra il 1° e il 4 aprile , potranno essere trasmesse solo entro lo stesso 4 aprile.
Per comprendere il contenuto di questa prescrizione, occorre ricordare che il paragrafo 4.7 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 ( come modificato dal provvedimento 10 giugno 2022) ha previsto che le comunicazioni di opzione possono essere annullate entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni trasmissione successiva si aggiunge alle precedenti.
Inoltre, lo stesso provvedimento stabilisce che le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
La chance di correzione entrava in collisione con la volontà di chiudere con le cessioni
Queste possibilità di correzione evidentemente entravano in collisione con la volontà del governo di porre velocemente un punto fermo alle opzioni e di poter fare immediatamente un calcolo preciso in merito alle future compensazioni. Ecco che, cancellata la facoltà della remissione in bonis basata sull’articolo 2, comma 1 del Dl n. 16/ 2012 ( opportunità che avrebbe dilatato i tempi sino al 15 ottobre prossimo), si è deciso di bloccare al 4 aprile anche il ricorso alle comunicazioni sostitutive.
Questo, tuttavia, sembra innescare due problemi. Il primo è quello della estrema attenzione con cui gli intermediari dovranno predisporre ed inviare le comunicazioni, poiché qualunque errore sostanziale non potrà essere corretto dopo il 4 aprile.
Il secondo problema riguarda le comunicazioni che, inviate entro i termini, subiranno lo scarto successivamente al 4 aprile: la nuova disposizione dovrebbe impedire qualunque trasmissione sostitutiva, il che significa che l’opzione veicolata da tale comunicazione non potrà mai assumere rilevanza nei confronti delle Entrate, ed il bonus resterà in capo al primo beneficiario con tutte le conseguenze che ciò comporta nei rapporti tra le parti.