La prescrizione non blocca il giudizio
Nuovo intervento delle Sezioni unite in caso di parte civile
Nel giudizio di appello contro la condanna dell’imputato anche al risarcimento danni spazio alla pronuncia nel merito anche quando, nel frattempo, il reato è estinto per prescrizione. Questa la conclusione raggiunta dalle Sezioni unite penali con una sentenza anticipata per ora nella forma dell’informazione provvisoria.
A monte c’è la valutazione sulle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale 182 del 2021, con la quale è stato affermato che il giudice dell’impuganzione ( di appello o Cassazione), ormai privo della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato a causa dell’intervenuta prescrizione, deve intervenire sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento da svolgere con riferimento ai soli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza potere riconoscere, neppure in via incidentale, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto.
In ombra è però rimasto, affermava l’ordinanza di rinvio alle Sezioni unite, il tema della compressione dello spazio per l’assoluzione dell’imputato anche in assenza dell’evidenza della prova di innocenza di fronte a un quadro probatorio che non permetta di superare il limite del ragionevole dubbio.
Orientamento della Corte costituzionale che dovrebbe poi condurre alla disapplicazione di quanto affermato nel 2009 dalle medesime Sezioni unite con la sentenza 35490. Al tempo venne infatti affermato il principio per cui, all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità quando, in appello, intervenuta una causa estintiva del reato come la prescrizione, il giudice è chiamato a valutare, per la presenza di parte civile, il quadro probatorio ai soli fini civili.
Un nuovo intervento delle Sezioni unite si è reso così necessario, sulla base della nuova regola procedurale stabilita nel 2017 dalla legge 103, che impone alla Sezione semplice un rinvio alle riunite quando la prima ritiene di non condividere più un principio affermato in precedenza dalle prima.
Ora, in attesa delle motivazioni, le Sezioni unite hanno ritenuto di confermare l’orientamento raggiunto in precedenza valorizzando, si legge nell’informazione provvisoria, l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul diritto a un equo processo, e l’articolo 27 della Costituzione sulla presunzione d’innocenza.
Anche dopo la Consulta del 2021 il giudice deve poter prosciogliere nel merito come stabilì la Cassazione nel 2009