Niente reddito di cittadinanza a chi si rovina con il gioco
Il supporto non va riconosciuto se si diventa poveri per la ludopatia
La Consulta richiama la legge istitutiva del Reddito che vieta l’utilizzo del sussidio per il gioco
Niente Reddito di cittadinanza a chi si è rovinato con il gioco. Lo strumento di supporto, che ha terminato di esistere lo scorso 1° gennaio, è strutturato in modo da « non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere » . Non è dunque « irragionevole che il legislatore abbia escluso che sia compito della Repubblica quello di assegnare il Rdc a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco » . Questo perché « non è la povertà da ludopatia, ma è piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno degli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere » .
Con la sentenza n. 54 del 2024 depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate ( in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 25 della Costituzione sulle disposizioni del decreto- legge n. 4 del 2019, come convertito), che sanzionano penalmente l’omessa dichiarazione delle vincite lorde per accedere al Rdc ( o per mantenerlo). Era stato il Tribunale di Foggia, a sollevare la legittimità costituzionale per una vicenda che vede coinvolta una persona che aveva chiesto il Reddito di cittadinanza, senza dichiarare precedenti vincite al gioco, e che non aveva poi comunicato le ulteriori vincite conseguite mentre percepiva il Rdc.
La Consulta richiama la legge istitutiva del Rdc che vieta di utilizzare il sussidio per il gioco, dunque il « principio di eguaglianza sostanziale, alla cui attuazione il Rdc è riconducibile, non può essere invocato a sostegno di una questione di legittimità costituzionale nell’interesse di chi ha travolto le regole fondamentali dell’istituto, alterandone la natura » .
La sentenza ha poi precisato che « la giocata on line ha il carattere di una qualunque spesa voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilità, coincidente con l’accreditamento delle vincite sul suo conto gioco » .
Quindi « non si può pretendere che la solidarietà pubblica si faccia carico di tale spesa » . Poiché le vincite al gioco vanno dichiarate, senza che sia possibile considerare le perdite, la situazione di povertà « in cui la persona si sia venuta a trovare nonostante le vincite è quella di chi, avendo una disponibilità economica, l’ha dissipata giocando » . Altrimenti si rischierebbe « di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre » , ma anche di « creare una rete di salvataggio » che avrebbe l’effetto di incentivo al gioco d’azzardo deresponsabilizzando il beneficiario del sussidio.
La sentenza ha anche escluso la violazione del principio di determinatezza della legge penale ( articolo 25 Costituzione), perché vige l’obbligo di dichiarare e comunicare le vincite lorde. Del resto va considerata anche la possibilità, di presentare le richieste del Rdc presso i centri di assistenza fiscale.