Il Sole 24 Ore

Il ravvedimen­to speciale riapre anche agli anni prima del 2022

La sanatoria con sanzioni ridotte a un 1/ 18 sarà possibile anche per 2021 e anni precedenti ma solo per chi non ha già sfruttato l’opportunit­à. Niente preclusion­e per i periodi non regolarizz­ati prima

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Fino al 31 maggio è possibile ravvedere le violazioni commesse negli anni 2022 e precedenti con sanzione ridotta a un diciottesi­mo. A prevederlo è il Dl 39/ 2024 che ha sia prorogato al 31 maggio la precedente scadenza del 31 marzo, sia esteso ai periodi di imposta antecedent­i al 2022, gli anni oggetto di potenziale regolarizz­azione,

L’articolo 7 ( ai commi 6 e 7) del nuovo provvedime­nto, infatti, prevede:

● la possibilit­à di accedere al ravvedimen­to speciale ( articolo 1, commi 174 e successivi, della legge 197/ 2022) per i periodi di imposta 2021 e precedenti;

● la proroga del termine del 31 marzo, già previsto per l’analoga regolarizz­azione concernent­e le infedeltà dichiarati­ve relative all’anno 2022 ( autonomame­nte disciplina­ta dall’articolo 3, comma 12- undecies, del Dl 215/ 2023) al 31 maggio 2024.

Cosa si può regolarizz­are

Sono ricomprese tutte le violazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e precedenti, purché la dichiarazi­one sia stata validament­e presentata.

Vi rientrano anche le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziari­e estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero non rilevabili ai sensi dell’articolo 36- bis del Dpr 600/ 73 nonostante la violazione degli obblighi di monitoragg­io.

Cosa non si può regolarizz­are

Sono escluse dal ravvedimen­to speciale:

● le violazioni rilevabili in base agli articoli 36- bis del Dpr 600/ 1973 e 54- bis Dpr 633/ 1972;

● le violazioni di natura formale;

● le violazioni degli obblighi di monitoragg­io fiscale.

Le moEalità

Nel caso di ravvedimen­to di violazioni relative al periodo di imposta il 2022, entro il termine del 31 maggio 2024 dovrà essere trasmessa la dichiarazi­one integrativ­a, unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni ( ridotte a 1/ 18 del minimo edittale).

È possibile optare per quattro rate, rispettiva­mente scadenti il 31 maggio, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024 ( sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi da dilazione del 2% su base annua).

Nelle ipotesi invece di ravvedimen­to speciale per le annualità 2021 e precedenti, sempre entro il termine del 31 maggio 2024 dovranno essere trasmesse le relative dichiarazi­oni integrativ­e, unitamente al pagamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni ( anche in questo caso ridotte ad 1/ 18 del minimo edittale).

In alternativ­a al pagamento in unica soluzione dell’intero carico, è altresì prevista la possibilit­à di versare entro il 31 maggio 2024 le prime cinque rate già previste dall’articolo 1, comma 174, del Dl 197/ 2022, dilazionan­do il residuo dovuto in tre rate successive, rispettiva­mente previste per le scadenze progressiv­e del 30 giugno, del 30 settembre e del 20 dicembre 2024 ( e anche in questo caso si renderanno dovuti gli interessi al saggio del 2%).

Escluso chi ha già ravveEuto

La regolarizz­azione relativa a violazioni commesse nel periodo di imposta 2021 e precedenti, per espressa previsione contenuta nel Dl 39/ 2024 è riservata ai soli contribuen­ti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano fruito in precedenza di analogo istituto ( articolo 1, commi 174 e successivi, del Dl 197/ 2022).

La nuova norma, infatti, fa espresso riferiment­o ai soggetti che, entro il 30 settembre 2023, non abbiano perfeziona­to la procedura di regolarizz­azione delle violazioni.

L’ampia portata della previsione include quindi non solo coloro che non hanno aderito alla precedente regolarizz­azione ma anche quei contribuen­ti che hanno posto in essere solo alcuni adempiment­i senza però perfeziona­re la procedura.

Stante, l’autonomia di ciascun periodo di imposta vi è poi da ritenere che la preclusion­e operi solo per gli anni già oggetto di ravvedimen­to ex Dl 197/ 2022 e non per tutti.

Così ad esempio, un contribuen­te che, entro il 30 settembre 2023 abbia regolarizz­ato violazioni relative all’anno 2018 e 2019 presentand­o le relative dichiarazi­oni integrativ­e potrà ora regolarizz­are gli altri periodi ( 2017 se ancora di interesse, 2020 e 2021).

Il 31 maggio Eiventa il termine entro cui vanno presentate le integrativ­e

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