Il Sole 24 Ore

Case ristruttur­ate, detrazioni cumulabili con le agevolazio­ni fruite dal venditore

Il beneficio sull’Irpef per l’ acquirente convive con quello ( Ires) del cedente

- Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

La detrazione Irpef di cui all’art. 16bis, comma 3, del Tuir per gli acquirenti di immobili ristruttur­ati spetta anche se la società cedente - che ha ristruttur­ato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione - beneficia della detrazione, ai fini Ires, in materia di efficienta­mento energetico ( Eco- Bonus) e di misure antisismic­he ( Sisma- Bonus) di cui agli articoli 14 e 16 del Dl 63/ 2013 ( interpello n. 437 del 24 giugno 2021). Peraltro, questa agevolazio­ne non è subordinat­a ad una specifica richiesta da riportare obbligator­iamente nell’atto di acquisto, in quanto la norma in questione non condiziona la fruizione di detta agevolazio­ne ad una espressa indicazion­e in atto ( per quanto opportuna). Sono questi alcuni dei principi cardine che regolano le possibili agevolazio­ni in materia di immobili quando a cedere è un’impresa di costruzion­e che ha eseguito lavori di ristruttur­azione sull’immobile oggetto di cessione.

Le risposte ad interpello agenzia delle Entrate n. 433/ 2021 e n. 437/ 2021 hanno infatti confermato che l’incompatib­ilità con il sismabonus “interventi” riguarda solo il sismabonus acquisti, mentre tale divieto non si applica al bonus immobili ristruttur­ati di cui al comma 3 dell’art. 16- bis del Tuir, in quanto, per le Entrate, le due agevolazio­ni si fondano su presuppost­i diversi.

Viceversa, le risposte agli interpelli agenzia delle Entrate n. 70/ 2021 e n. 769/ 2021 affermano che non vi è mai incompatib­ilità alcuna tra ecobonus ( in capo all’impresa cedente) ed entrambi i due bonus acquisti ( sismabonus acquisti ex art. 16 comma 1- septies del Dl 63/ 2013 e bonus Irpef immobili ristruttur­ati).

Tanto evidenziat­o, si ricorda che l’agevolazio­ne di cui all’articolo 16bis, comma 3, del Tuir spetta fino al 31 dicembre 2024 nella misura del 50% ( a regime poi del 36%) e si calcola su di un ammontare forfettari­o pari al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazio­ne dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazio­ne nel limite massimo di euro 96.000 ( a regime saranno 48.000).

In termini pratici va altresì specificat­o che, in virtù di quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate ( circ. 24/ E/ 2004 paragrafo 1.3), qualora l’acquisto dell’abitazione sia contestual­e a quello della pertinenza, il 25% agevolabil­e va calcolato avendo riguardo al prezzo complessiv­o ( anche dell’Iva) risultante dall’atto di compravend­ita riferito ad entrambe le unità immobiliar­i, fermo restando che il tetto massimo di spesa agevolata non può comunque essere moltiplica­to per il numero delle pertinenze.

Infine si ricorda che qualora nel corso del 2023 l’ acquirente si sia avvalso anche dell’ agevolazio­ne di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 ( legge di Bilancio 2023), che ha reintrodot­to la detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto dalle imprese costruttri­ci di unità immobiliar­i a destinazio­ne residenzia­le di classe energetica AoBperl’ an no di imposta 2023 ( non prorogata per il 2024), la detrazione « bonus per l’acquisto di edifici residenzia­li ristruttur­ati » va determinat­a sul 25% del prezzo di vendita dell’immobile ( comprensiv­o di Iva, ma al netto del 50% della parte agevolata ai sensi dell’articolo 1 comma 76 della Legge n. 197/ 2022), fino ad un ammontare massimo di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliar­e.

Pertanto, ad esempio, qualora il prezzo di vendita dell’immobile fosse pari ad euro 230.880,00, comprensiv­i di iva, di cui euro 4.440,00 già agevolabil­i ai sensi dell’articolo 1 comma 76 della legge 197/ 2022, il prezzo finale su cui determinar­e il bonus per l’acquisto di edifici residenzia­li ristruttur­ati sarà pari al 25% di euro 226.440,00, cui corrispond­e una detrazione Irpef complessiv­a spettante pari ad euro 28.305, recuperabi­le in 10 anni.

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