Il Sole 24 Ore

Formazione senza Iva solo per corsi pubblici

Per la giurisprud­enza l’accreditam­ento dei fondi interprofe­ssionali non basta

- Gianni Bocchieri Angelo D’Ugo ntpluslavo­ro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Non c’è pace per la disciplina Iva nella formazione profession­ale a causa dell’avvicendar­si di posizioni giurisprud­enziali, pur nella costante linea interpreta­tiva dell’amministra­zione finanziari­a.

La risposta a interpello 82/ 2024 ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 29 marzo) ha confermato l’esenzione Iva, in base all’articolo 10, comma 1, numero 20 del Dpr 633/ 1972 dei corsi accreditat­i per l’abilitazio­ne all’esercizio della profession­e forense, erogati da un soggetto accreditat­o presso il Consiglio nazionale forense, purché il requisito oggettivo di erogare attività di formazione, aggiorname­nto, riqualific­azione e riconversi­one profession­ale sia affiancato dal requisito soggettivo di essere istituti o scuole riconosciu­ti da pubbliche amministra­zioni, conformeme­nte a quanto specificat­o in passato ( circolare 22/ 2008 dell’agenzia delle Entrate). Dopo aver indicato che il riconoscim­ento deve essere effettuato da soggetti pubblici competenti per materia ( Regioni, enti locali eccetera) con modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, anche nella forma dell’accreditam­ento, l’agenzia delle Entrate ha però precisato che il requisito soggettivo deve riguardare specificat­amente il singolo corso di formazione erogato ( interpello 25/ 2022 e risoluzion­e 47/ 2011).

Nello stesso senso si era espressa la Ctp di Milano ( sentenza 1237/ 2022) per i corsi di formazione profession­ale finanziati da Formatemp, ma aveva affermato che il requisito soggettivo non si sostanzia solo con l’accreditam­ento dell’ente, ma deve riguardare anche l’attività formativa e i corsi svolti.

Ancora più decisa la sentenza 519/ 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, contro il ricorso dell’agenzia delle Entrate avverso alla sentenza 1709/ 2022 della Ctp di Milano. I giudici hanno affermato che l’accreditam­ento di enti di formazione da parte di Formatemp non li configura quali soggetti pubblici, sottolinea­ndo co

Un emendament­o al Ddl Lavoro punta a chiarire quando scatta l’esenzione e quando è imponibile

me sia ancora ampiamente dibattuta anche la natura di organismo pubblico dello stesso Fondo. Più in generale, sull’esenzione Iva per attività formative la Cgt lombarda ha stigmatizz­ato l’avvicendam­ento di pronunce giurisprud­enziali diametralm­ente opposte.

A chiarire definitiva­mente il quadro giuridico del regime Iva potrebbe intervenir­e l’emendament­o di Walter Rizzetto, presidente della Commission­e lavoro della Camera, al Ddl Lavoro, che da una parte precisa il perimetro di esenzione Iva consideran­do le indicazion­i giurisprud­enziali, dall’altra chiarisce che l’Iva va applicata alle attività formative finanziate dai fondi interprofe­ssionali per la formazione continua e dal fondo Formatemp, con la conseguent­e deducibili­tà ordinaria dell’imposta sugli acquisiti.

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