Nuovo contraddittorio per atti dal 30 aprile
Il rinvio della partenza del nuovo regime del contraddittorio di cui all’articolo 6- bis dello Statuto dei diritti del contribuente ( di seguito Statuto) risulta dunque confermata dall’articolo 7 del Dl 39/ 2024, approdato in « Gazzetta Ufficiale » il 29 marzo. Con i primi tre commi della disposizione, in particolare, nel fornire copertura normativa al discusso atto di indirizzo del ministero dell’Economia di fine febbraio, si prevede che il neonato sistema di contraddittorio “generalizzato”, informato ed effettivo, dedicato agli atti autonomamente impugnabili, diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente tali, di liquidazione e di controllo formale ( da individuare con apposito decreto ministeriale e con esclusione, comunque, dei casi di fondato pericolo per la riscossione), prenderà l’avvio a far tempo dagli atti emessi dal 30 aprile.
Ciò significa che, quanto agli atti ( avvisi di accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, eccetera) emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all’adesione emesso prima della data medesima, trova applicazione il sistema del contraddittorio quale risulta dalla normativa previgente.
Nel caso in cui lo schema d’atto di cui all’articolo 6- bis sia stato comunicato al contribuente prima dell’entrata in vigore del Dl 39/ 2024 ( ossia prima del 30 marzo), al conseguente atto impositivo risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 dell’articolo 6- bis ( secondo la relazione illustrativa che accompagna il Dl 39, gli atti interessati dalla proroga sono anche quelli emessi successivamente all’entrata in vigore della disposizione, cioè tra il 30 marzo e il 30 aprile).
La proroga in questione, così come prevede il comma 3, scatta allorquando la scadenza del termine, non inferiore a 60 giorni, assegnato dall’amministrazione finanziaria con lo schema d’atto ( per eventuali controdeduzioni o per l’accesso al fascicolo) sia successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo del procedimento ovvero nel caso in cui tra la scadenza del termine assegnato e il termine di decadenza per l’adozione dell’atto procedimentale conclusivo decorrono meno di 120 giorni.
Lo spartiacque del 30 aprile si spiega con il fatto che si tratta della data a partire dalla quale l’articolo 41, comma 2, del Dlgs 13/ 2024, fa decorrere gli effetti della modifica recata dallo stesso decreto 13 all’articolo 1 del Dlgs 218/ 1997, relativo all’accertamento con adesione ( modifica che, appunto, opera con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024) .
L’intervento nei primi tre commi dell’articolo 7 del Dl 39/ 2024 è stato ritenuto necessario in considerazione dell’incerta tenuta dell’atto di indirizzo emanato in virtù del combinato disposto degli articoli 10, comma 7- septies dello Statuto e 4, comma 1, lettera a), del Dlgs 165/ 2001 ( e, dunque, non coinvolgendo i Comuni), atto che si era espresso nel senso che il coordinamento del nuovo contraddittorio di cui all’articolo 6- bis dello Statuto – entrato in vigore il 18 gennaio ex articolo 3 del Dlgs 219/ 2023 - con le previsioni su cui lo stesso si innestava ( ad esempio gli articoli 5 e 5- ter del Dlgs 218/ 1997), in assenza di un apparato normativo con finalità abrogativa di tali previsioni, dovesse ricercarsi sul piano interpretativo escludendo il « diritto al contraddittorio » disciplinato dall’articolo 6- bis fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie per le quali il diritto non opera e, in ogni caso, fino alla data del 30 aprile 2024.
È la stessa natura dell’atto di indirizzo, fondato sull’articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs 165/ 2001 che, onde evitare il prodursi di ulteriore contenzioso, ne consigliava una conferma con apposita previsione normativa. E ciò considerando anche la confusione ingeneratasi presso gli uffici, che, prima dell’atto di indirizzo in questione, conformemente al contenuto dell’articolo 3 del Dlgs 219/ 2023, con cui veniva fissata l’entrata in vigore delle norme modificative dello Statuto ( compreso il nuovo comma 6bis) a far tempo dal 18 gennaio 2024, avevano comunque iniziato, per le annualità in scadenza, a fare applicazione del nuovo articolo 6- bis comunicando, con l’invito al contraddittorio, lo schema d’atto ivi contemplato.
Sovrapponendosi a un atto ( quello di indirizzo del ministero dell’Economia) formalmente interpretativo, vi è da chiedersi se anche l’intervento di cui ai primi tre commi dell’articolo 7 del Dl 39 non assuma la stessa natura, con il conseguente interrogativo circa la sua conciliabilità con l’articolo 1, comma 2, dello Statuto.