Il Sole 24 Ore

SuperAce, responsabi­lità solidale del cessionari­o del credito

- Alessandro Germani

Nell’ambito del Dl superbonus ( Dl 39/ 2024), appare rilevante la stretta sui crediti da SuperAce, sia per ciò che concerne la responsabi­lità del cessionari­o sia per l’evidente limitazion­e delle ulteriori cessioni a una sola..

La stretta operata dal Governo ha riguardato non solo i bonus edilizi, ma anche i crediti da SuperAce, per i quali è stato registrato un utilizzo anomalo che ha incrementa­to il livello di attenzione.

Ricordiamo che l’Ace ordinaria ha sempre visto la sola possibilit­à di trasformaz­ione delle sue eccedenze in crediti Irap, da utilizzare per i versamenti a saldo o in acconto del tributo regionale, in misura pari a un quinto del credito per ciascun anno d’imposta.

Invece la SuperAce, prevista con l’aliquota speciale del 15% per il solo 2021, consentiva l’utilizzo diretto in dichiarazi­one oppure la fruizione di un credito d’imposta. Quest’ultimo, in base all’articolo 19, comma 6, del Dl 73/ 2021, poteva essere, alternativ­amente: utilizzato in compensazi­one; chiesto a rimborso; ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito stesso ad altri soggetti, essendo usufruito dal cessionari­o con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

La norma stabiliva poi un principio importante in tema di responsabi­lità, in quanto i soggetti cessionari rispondeva­no solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Quindi, in sostanza, c’era una netta limitazion­e di responsabi­lità in capo al cessionari­o su quella che era la bontà del credito, che si configurav­a come una problemati­ca del cedente.

Ricordiamo che l’Ace è stata abrogata dal 1° gennaio scorso, quindi vediamo che cosa cambia con l’inasprimen­to attuale.

L’articolo 5 del Dl 39/ 2024 interviene, in primis, sul comma 6 dell’articolo 19, togliendo la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Quindi, da questo punto di vista, si interrompe in sostanza la possibilit­à di cederlo.

Ma l’altro forte inasprimen­to è dato dall’inseriment­o di un periodo successivo al quarto nel quale si prevede:

l’applicazio­ne dell’articolo 9, comma 1, del Dlgs 472/ 1997 sul concorso di persone, per cui in caso di obbligazio­ne solidale questa colpisce più individui anche se la sanzione è unica e il pagamento da parte di uno libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso;

per il recupero del credito e dei relativi interessi è stabilita espressame­nte la responsabi­lità in solido dei soggetti cessionari;

per le cessioni alle quali si riferisce il terzo periodo del comma 6 si applicano le disposizio­ni dell’articolo 122- bis del Dl 34/ 2020, per cui l’agenzia delle Entrate, come avviene per i bonus fiscali, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazi­one dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazi­oni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Infine, il comma 2 del nuovo articolo 5 del Dl 39/ 2024 stabilisce che i crediti che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono stati precedente­mente oggetto di cessione in base all’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del Dl 72/ 2021, possono costituire oggetto esclusivam­ente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

In sintesi, la stretta, per via evidenteme­nte delle frodi e del pericolo che grava sulle casse dello Stato, cambia le regole del gioco per la cessione dei crediti da SuperAce. Infatti, entra in gioco la responsabi­lità del cessionari­o che prima era del tutto limitata e si consente solo un’ulteriore cessione.

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