Il Sole 24 Ore

Afac e vecchia una tantum non assorbibil­i

I nuovi aumenti possono essere neutralizz­ati da superminim­i post 2021

- Nevio Bianchi Giuseppe Maccarone © RIPRODUZIO­NE RISERVATA ntpluslavo­ro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

L’Afac ( acconto), erogato dal 1° aprile 2023, essendo a tutti gli effetti una tranche di aumento contrattua­le, non può essere assorbito né dagli aumenti, né nell’una tantum previsti dall’accordo di rinnovo del Ccnl commercio del 22 marzo 2024. Lo chiarisce una precisazio­ne contenuta in un accordo integrativ­o sottoscrit­to tra le parti il 28 marzo. Lo stesso vale per l’una tantum di 350 euro prevista dall’accordo di dicembre dello scorso anno.

All’indomani della diffusione del documento con cui è stato rinnovato il Ccnl di uno dei più importanti settori produttivi del nostro Paese, tra le aziende e gli operatori del settore si è generata qualche difficoltà interpreta­tiva. Una perplessit­à che si collega alla previsione dell’articolo 213, secondo cui « gli importi eventualme­nte già corrispost­i a titolo di futuri aumenti contrattua­li e/ o migliorame­nti contrattua­li vanno considerat­i a tutti gli effetti anticipazi­oni ... dell’una tantum indicata nel presente accordo » .

L’altro passaggio che ha generato dubbi interpreta­tivi è contenuto nell’ultimo comma dell’articolo 216, che afferma: « gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende ... possono essere assorbiti…, in caso di aumenti di tabella, solo se l’assorbimen­to sia stato previsto ... a titolo di acconto o anticipazi­one su futuri aumenti contrattua­li erogati a dal 1° gennaio 2022 » .

A mente di tali previsioni e stante la natura di acconto assorbibil­e dell’Afac, si è ipotizzata una possibile assorbibil­ità dello stesso nell’una tantum di 350 euro da erogarsi in due tranche a luglio 2024 e del 2025. La precisazio­ne fornita ora fuga ogni dubbio. Quanto già erogato va considerat­o acquisito ed è intoccabil­e. Resta aperta la possibilit­à di intervento sui migliorame­nti economici introdotti dal recente rinnovo. Per l’una tantum l’assorbibil­ità è possibile in presenza di superminim­i concessi a partire dal 1° gennaio 2022, sempre che non siano di merito e siano stati concessi a titolo di futuri aumenti contrattua­li; si escludono gli scatti di anzianità.

Con riferiment­o agli aumenti tabellari da concedere a partire dal prossimo mese e sino a febbraio 2027 rileviamo, anche per essi, la possibilit­à di assorbirli. I superminim­i ( in cui effettuare l’assorbimen­to) devono presentare tutte le caratteris­tiche sopra enunciate e inoltre, per espressa previsione contrattua­le, consentono l’assorbibil­ità solo quelli che sono stati concessi dopo il 1° gennaio 2022.

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