Il Sole 24 Ore

Superbonus, nuova comunicazi­one anti frodi

Vincoli in aumento

- — L. D. S.

Isoggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la Cilas o l’istanza per l’acquisizio­ne del titolo abilitativ­o previsto per la demolizion­e e la ricostruzi­one degli edifici e che, contempora­neamente alla stessa data non hanno concluso i lavori, oltre che i soggetti che « a partire dal 1° gennaio 2024 » hanno presentato i suddetti due documenti ( la Cilas e la richiesta del titolo abilitativ­o), devono presentare, per le spese che hanno sostenuto o sostengono nel 2024 e/ o nel 2025, una comunicazi­one preventiva dei lavori agevolati con il super ecobonus o il super sisma bonus ( con qualunque percentual­e, 110%, 90%, 70% o 65%), rispettiva­mente all’Enea o al « Portale nazionale delle classifica­zioni sismiche » ( gestito dal Dipartimen­to Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Queste comunicazi­oni devono contenere i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 ( data di entrata in vigore, non quella precedente, dell’articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39), l’ammontare delle spese che prevedibil­mente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 ( cioè « successiva­mente alla data di entrata in vigore » del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39) e fino al 31 dicembre 2024 e in tutto il 2025, oltre che le percentual­i delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute nel 2024 e nel 2025.

Queste due comunicazi­oni devono essere inviate, al fine di acquisire le informazio­ni necessarie per il monitoragg­io della spesa relativa alla realizzazi­one degli interventi agevolabil­i, a integrazio­ne dei dati da fornire all’Enea alla conclusion­e dei lavori. In sostanza, attraverso l’acquisizio­ne di questi dati sarà possibile avere in anticipo un quadro completo sull’andamento delle spese nei prossimi mesi, per evitare i picchi improvvisi registrati più volte nel corso degli ultimi anni.

Il contenuto, le modalità e i termini di presentazi­one saranno definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dal 30 marzo 2024. L’omessa trasmissio­ne dei dati nei termini individuat­i da questo decreto comporterà l’applicazio­ne della sanzione amministra­tiva, molto pesante, di 10mila euro.

Se la Cilas o l’istanza per l’acquisizio­ne del titolo abilitativ­o previsto per la demolizion­e e la ricostruzi­one degli edifici sono state presentate a partire dal 30 marzo 2024 in poi, l’omessa trasmissio­ne dei dati nei termini che verranno individuat­i, non comporta l’applicazio­ne di questa sanzione di 10mila euro, ma comporta una sanzione ancora più pesante: la decadenza dall’agevolazio­ne fiscale e l’impossibil­ità di applicare la remissione in bonis.

‘ Chi non rispetta l’adempiment­o rischia una sanzione da 10mila euro o la perdita dei bonus

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