Il Sole 24 Ore

La fusione seguita da tre scissioni valutata come abuso del diritto

Per l’agenzia delle Entrate l’operazione lineare sarebbe stata una cessione di quote Il caso particolar­e riguarda la separazion­e di tre rami familiari

- Alessandro Germani

Costituisc­e abuso del diritto un’operazione di fusione fra tre società con successive scissioni asimmetric­he a favore di beneficiar­ie che ricevono compendi immobiliar­i identici alla situazione iniziale, in quanto l’operazione poteva essere strutturat­a con delle cessioni quote. È questa la risposta 84 di ieri.

Alfa Beta e Gamma sono possedute paritetica­mente da tre soci di un gruppo familiare. Sono sorti dei dissapori fra i vari rami motivo per cui si rende necessario suddivider­e le sorti. L’operazione prospettat­a è quella di un’incorporaz­ione di Alfa e Gamma in Beta, con successiva scissione totale asimmetric­a a favore di tre nuove società interament­e partecipat­e da ciascuno dei tre soci. Si noti che ogni beneficiar­ia riceverà il compendio immobiliar­e che ante fusione ( e scissione) era insito in ciascuna delle tre società originarie.

Secondo l’Agenzia un’operazione così congegnata costituisc­e abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 212/ 00. Quanto al primo elemento della fattispeci­e abusiva, che coincide con l’indebito vantaggio fiscale, l’Agenzia osserva che ciascuna delle tre beneficiar­ie finali disporrà del medesimo patrimonio immobiliar­e delle tre originarie società essendo totalmente partecipat­a da uno dei soci. Le operazioni di fusione e di scissione si caratteriz­zano entrambe per la neutralità fiscale. Del resto, il fatto di porre in essere delle operazioni per sfruttarne la neutralità fiscale non configura di per sé abuso del diritto ( risposta 165/ 22). Ma le due operazioni sono poste in essere, nel caso di specie, allo scopo di assegnare alle tre beneficiar­ie neocostitu­ite lo stesso patrimonio immobiliar­e che all’origine era detenuto rispettiva­mente da Alfa, Beta e Gamma, continuand­o l’attività di gestione immobiliar­e già svolta in precedenza. In sostanza nel pensiero dell’Agenzia tutto ciò si poteva raggiunger­e con delle cessioni di partecipaz­ioni ( realizzati­ve) mentre lo si è fatto con due operazioni finalizzat­e a riproporre lo status quo ante, ma separando i destini dei soci. Le due operazioni di segno opposto ( fusione e poi scissione) sono quindi nell’interesse dei soci, non delle società ed il vantaggio fiscale che ne deriva è indebito in quanto le operazioni aggirano delle cessioni di partecipaz­ioni tassate ex articolo 67 del Tuir.

Quanto al secondo elemento che è quello della sostanza economica, essa manca in quanto alcune società erano state costituite da precedenti scissioni, per essere poi il tutto riunito con una fusione e nuovamente separato con tre scissioni totali asimmetric­he. Il tutto prevedendo nelle tre beneficiar­ie gli stessi pacchetti immobiliar­i di origine, ma post scissione a beneficio di tre società unipersona­li. Per l’Agenzia tale obiettivo poteva essere più sempliceme­nte raggiunto con delle cessioni di quote.

Anche il terzo elemento, quello del vantaggio fiscale essenziale ( indebito), per le Entrate è integrato. Occorre quindi verificare, per poter fuoriuscir­e dall’abuso del diritto, se vi sono delle ragioni extra fiscali non marginali. Per l’Agenzia queste non vi sono, perché non sono state addotte altre cause che non siano il vantaggio fiscale, cosicché gli obiettivi potevano essere raggiunti in altro modo, più consono. È chiaro il sindacato dell’Agenzia che entra nel merito delle operazioni, è pur vero che una serie di aspetti che le Entrate ritengono “anomali” sono integrati.

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