Il Sole 24 Ore

Dati dei Pos al Fisco: sanzione fino a 21mila euro per omissioni o errori

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Sanzionata l’omessa, tardiva o errata comunicazi­one dei dati Pos da parte degli operatori finanziari. Il Dl 39/ 2024 ( articolo 7, comma 5) introduce una sanzione irrogabile per ciascuna violazione correlata all’invio dell’importo complessiv­o delle transazion­i giornalier­e effettuate mediante apparecchi Pos.

Si è intervenut­i, infatti, nell’articolo 10 del Dlgs del 1997, attraverso l’inseriment­o del comma 1ter prevedendo l’applicazio­ne di una sanzione da 2mila a 21mila euro per ciascuna violazione degli obblighi di trasmissio­ne, senza applicazio­ne della riduzione da concorso di violazioni e della continuazi­one, e con riduzione alla metà se l’invio avviene entro i quindici giorni successivi.

Più in generale si tratta di dati e informazio­ni di assoluto rilievo per la realizzazi­one delle attività di verifica e controllo a cura del fisco sui soggetti passivi di imposta: unitamente infatti ai dati fiscali delle fatture elettronic­he e dei corrispett­ivi telematici giornalier­i, l’importo complessiv­o delle transazion­i giornalier­e effettuate con strumenti di pagamento elettronic­o costituisc­e la fonte di innesco per la predisposi­zione delle lettere di compliance inviate ai contribuen­ti secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi da 634 a 636 della legge 190 del 2014 ( Stabilità 2015) e dal provvedime­nto direttoria­le n. 352652 del 3 ottobre 2023. Proprio gli errori commessi dagli intermedia­ri finanziari nell’invio alle Entrate dei pagamenti Pos ha determinat­o, come da comunicato stampa dell’Agenzia dell’ 11 ottobre 2023, l’annullamen­to delle lettere di compliance già trasmesse e che riportavan­o dati sbagliati. Quindi assoluta attenzione richiesta agli operatori per evitare di incorrere nella specifica misura afflittiva introdotta, con l’articolo 7, comma 5, del Dl 39/ 2024, nell’ambito delle sanzioni irrogabili agli intermedia­ri finanziari per violazioni degli obblighi agli stessi imposti.

L’adempiment­o da realizzare per tempo e correttame­nte è quello correlato al riconoscim­ento del credito di imposta per le commission­i sui pagamenti elettronic­i: l’articolo 22, comma 5, terzo periodo del Dl 124 del 2019 impone infatti agli operatori, che mettono a disposizio­ne degli esercenti i sistemi di pagamento Pos, di trasmetter­e telematica­mente all’agenzia delle Entrate, anche tramite PagoPa Spa, non solo i dati identifica­ti dei Pos ma anche l’importo complessiv­o delle transazion­i giornalier­e effettuate mediate tali strumenti.

Informazio­ni, modalità e termini di trasmissio­ne sono stati poi definiti con il provvedime­nto 253155/ 2022, come integrato quanto alla tempistica di invio dall’atto 340401 del 2 settembre 2022. Più in dettaglio, oltre al totale giornalier­o occorre inviare, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabiliz­zazione della transazion­e, le tipologie di operazioni, distinguen­do tra pagamenti e storni, l’importo complessiv­o e il numero giornalier­o delle transazion­i elettronic­he effettuate dall’esercente.

La correttezz­a Eelle informazio­ni trasmesse è cruciale per le lettere Ei compliance

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I dati del Pos vengono incrociati con quelli degli scontrini telematici
ADOBESTOCK Gli alert. I dati del Pos vengono incrociati con quelli degli scontrini telematici

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