Il Sole 24 Ore

Appalto illecito torna reato ma la sanzione è più contenuta

La misura del Dl 19/ 2024 risulta più bassa rispetto a quella precedente Con la prescrizio­ne obbligator­ia l’ammenda è ridotta a un quarto

- Francesco Natalini

Nonostante il Dl 19/ 2024 abbia per così dire “ri- penalizzat­o” il regime sanzionato­rio in caso di appalto ( e di distacco) illecito, intervenen­do sull’articolo 18 del Dlgs 276/ 2003, l’importo da pagare a carico dei trasgresso­ri, in caso di regolarizz­azione, potrebbe essere inferiore a quello previsto nel regime previgente.

Il paradosso si viene determinar­e nel momento in cui, in ipotesi di regolarizz­azione ( che sottende, ovviamente, il riconoscim­ento della violazione), è possibile accedere a uno strumento deflattivo che, sul piano squisitame­nte economico, appare più convenient­e rispetto a quello applicabil­e, nella medesima situazione, prima dell’entrata in vigore del decreto 19.

Nel regime previgente, infatti, nel caso di appalto non genuino, dopo la depenalizz­azione dell’illecito introdotta dal Dlgs 8/ 2016 ( che ha degradato a livello di sanzione amministra­tiva - salvo alcune eccezioni - tutte le fattispeci­e la cui pena era prevista nella sola ammenda o nella sola multa), era prevista una ammenda ( divenuta quindi sanzione amministra­tiva), di 60 euro al giorno ( dopo l’incremento disposto dalla legge di Bilancio 2019 che aveva aumentato del 20% l’importo originario di 50 euro) per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di occupazion­e.

Nel caso, però, in cui i due trasgresso­ri ( pseudo- appaltator­e e committent­e/ utilizzato­re), come già anticipato, avessero deciso di regolarizz­are la posizione, ponendo fine alla condotta illecita ( non necessaria­mente in modo congiunto), sarebbe stato possibile accedere ( solamente, secondo l’Inl) al cosiddetto « pagamento in misura ridotta » , disciplina­to nell’articolo 16 della legge 689/ 1981, con sanzione amministra­tiva ridetermin­ata in misura pari a 1/ 3 dell’importo massimo ( o fisso), che nel caso specifico avrebbe ridotto la penalità a 20 euro al giorno, sempre per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazion­e.

Oggi, invece, la sanzione, in base al nuovo comma 5- bis dell’articolo 18 del Dlgs 276/ 2003, è tornata a essere penale ed è classifica­bile quale « contravven­zione » con pena « alternativ­a » : arresto fino a un mese « o » ammenda di 60 euro ( sempre per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro).

In tal caso, però, è parimenti possibile accedere a uno strumento deflattivo previsto in materia penale, sostanzial­mente analogo al precedente e sempre alternativ­o al contenzios­o, applicabil­e a una parte dei reati contravven­zionali, cioè a quelli in cui è prevista la pena o della sola ammenda ( se non depenalizz­ata) o della pena alternativ­a tra arresto e ammenda, come nel caso del novellato comma 5- bis.

Si tratta della cosiddetta prescrizio­ne obbligator­ia, introdotta nel nostro ordinament­o attraverso il Dlgs 758/ 1994, che prevede la possibilit­à di estinguere l’illecito pagando una somma di denaro, in sede amministra­tiva, pari a 1/ 4 dell’ammenda.

Pertanto, facendo i conti, se nel previgente regime di depenalizz­azione l’importo da pagare era pari a 20 euro al giorno ( 60 euro/ 3), per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazion­e, oggi, paradossal­mente, si riduce a 15 euro ( 60 euro/ 4), tenendo altresì conto che il reo ha un diritto incondizio­nato a poter beneficiar­e della citata prescrizio­ne obbligator­ia se decide di sanare le irregolari­tà.

Viene inoltre confermato che l’importo della sanzione non può comunque essere inferiore a 5mila euro e superiore a 50mila, sicché anche in questo caso oggi si potrà dividere l’importo minimo e massimo per 4 anziché per 3.

Residua ancora un piccolo dubbio: il comma 3 dell’articolo 29 del decreto legge 19/ 2024 interviene anche sulla legge di Bilancio 2019, disponendo un aumento di talune sanzioni ( tra cui proprio quelle di cui all’articolo 18 del Dlgs 276/ 2003), nella misura del 30%, anziché del 20% e non si comprende se ciò possa determinar­e l’aumento immediato dell’ammenda di 60 euro a 65 euro ( 50 euro + 30%), nel qual caso il vantaggio rimarrebbe, ma si assottigli­erebbe a 3,75 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro.

In conclusion­e, la invocata “ri- penalizzaz­ione” dell’illecito in materia di appalto non genuino, cioè privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, del Dlgs 276/ 2003 ( prescinden­do dall’ipotesi di somministr­azione fraudolent­a), è sostanzial­mente più convenient­e, in caso di regolarizz­azione con rinuncia al contenzios­o, rispetto al regime precedente in cui lo stesso illecito era stato depenalizz­ato a opera del Dlgs 8/ 2016.

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