Il 4 aprile scadenza per comunicare le opzioni
Stop alla remissione
Nessuna remissione in bonis e azzeramento delle comunicazioni correttive e sostitutive: giovedì 4 aprile è l’ultimo giorno utile per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura riguardanti le spese sostenute nel 2023 ( e le rate residue degli anni precedenti che non si intendono portare in detrazione da quest’anno), senza più possibilità di ricorrere ai tempi supplementari.
I due commi dell’articolo 2 del Dl 39/ 2024 fanno calare il sipario giovedì prossimo, nella speranza che il sistema sia in grado di assorbire senza creare problemi la significativa mole di trasmissione dati che si preannuncia. Scopo di entrambe le disposizioni, come si ricava dalla relazione illustrativa al decreto, è quello di « consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni ( 4 aprile 2024), la conoscenza dell’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica » .
La prima norma impedisce ( a regime) l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis alle comunicazioni di opzione, in precedenza pacificamente ammessa sia dalla prassi ( circolare 33/ E/ 2022) che dallo stesso legislatore ( Dl 11/ 2023).
In base all’articolo 2 del Dl 16/ 2012, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati a un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente – in possesso dei requisiti richiesti per fruire del beneficio - presenta la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile ( 15 ottobre, per il 2024) e versa contestualmente la sanzione di 250 euro.
Possibilità ampiamente sfruttata ( anche grazie ad una espressa deroga alle regole generali) nel corso del 2023, ma non percorribile nel 2024, con la conseguenza che l’omessa o tardiva comunicazione – per qualunque motivazione – entro il prossimo 4 aprile determinerà l’inefficacia dello sconto/ cessione nei confronti dell’amministrazione finanziaria e l’impossibilità per il fornitore/ cessionario di compensare il credito.
Contemporaneamente, con una diposizione che riguarda esclusivamente le comunicazioni in scadenza, il comma 2 dell’articolo 2 del Dl 39/ 2024 dispone che la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121 del Dl 34/ 2020, inviate tra il 1° e il 4 aprile, potranno essere trasmesse solo entro lo stesso 4 aprile. La norma – che non consente errori - riguarda sia le opzioni relative alle spese sostenute nel 2023 che le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, in deroga ai normali termini di correzione previsti dal paragrafo 4.7 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 30 marzo).