Superbonus, nuova comunicazione anti frodi
Vincoli in aumento
Isoggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la Cilas o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che, contemporaneamente alla stessa data non hanno concluso i lavori, oltre che i soggetti che « a partire dal 1° gennaio 2024 » hanno presentato i suddetti due documenti ( la Cilas e la richiesta del titolo abilitativo), devono presentare, per le spese che hanno sostenuto o sostengono nel 2024 e/ o nel 2025, una comunicazione preventiva dei lavori agevolati con il super ecobonus o il super sisma bonus ( con qualunque percentuale, 110%, 90%, 70% o 65%), rispettivamente all’Enea o al « Portale nazionale delle classificazioni sismiche » ( gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri).
Queste comunicazioni devono contenere i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 ( data di entrata in vigore, non quella precedente, dell’articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39), l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 ( cioè « successivamente alla data di entrata in vigore » del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39) e fino al 31 dicembre 2024 e in tutto il 2025, oltre che le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025.
Queste due comunicazioni devono essere inviate, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’Enea alla conclusione dei lavori. In sostanza, attraverso l’acquisizione di questi dati sarà possibile avere in anticipo un quadro completo sull’andamento delle spese nei prossimi mesi, per evitare i picchi improvvisi registrati più volte nel corso degli ultimi anni.
Il contenuto, le modalità e i termini di presentazione saranno definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dal 30 marzo 2024. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati da questo decreto comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa, molto pesante, di 10mila euro.
Se la Cilas o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sono state presentate a partire dal 30 marzo 2024 in poi, l’omessa trasmissione dei dati nei termini che verranno individuati, non comporta l’applicazione di questa sanzione di 10mila euro, ma comporta una sanzione ancora più pesante: la decadenza dall’agevolazione fiscale e l’impossibilità di applicare la remissione in bonis.
‘ Chi non rispetta l’adempimento rischia una sanzione da 10mila euro o la perdita dei bonus