Il Sole 24 Ore

Parola alla Corte Ue per le addizional­i alle accise sul gas naturale

L’applicazio­ne di un’imposta indiretta dovrebbe essere vincolata a un fine specifico

- Andrea Ballancin

Le addizional­i regionali alle accise sul gas naturale sono state introdotte – nelle Regioni a statuto ordinario – con il Dlgs 398/ 90, lasciando a ciascuna la facoltà di stabilire la misura del tributo. L’addizional­e, però, pare in contrasto con la normativa euro- unitaria e, in particolar­e, con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 118/ 2008/ Ce ( in cui è confluito l’articolo 3, paragrafo 2, della abrogata direttiva 92/ 12/ Cee), in base al quale i singoli Stati hanno la facoltà di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali prelievi siano conformi alle norme fiscali unionali applicabil­i alle accise ovvero all’Iva in materia di base imponibile, calcolo, esigibilit­à e controllo dell’imposta.

Sarebbe la mancanza di tale finalità specifica a rendere l’addizional­e regionale incompatib­ile con il diritto unionale, parimenti a quanto accertato in relazione all’addizional­e provincial­e alle accise sull’energia elettrica.

Per « finalità specifica » non deve intendersi una mera e generica finalità di bilancio diretta a ottenere maggior gettito: il tributo deve, infatti, essere volto a garantire la finalità specifica invocata, essendo necessario il riscontro di un nesso diretto tra l’impiego delle risorse ottenute con il prelievo e lo scopo specifico perseguito, sussistent­e qualora, ad esempio, il gettito sia utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta ( Corte di giustizia Ue 25 luglio 2018, in causa C- 103/ 17, La Messer France SAS; 27 febbraio 2014, in causa C- 82/ 12, Transporte­s lordi Besora).

La norma che ha introdotto l’addizional­e regionale omette di individuar­e una specifica finalità posta a fondamento della medesima, rendendola, di fatto, sotto tale profilo, incompatib­ile con il diritto europeo. Ecco che si sta già delineando tra gli operatori un nuovo filone, in continuità, sotto diversi profili – non solo in merito alla nozione di « finalità specifica » – con quello che ha interessat­o l’addizional­e provincial­e sull’energia elettrica. In tale contesto, si individuan­o due rapporti ( per esempio, Cassazione 19 novembre 2019, n. 29980): uno di matrice tributaria tra fornitore e Amministra­zione doganale, l’altro di diritto civile tra fornitore e cliente finale, sul quale, il primo ha esercitato il diritto di rivalsa.

A fronte della proposizio­ne da parte dei consumator­i finali nei confronti dei fornitori di un’azione civilistic­a di ripetizion­e dell’indebito, questi ultimi ( fornitori) sono titolati a chiedere il rimborso nei 90 giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza favorevole al cliente finale ex articolo 14 del Dlgs 504/ 1995, laddove un’azione diretta del cliente nei confronti di parte pubblica è relegata alle ipotesi, residuali, in cui il doppio passaggio risulti eccessivam­ente gravoso come, ad esempio, in caso di assoggetta­mento del fornitore a procedure liquidator­ie.

Sennonché, a ben vedere, tale doppio binario risulta sempre e comunque gravoso, un’inutile duplicazio­ne.

Della questione è stata investita anche la Corte di giustizia Ue ( causa C- 316/ 22) a seguito del rinvio pregiudizi­ale disposto dal Tribunale di Como nell’ambito di una controvers­ia per la ripetizion­e delle somme versate a titolo di addizional­e provincial­e alle accise. Per l’avvocato generale, al fine di ottenere il rimborso dell’imposta indebitame­nte pagata, il cliente finale dovrebbe rivolgersi direttamen­te all’Amministra­zione competente.

Sulla questione è stata chiamata a pronunciar­si anche la Corte costituzio­nale, dinanzi alla quale hanno sollevato questione di legittimit­à costituzio­nale sia il collegio arbitrale di Vicenza, con ordinanza 102 del 26 marzo 2021 nei confronti dell’articolo 14, comma 4 del Tua, sia il tribunale di Udine con ordinanza 30 dicembre 2021 sull’articolo 6, commi 1, lettera c), e 2 del Dl 511/ 1988. Un chiariment­o, anche in tal caso, sull’attuale intreccio di giurisdizi­oni che aggrava il ricorso alla tutela giurisdizi­onale, spieghereb­be effetti anche sulla consimile questione della restituzio­ne di quanto versato a titolo di addizional­e regionale sul gas naturale.

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