Formazione senza Iva solo per corsi pubblici
Per la giurisprudenza l’accreditamento dei fondi interprofessionali non basta
Non c’è pace per la disciplina Iva nella formazione professionale a causa dell’avvicendarsi di posizioni giurisprudenziali, pur nella costante linea interpretativa dell’amministrazione finanziaria.
La risposta a interpello 82/ 2024 ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 29 marzo) ha confermato l’esenzione Iva, in base all’articolo 10, comma 1, numero 20 del Dpr 633/ 1972 dei corsi accreditati per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, erogati da un soggetto accreditato presso il Consiglio nazionale forense, purché il requisito oggettivo di erogare attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sia affiancato dal requisito soggettivo di essere istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, conformemente a quanto specificato in passato ( circolare 22/ 2008 dell’agenzia delle Entrate). Dopo aver indicato che il riconoscimento deve essere effettuato da soggetti pubblici competenti per materia ( Regioni, enti locali eccetera) con modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, anche nella forma dell’accreditamento, l’agenzia delle Entrate ha però precisato che il requisito soggettivo deve riguardare specificatamente il singolo corso di formazione erogato ( interpello 25/ 2022 e risoluzione 47/ 2011).
Nello stesso senso si era espressa la Ctp di Milano ( sentenza 1237/ 2022) per i corsi di formazione professionale finanziati da Formatemp, ma aveva affermato che il requisito soggettivo non si sostanzia solo con l’accreditamento dell’ente, ma deve riguardare anche l’attività formativa e i corsi svolti.
Ancora più decisa la sentenza 519/ 2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, contro il ricorso dell’agenzia delle Entrate avverso alla sentenza 1709/ 2022 della Ctp di Milano. I giudici hanno affermato che l’accreditamento di enti di formazione da parte di Formatemp non li configura quali soggetti pubblici, sottolineando co
Un emendamento al Ddl Lavoro punta a chiarire quando scatta l’esenzione e quando è imponibile
me sia ancora ampiamente dibattuta anche la natura di organismo pubblico dello stesso Fondo. Più in generale, sull’esenzione Iva per attività formative la Cgt lombarda ha stigmatizzato l’avvicendamento di pronunce giurisprudenziali diametralmente opposte.
A chiarire definitivamente il quadro giuridico del regime Iva potrebbe intervenire l’emendamento di Walter Rizzetto, presidente della Commissione lavoro della Camera, al Ddl Lavoro, che da una parte precisa il perimetro di esenzione Iva considerando le indicazioni giurisprudenziali, dall’altra chiarisce che l’Iva va applicata alle attività formative finanziate dai fondi interprofessionali per la formazione continua e dal fondo Formatemp, con la conseguente deducibilità ordinaria dell’imposta sugli acquisiti.