Afac e vecchia una tantum non assorbibili
I nuovi aumenti possono essere neutralizzati da superminimi post 2021
L’Afac ( acconto), erogato dal 1° aprile 2023, essendo a tutti gli effetti una tranche di aumento contrattuale, non può essere assorbito né dagli aumenti, né nell’una tantum previsti dall’accordo di rinnovo del Ccnl commercio del 22 marzo 2024. Lo chiarisce una precisazione contenuta in un accordo integrativo sottoscritto tra le parti il 28 marzo. Lo stesso vale per l’una tantum di 350 euro prevista dall’accordo di dicembre dello scorso anno.
All’indomani della diffusione del documento con cui è stato rinnovato il Ccnl di uno dei più importanti settori produttivi del nostro Paese, tra le aziende e gli operatori del settore si è generata qualche difficoltà interpretativa. Una perplessità che si collega alla previsione dell’articolo 213, secondo cui « gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/ o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni ... dell’una tantum indicata nel presente accordo » .
L’altro passaggio che ha generato dubbi interpretativi è contenuto nell’ultimo comma dell’articolo 216, che afferma: « gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende ... possono essere assorbiti…, in caso di aumenti di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto ... a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati a dal 1° gennaio 2022 » .
A mente di tali previsioni e stante la natura di acconto assorbibile dell’Afac, si è ipotizzata una possibile assorbibilità dello stesso nell’una tantum di 350 euro da erogarsi in due tranche a luglio 2024 e del 2025. La precisazione fornita ora fuga ogni dubbio. Quanto già erogato va considerato acquisito ed è intoccabile. Resta aperta la possibilità di intervento sui miglioramenti economici introdotti dal recente rinnovo. Per l’una tantum l’assorbibilità è possibile in presenza di superminimi concessi a partire dal 1° gennaio 2022, sempre che non siano di merito e siano stati concessi a titolo di futuri aumenti contrattuali; si escludono gli scatti di anzianità.
Con riferimento agli aumenti tabellari da concedere a partire dal prossimo mese e sino a febbraio 2027 rileviamo, anche per essi, la possibilità di assorbirli. I superminimi ( in cui effettuare l’assorbimento) devono presentare tutte le caratteristiche sopra enunciate e inoltre, per espressa previsione contrattuale, consentono l’assorbibilità solo quelli che sono stati concessi dopo il 1° gennaio 2022.