Bonus ricerca e sviluppo: sì alla revoca dell’istanza per il riversamento
Aggiornato il modello: il dietrofront sarà possibile entro il 30 giugno 2024
Nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/ 2021. L’intervento ( contenuto nel provvedimento delle Entrate n. 169262/ 2024 diffuso nella serata di ieri) serve sia per aggiornare i termini di invio dell’istanza e di versamento, sia per prevedere la revoca dell’istanza precedentemente inviata. Circa il primo aspetto, il provvedimento prende atto che la nuova scadenza per la trasmissione telematica del modello è il 30 luglio prossimo, mentre i versamenti vanno effettuati entro il 16 dicembre o in tre rate di pari importo scadenti entro il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026, le ultime due gravate di interessi al tasso legale ( articolo 5, comma 1, del Dl 145/ 2023). Per quanto riguarda la revoca dell’istanza precedentemente inviata, essa è prevista dal comma 1- bis dello stesso articolo 5 del Dl 145/ 2023, ed il provvedimento la rende possibile entro il 30 giugno prossimo, a condizione che a tale data non sia stato effettuato alcun versamento. Successivamente, entro il 30 luglio, è possibile inviare una nuova istanza di riversamento. L’utilizzo della precedente modulistica è ammesso fino alla data di pubblicazione del nuovo software di trasmissione.
Ancora più attesi sono i documenti necessari ai fini della certificazione del credito di cui all’articolo 23, comma 2, del Dl 73/ 2022 ( popolamento dell’Albo e linee guida ministeriali per il rilascio), senza cui la proroga serve a poco.