Parola alla Corte Ue per le addizionali alle accise sul gas naturale
L’applicazione di un’imposta indiretta dovrebbe essere vincolata a un fine specifico
Le addizionali regionali alle accise sul gas naturale sono state introdotte – nelle Regioni a statuto ordinario – con il Dlgs 398/ 90, lasciando a ciascuna la facoltà di stabilire la misura del tributo. L’addizionale, però, pare in contrasto con la normativa euro- unitaria e, in particolare, con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 118/ 2008/ Ce ( in cui è confluito l’articolo 3, paragrafo 2, della abrogata direttiva 92/ 12/ Cee), in base al quale i singoli Stati hanno la facoltà di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali prelievi siano conformi alle norme fiscali unionali applicabili alle accise ovvero all’Iva in materia di base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta.
Sarebbe la mancanza di tale finalità specifica a rendere l’addizionale regionale incompatibile con il diritto unionale, parimenti a quanto accertato in relazione all’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica.
Per « finalità specifica » non deve intendersi una mera e generica finalità di bilancio diretta a ottenere maggior gettito: il tributo deve, infatti, essere volto a garantire la finalità specifica invocata, essendo necessario il riscontro di un nesso diretto tra l’impiego delle risorse ottenute con il prelievo e lo scopo specifico perseguito, sussistente qualora, ad esempio, il gettito sia utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta ( Corte di giustizia Ue 25 luglio 2018, in causa C- 103/ 17, La Messer France SAS; 27 febbraio 2014, in causa C- 82/ 12, Transportes lordi Besora).
La norma che ha introdotto l’addizionale regionale omette di individuare una specifica finalità posta a fondamento della medesima, rendendola, di fatto, sotto tale profilo, incompatibile con il diritto europeo. Ecco che si sta già delineando tra gli operatori un nuovo filone, in continuità, sotto diversi profili – non solo in merito alla nozione di « finalità specifica » – con quello che ha interessato l’addizionale provinciale sull’energia elettrica. In tale contesto, si individuano due rapporti ( per esempio, Cassazione 19 novembre 2019, n. 29980): uno di matrice tributaria tra fornitore e Amministrazione doganale, l’altro di diritto civile tra fornitore e cliente finale, sul quale, il primo ha esercitato il diritto di rivalsa.
A fronte della proposizione da parte dei consumatori finali nei confronti dei fornitori di un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, questi ultimi ( fornitori) sono titolati a chiedere il rimborso nei 90 giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza favorevole al cliente finale ex articolo 14 del Dlgs 504/ 1995, laddove un’azione diretta del cliente nei confronti di parte pubblica è relegata alle ipotesi, residuali, in cui il doppio passaggio risulti eccessivamente gravoso come, ad esempio, in caso di assoggettamento del fornitore a procedure liquidatorie.
Sennonché, a ben vedere, tale doppio binario risulta sempre e comunque gravoso, un’inutile duplicazione.
Della questione è stata investita anche la Corte di giustizia Ue ( causa C- 316/ 22) a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Como nell’ambito di una controversia per la ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise. Per l’avvocato generale, al fine di ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente pagata, il cliente finale dovrebbe rivolgersi direttamente all’Amministrazione competente.
Sulla questione è stata chiamata a pronunciarsi anche la Corte costituzionale, dinanzi alla quale hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sia il collegio arbitrale di Vicenza, con ordinanza 102 del 26 marzo 2021 nei confronti dell’articolo 14, comma 4 del Tua, sia il tribunale di Udine con ordinanza 30 dicembre 2021 sull’articolo 6, commi 1, lettera c), e 2 del Dl 511/ 1988. Un chiarimento, anche in tal caso, sull’attuale intreccio di giurisdizioni che aggrava il ricorso alla tutela giurisdizionale, spiegherebbe effetti anche sulla consimile questione della restituzione di quanto versato a titolo di addizionale regionale sul gas naturale.