Nell’estorsione anche la perdita di chance
Le Sezioni unite estendono la nozione di danno prevista dal Codice
Nella nozione di danno, rilevante nel reato di estorsione, rientra anche la perdita di chance. E poi, il reato di turbata libertà degli incanti può concorrere con quello di estorsione. A queste due conclusioni sono approdate le Sezioni unite penali della Cassazione con una decisione nota per ora solo nella forma dell’informazione provvisoria.
La prima questione affrontata ha visto risolvere un interrogativo sul quale la Cassazione stessa si era divisa. Va sottolineato che le Sezioni, nel ritenere che anche la perdita della « seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile » può essere compresa nell’area del danno da estorsione, hanno precisato che la sua esistenza deve essere provata sulla base del nozione di causalità caratteristica del diritto penale.
Una precisazione importante perché dal diritto civile anche una parte della giurisprudenza penale aveva fatto derivare la rilevanza di una perdita di chance legata, però, non tanto a una semplice aspettativa quanto piuttosto a una concreta possibilità.
Dove, nel contesto di una vendita all’asta, solo l’ipotesi di chance con reale probabilità di successo sarebbe poi meritevole di una tutela penale.
Se, invece, questa probabilità fosse inesistente, allora se ne dovrebbe concludere per l’assenza del danno.
Quanto alla possibilità di concorso tra i due reati di estorsione e turbata libertà degli incanti, la risposta favorevole delle Sezioni unite valorizza la distinzione tra le due fattispecie criminali.
A venire accantonata è l’orientamento giurisprudenziale, che ha esteso la nozione di danno dell’estorsione sino a comprendervi anche la lesione dell’autonomia negoziale, cioè la libertà di regolamentare i propri interessi.
Una linea interpretativa che ha impedirebbe di sanzionare il medesimo soggetto per due reati i cui elementi costitutivi sarebbero identici, visto che anche la turbata libertà degli incanti ha visto un’espansione del bene tutelato, comprendendo oltre all’interesse della pubblica amministrazione alla regolarità della gara anche l’interesse del privato a potervi partecipare.
Per le Sezioni unite, invece, deve essere sottolineata la distinzione fra i due delitti, nel rapporto di specialità che giustifica la contestazione del concorso. Dove il fine del raggiungimento di un ingiusto profitto, con altrui danno patrimoniale, elemento costitutivo dell’estorsione, è del tutto assente nella turbata libertà degli incanti che è caratterizzato dal dolo generico, nella volontà cioè di impedire, alterare la gara, allontanando gli altri partecipanti con gli strumenti identificati dal Codice penale.
Per la Cassazione possibile il concorso con la turbata libertà degli incanti