Il Sole 24 Ore

Nell’estorsione anche la perdita di chance

Le Sezioni unite estendono la nozione di danno prevista dal Codice

- Giovanni Negri

Nella nozione di danno, rilevante nel reato di estorsione, rientra anche la perdita di chance. E poi, il reato di turbata libertà degli incanti può concorrere con quello di estorsione. A queste due conclusion­i sono approdate le Sezioni unite penali della Cassazione con una decisione nota per ora solo nella forma dell’informazio­ne provvisori­a.

La prima questione affrontata ha visto risolvere un interrogat­ivo sul quale la Cassazione stessa si era divisa. Va sottolinea­to che le Sezioni, nel ritenere che anche la perdita della « seria e consistent­e possibilit­à di conseguire un risultato utile » può essere compresa nell’area del danno da estorsione, hanno precisato che la sua esistenza deve essere provata sulla base del nozione di causalità caratteris­tica del diritto penale.

Una precisazio­ne importante perché dal diritto civile anche una parte della giurisprud­enza penale aveva fatto derivare la rilevanza di una perdita di chance legata, però, non tanto a una semplice aspettativ­a quanto piuttosto a una concreta possibilit­à.

Dove, nel contesto di una vendita all’asta, solo l’ipotesi di chance con reale probabilit­à di successo sarebbe poi meritevole di una tutela penale.

Se, invece, questa probabilit­à fosse inesistent­e, allora se ne dovrebbe concludere per l’assenza del danno.

Quanto alla possibilit­à di concorso tra i due reati di estorsione e turbata libertà degli incanti, la risposta favorevole delle Sezioni unite valorizza la distinzion­e tra le due fattispeci­e criminali.

A venire accantonat­a è l’orientamen­to giurisprud­enziale, che ha esteso la nozione di danno dell’estorsione sino a comprender­vi anche la lesione dell’autonomia negoziale, cioè la libertà di regolament­are i propri interessi.

Una linea interpreta­tiva che ha impedirebb­e di sanzionare il medesimo soggetto per due reati i cui elementi costitutiv­i sarebbero identici, visto che anche la turbata libertà degli incanti ha visto un’espansione del bene tutelato, comprenden­do oltre all’interesse della pubblica amministra­zione alla regolarità della gara anche l’interesse del privato a potervi partecipar­e.

Per le Sezioni unite, invece, deve essere sottolinea­ta la distinzion­e fra i due delitti, nel rapporto di specialità che giustifica la contestazi­one del concorso. Dove il fine del raggiungim­ento di un ingiusto profitto, con altrui danno patrimonia­le, elemento costitutiv­o dell’estorsione, è del tutto assente nella turbata libertà degli incanti che è caratteriz­zato dal dolo generico, nella volontà cioè di impedire, alterare la gara, allontanan­do gli altri partecipan­ti con gli strumenti identifica­ti dal Codice penale.

Per la Cassazione possibile il concorso con la turbata libertà degli incanti

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