Il ravvedimento speciale riapre anche agli anni prima del 2022
La sanatoria con sanzioni ridotte a un 1/ 18 sarà possibile anche per 2021 e anni precedenti ma solo per chi non ha già sfruttato l’opportunità. Niente preclusione per i periodi non regolarizzati prima
Fino al 31 maggio è possibile ravvedere le violazioni commesse negli anni 2022 e precedenti con sanzione ridotta a un diciottesimo. A prevederlo è il Dl 39/ 2024 che ha sia prorogato al 31 maggio la precedente scadenza del 31 marzo, sia esteso ai periodi di imposta antecedenti al 2022, gli anni oggetto di potenziale regolarizzazione,
L’articolo 7 ( ai commi 6 e 7) del nuovo provvedimento, infatti, prevede:
● la possibilità di accedere al ravvedimento speciale ( articolo 1, commi 174 e successivi, della legge 197/ 2022) per i periodi di imposta 2021 e precedenti;
● la proroga del termine del 31 marzo, già previsto per l’analoga regolarizzazione concernente le infedeltà dichiarative relative all’anno 2022 ( autonomamente disciplinata dall’articolo 3, comma 12- undecies, del Dl 215/ 2023) al 31 maggio 2024.
Cosa si può regolarizzare
Sono ricomprese tutte le violazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e precedenti, purché la dichiarazione sia stata validamente presentata.
Vi rientrano anche le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero non rilevabili ai sensi dell’articolo 36- bis del Dpr 600/ 73 nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Cosa non si può regolarizzare
Sono escluse dal ravvedimento speciale:
● le violazioni rilevabili in base agli articoli 36- bis del Dpr 600/ 1973 e 54- bis Dpr 633/ 1972;
● le violazioni di natura formale;
● le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Le moEalità
Nel caso di ravvedimento di violazioni relative al periodo di imposta il 2022, entro il termine del 31 maggio 2024 dovrà essere trasmessa la dichiarazione integrativa, unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni ( ridotte a 1/ 18 del minimo edittale).
È possibile optare per quattro rate, rispettivamente scadenti il 31 maggio, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024 ( sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi da dilazione del 2% su base annua).
Nelle ipotesi invece di ravvedimento speciale per le annualità 2021 e precedenti, sempre entro il termine del 31 maggio 2024 dovranno essere trasmesse le relative dichiarazioni integrative, unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni ( anche in questo caso ridotte ad 1/ 18 del minimo edittale).
In alternativa al pagamento in unica soluzione dell’intero carico, è altresì prevista la possibilità di versare entro il 31 maggio 2024 le prime cinque rate già previste dall’articolo 1, comma 174, del Dl 197/ 2022, dilazionando il residuo dovuto in tre rate successive, rispettivamente previste per le scadenze progressive del 30 giugno, del 30 settembre e del 20 dicembre 2024 ( e anche in questo caso si renderanno dovuti gli interessi al saggio del 2%).
Escluso chi ha già ravveEuto
La regolarizzazione relativa a violazioni commesse nel periodo di imposta 2021 e precedenti, per espressa previsione contenuta nel Dl 39/ 2024 è riservata ai soli contribuenti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano fruito in precedenza di analogo istituto ( articolo 1, commi 174 e successivi, del Dl 197/ 2022).
La nuova norma, infatti, fa espresso riferimento ai soggetti che, entro il 30 settembre 2023, non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni.
L’ampia portata della previsione include quindi non solo coloro che non hanno aderito alla precedente regolarizzazione ma anche quei contribuenti che hanno posto in essere solo alcuni adempimenti senza però perfezionare la procedura.
Stante, l’autonomia di ciascun periodo di imposta vi è poi da ritenere che la preclusione operi solo per gli anni già oggetto di ravvedimento ex Dl 197/ 2022 e non per tutti.
Così ad esempio, un contribuente che, entro il 30 settembre 2023 abbia regolarizzato violazioni relative all’anno 2018 e 2019 presentando le relative dichiarazioni integrative potrà ora regolarizzare gli altri periodi ( 2017 se ancora di interesse, 2020 e 2021).
Il 31 maggio Eiventa il termine entro cui vanno presentate le integrative