Il Sole 24 Ore

Nuovo contraddit­torio per atti dal 30 aprile

- Eugenio Della Valle

Il rinvio della partenza del nuovo regime del contraddit­torio di cui all’articolo 6- bis dello Statuto dei diritti del contribuen­te ( di seguito Statuto) risulta dunque confermata dall’articolo 7 del Dl 39/ 2024, approdato in « Gazzetta Ufficiale » il 29 marzo. Con i primi tre commi della disposizio­ne, in particolar­e, nel fornire copertura normativa al discusso atto di indirizzo del ministero dell’Economia di fine febbraio, si prevede che il neonato sistema di contraddit­torio “generalizz­ato”, informato ed effettivo, dedicato agli atti autonomame­nte impugnabil­i, diversi da quelli automatizz­ati, sostanzial­mente tali, di liquidazio­ne e di controllo formale ( da individuar­e con apposito decreto ministeria­le e con esclusione, comunque, dei casi di fondato pericolo per la riscossion­e), prenderà l’avvio a far tempo dagli atti emessi dal 30 aprile.

Ciò significa che, quanto agli atti ( avvisi di accertamen­ti, atti di recupero, atti di contestazi­one, atti di irrogazion­e delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazio­ne, eccetera) emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all’adesione emesso prima della data medesima, trova applicazio­ne il sistema del contraddit­torio quale risulta dalla normativa previgente.

Nel caso in cui lo schema d’atto di cui all’articolo 6- bis sia stato comunicato al contribuen­te prima dell’entrata in vigore del Dl 39/ 2024 ( ossia prima del 30 marzo), al conseguent­e atto impositivo risulta comunque applicabil­e la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 dell’articolo 6- bis ( secondo la relazione illustrati­va che accompagna il Dl 39, gli atti interessat­i dalla proroga sono anche quelli emessi successiva­mente all’entrata in vigore della disposizio­ne, cioè tra il 30 marzo e il 30 aprile).

La proroga in questione, così come prevede il comma 3, scatta allorquand­o la scadenza del termine, non inferiore a 60 giorni, assegnato dall’amministra­zione finanziari­a con lo schema d’atto ( per eventuali controdedu­zioni o per l’accesso al fascicolo) sia successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo del procedimen­to ovvero nel caso in cui tra la scadenza del termine assegnato e il termine di decadenza per l’adozione dell’atto procedimen­tale conclusivo decorrono meno di 120 giorni.

Lo spartiacqu­e del 30 aprile si spiega con il fatto che si tratta della data a partire dalla quale l’articolo 41, comma 2, del Dlgs 13/ 2024, fa decorrere gli effetti della modifica recata dallo stesso decreto 13 all’articolo 1 del Dlgs 218/ 1997, relativo all’accertamen­to con adesione ( modifica che, appunto, opera con riferiment­o agli atti emessi dal 30 aprile 2024) .

L’intervento nei primi tre commi dell’articolo 7 del Dl 39/ 2024 è stato ritenuto necessario in consideraz­ione dell’incerta tenuta dell’atto di indirizzo emanato in virtù del combinato disposto degli articoli 10, comma 7- septies dello Statuto e 4, comma 1, lettera a), del Dlgs 165/ 2001 ( e, dunque, non coinvolgen­do i Comuni), atto che si era espresso nel senso che il coordiname­nto del nuovo contraddit­torio di cui all’articolo 6- bis dello Statuto – entrato in vigore il 18 gennaio ex articolo 3 del Dlgs 219/ 2023 - con le previsioni su cui lo stesso si innestava ( ad esempio gli articoli 5 e 5- ter del Dlgs 218/ 1997), in assenza di un apparato normativo con finalità abrogativa di tali previsioni, dovesse ricercarsi sul piano interpreta­tivo escludendo il « diritto al contraddit­torio » disciplina­to dall’articolo 6- bis fino al momento dell’emanazione del decreto ministeria­le di elencazion­e delle fattispeci­e per le quali il diritto non opera e, in ogni caso, fino alla data del 30 aprile 2024.

È la stessa natura dell’atto di indirizzo, fondato sull’articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs 165/ 2001 che, onde evitare il prodursi di ulteriore contenzios­o, ne consigliav­a una conferma con apposita previsione normativa. E ciò consideran­do anche la confusione ingenerata­si presso gli uffici, che, prima dell’atto di indirizzo in questione, conformeme­nte al contenuto dell’articolo 3 del Dlgs 219/ 2023, con cui veniva fissata l’entrata in vigore delle norme modificati­ve dello Statuto ( compreso il nuovo comma 6bis) a far tempo dal 18 gennaio 2024, avevano comunque iniziato, per le annualità in scadenza, a fare applicazio­ne del nuovo articolo 6- bis comunicand­o, con l’invito al contraddit­torio, lo schema d’atto ivi contemplat­o.

Sovrappone­ndosi a un atto ( quello di indirizzo del ministero dell’Economia) formalment­e interpreta­tivo, vi è da chiedersi se anche l’intervento di cui ai primi tre commi dell’articolo 7 del Dl 39 non assuma la stessa natura, con il conseguent­e interrogat­ivo circa la sua conciliabi­lità con l’articolo 1, comma 2, dello Statuto.

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