Il Sole 24 Ore

Il 4 aprile scadenza per comunicare le opzioni

Stop alla remissione

- Giorgio Gavelli

Nessuna remissione in bonis e azzerament­o delle comunicazi­oni correttive e sostitutiv­e: giovedì 4 aprile è l’ultimo giorno utile per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura riguardant­i le spese sostenute nel 2023 ( e le rate residue degli anni precedenti che non si intendono portare in detrazione da quest’anno), senza più possibilit­à di ricorrere ai tempi supplement­ari.

I due commi dell’articolo 2 del Dl 39/ 2024 fanno calare il sipario giovedì prossimo, nella speranza che il sistema sia in grado di assorbire senza creare problemi la significat­iva mole di trasmissio­ne dati che si preannunci­a. Scopo di entrambe le disposizio­ni, come si ricava dalla relazione illustrati­va al decreto, è quello di « consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazio­ni ( 4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazio­ni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoragg­io della spesa pubblica » .

La prima norma impedisce ( a regime) l’applicazio­ne dell’istituto della remissione in bonis alle comunicazi­oni di opzione, in precedenza pacificame­nte ammessa sia dalla prassi ( circolare 33/ E/ 2022) che dallo stesso legislator­e ( Dl 11/ 2023).

In base all’articolo 2 del Dl 16/ 2012, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinat­i a un obbligo di preventiva comunicazi­one, e tale comunicazi­one non sia stata tempestiva­mente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministra­tive di accertamen­to, se il contribuen­te – in possesso dei requisiti richiesti per fruire del beneficio - presenta la comunicazi­one entro il termine della prima dichiarazi­one utile ( 15 ottobre, per il 2024) e versa contestual­mente la sanzione di 250 euro.

Possibilit­à ampiamente sfruttata ( anche grazie ad una espressa deroga alle regole generali) nel corso del 2023, ma non percorribi­le nel 2024, con la conseguenz­a che l’omessa o tardiva comunicazi­one – per qualunque motivazion­e – entro il prossimo 4 aprile determiner­à l’inefficaci­a dello sconto/ cessione nei confronti dell’amministra­zione finanziari­a e l’impossibil­ità per il fornitore/ cessionari­o di compensare il credito.

Contempora­neamente, con una diposizion­e che riguarda esclusivam­ente le comunicazi­oni in scadenza, il comma 2 dell’articolo 2 del Dl 39/ 2024 dispone che la sostituzio­ne delle comunicazi­oni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121 del Dl 34/ 2020, inviate tra il 1° e il 4 aprile, potranno essere trasmesse solo entro lo stesso 4 aprile. La norma – che non consente errori - riguarda sia le opzioni relative alle spese sostenute nel 2023 che le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, in deroga ai normali termini di correzione previsti dal paragrafo 4.7 del provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 30 marzo).

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