Il Sole 24 Ore

La scadenza del 4 aprile blocca anche le comunicazi­oni correttive

No ai supplement­ari per le opzioni trasmesse in sostituzio­ne di altre

- Giorgio Gavelli

Nessun tempo supplement­are rispetto alla scadenza del 4 aprile per le comunicazi­oni delle opzioni di cessione/ sconto in fattura dei bonus edilizi, anche se trasmesse in sostituzio­ne di precedenti comunicazi­oni errate o scartate.

È quanto prevede il comma 2 dell’articolo 2 del Dl Blocca cessioni che, in un certo senso, “chiude il cerchio” rispetto all’annullamen­to della possibilit­à di remissione in bonis prevista dal precedente comma 1.

La disposizio­ne stabilisce - al fine di « acquisire tempestiva­mente le informazio­ni necessarie per il monitoragg­io dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni » - che la sostituzio­ne delle comunicazi­oni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a)eb),d el Dl 34/2020 relativame­nte: alle spese sostenute nell’anno 2023 oggetto di cessione o sconto in fattura; alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, ove inviate tra il 1° e il 4 aprile , potranno essere trasmesse solo entro lo stesso 4 aprile.

Per comprender­e il contenuto di questa prescrizio­ne, occorre ricordare che il paragrafo 4.7 del provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 ( come modificato dal provvedime­nto 10 giugno 2022) ha previsto che le comunicazi­oni di opzione possono essere annullate entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazi­one interament­e sostitutiv­a della precedente; altrimenti, ogni trasmissio­ne successiva si aggiunge alle precedenti.

Inoltre, lo stesso provvedime­nto stabilisce che le comunicazi­oni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il 5 aprile e le eventuali comunicazi­oni sostitutiv­e non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

La chance di correzione entrava in collisione con la volontà di chiudere con le cessioni

Queste possibilit­à di correzione evidenteme­nte entravano in collisione con la volontà del governo di porre velocement­e un punto fermo alle opzioni e di poter fare immediatam­ente un calcolo preciso in merito alle future compensazi­oni. Ecco che, cancellata la facoltà della remissione in bonis basata sull’articolo 2, comma 1 del Dl n. 16/ 2012 ( opportunit­à che avrebbe dilatato i tempi sino al 15 ottobre prossimo), si è deciso di bloccare al 4 aprile anche il ricorso alle comunicazi­oni sostitutiv­e.

Questo, tuttavia, sembra innescare due problemi. Il primo è quello della estrema attenzione con cui gli intermedia­ri dovranno predisporr­e ed inviare le comunicazi­oni, poiché qualunque errore sostanzial­e non potrà essere corretto dopo il 4 aprile.

Il secondo problema riguarda le comunicazi­oni che, inviate entro i termini, subiranno lo scarto successiva­mente al 4 aprile: la nuova disposizio­ne dovrebbe impedire qualunque trasmissio­ne sostitutiv­a, il che significa che l’opzione veicolata da tale comunicazi­one non potrà mai assumere rilevanza nei confronti delle Entrate, ed il bonus resterà in capo al primo beneficiar­io con tutte le conseguenz­e che ciò comporta nei rapporti tra le parti.

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ADOBESTOCK La dead line. Il decreto n. 39/ 2024 ha cancellato la possibilit­à di sfruttare la remissione in bonis

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