Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one preventiva e consuntiva

Si attende il modello

- Luca Gaiani

Per investimen­ti 4.0 e attività di R& S effettuati dal 30 marzo 2024, obbligo di comunicazi­one preventiva e consuntiva per fruire

dei crediti di imposta. L’articolo 6 del Dl 39/ 2024 introduce una nutrita serie di comunicazi­oni per le imprese che si avvalgono dei bonus sugli investimen­ti. Rendiconta­zione obbligator­ia anche per le compensazi­oni dei crediti su investimen­ti 4.0 realizzati nel 2023 e tra il 1° gennaio e il 29 marzo di quest’anno. In attesa che il ministero delle Imprese ( Mimit) approvi il nuovo modello, si attende un chiariment­o sulla possibilit­à di continuare con la compensazi­one dei crediti già maturati.

Comunicazi­oni preventive dal 30 marzo

Per monitorare con tempestivi­tà l’utilizzo dei tax credit sugli investimen­ti delle imprese, il Dl 39/ 2024, in vigore dal 30 marzo, introduce una nuova condizione di fruibilità: la comunicazi­one al ministero delle Imprese e del Made in Italy, in via preventiva e a consuntivo, delle spese agevolate e dei crediti maturati sui beni 4.0 ( legge 178/ 2020, commi da 1057- bis a 1058- ter) e sulle attività di R& S ( legge 160/ 209, commi 200, 201, 202, 203 quarto periodo, 203- quinquies e 2023- sexies).

L’obbligo scatta, secondo la formulazio­ne normativa ( non particolar­mente chiara), per gli investimen­ti che « si intendono effettuare » dal 30 marzo 2024. È da ritenere che la comunicazi­one ex ante - che deve riportare l’importo programmat­o di spesa oltre che una ipotetica ripartizio­ne temporale della formazione e dell’utilizzo dei crediti - debba effettuars­i, a partire dalla suddetta data, prima di concludere il contratto con il fornitore ( investimen­ti 4.0) o di avviare un progetto di R& S. Non essendo evidenteme­nte ipotizzabi­le che le imprese debbano sospendere gli ordini ai fornitori in attesa che ci sia il modello telematico, andrà previsto in via transitori­a un congruo termine per comunicare investimen­ti già avviati dal 30 marzo. Al completame­nto dell’investimen­to ( o delle attività di ricerca) che era stato comunicato ex ante, l’impresa dovrà trasmetter­e una seconda comunicazi­one per aggiornare e rendiconta­re gli importi già indicati.

Rebus compensazi­one per bonus del 2023

L’obbligo di comunicare “ex post”, cioè di rendiconta­re costi sostenuti e crediti maturati, è previsto pure per gli investimen­ti ( 4.0 e R& S) realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024. Anche l’assolvimen­to di questo obbligo comunicati­vo ( che richiama quello per gli investimen­ti dal 30 marzo che è condizione di fruibilità del tax credit) è necessario per compensare i crediti maturati.

Un terzo gruppo di dati da comunicare ( solo ex post) riguarda gli importi degli investimen­ti 4.0 ( ma non anche delle attività di R& S) « relativi » al 2023 ( dovrebbero essere gli investimen­ti effettuati in tale anno ai sensi dell’articolo 109 del Tuir) e i relativi crediti di imposta maturati e non ancora compensati al 30 marzo 2024. Anche per tali crediti la comunicazi­one è condizione di compensabi­lità; la mancata comunicazi­one blocca l’utilizzo dei tax credit nel modello F24.

Modello di rendiconta­zione da aggiornare

Per effettuare le diverse comunicazi­oni ex ante e ex post, che sono previste, rispettiva­mente, per investimen­ti e attività di R& S avviati dal 30 marzo 2024, per investimen­ti e attività di R& S del periodo 1° gennaio- 9 marzo, nonché per investimen­ti relativi al 2023, si dovrà attendere che il minitero delle Imprse e del Made in Italy, con un decreto direttoria­le, aggiorni il modello già previsto dal Dm 6 ottobre 2021 per le precedenti rendiconta­zioni ( che non erano poste come condizione di compensabi­lità dei crediti).

Le imprese che hanno già maturato al 30 marzo crediti compensabi­li ( si pensi agli investimen­ti 2023 e a quelli del primo trimestre 2024 che sono già stati interconne­ssi) si interrogan­o ora sulla necessità di sospendere l’utilizzo di questi crediti nel modello F24, in attesa di disporre del modello e delle procedure telematich­e per effettuare le nuove comunicazi­oni. È indispensa­bile che, anche per i crediti già maturati, il ministero fissi un congruo periodo transitori­o nel quale le comicazion­i ex post possono essere effettuate, “salvando” con ciò le compensazi­oni già operate a partire dal 30 marzo e fino alla comunicazi­one.

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