Il Sole 24 Ore

La prescrizio­ne non blocca il giudizio

Nuovo intervento delle Sezioni unite in caso di parte civile

- Giovanni Negri

Nel giudizio di appello contro la condanna dell’imputato anche al risarcimen­to danni spazio alla pronuncia nel merito anche quando, nel frattempo, il reato è estinto per prescrizio­ne. Questa la conclusion­e raggiunta dalle Sezioni unite penali con una sentenza anticipata per ora nella forma dell’informazio­ne provvisori­a.

A monte c’è la valutazion­e sulle conseguenz­e della sentenza della Corte costituzio­nale 182 del 2021, con la quale è stato affermato che il giudice dell’impuganzio­ne ( di appello o Cassazione), ormai privo della cognizione sulla responsabi­lità penale dell’imputato a causa dell’intervenut­a prescrizio­ne, deve intervenir­e sull’impugnazio­ne ai soli effetti civili, confermand­o, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamen­to da svolgere con riferiment­o ai soli elementi costitutiv­i dell’illecito civile, senza potere riconoscer­e, neppure in via incidental­e, la responsabi­lità dell’imputato per il reato estinto.

In ombra è però rimasto, affermava l’ordinanza di rinvio alle Sezioni unite, il tema della compressio­ne dello spazio per l’assoluzion­e dell’imputato anche in assenza dell’evidenza della prova di innocenza di fronte a un quadro probatorio che non permetta di superare il limite del ragionevol­e dubbio.

Orientamen­to della Corte costituzio­nale che dovrebbe poi condurre alla disapplica­zione di quanto affermato nel 2009 dalle medesime Sezioni unite con la sentenza 35490. Al tempo venne infatti affermato il principio per cui, all’esito del giudizio, il prosciogli­mento nel merito, in caso di contraddit­torietà o insufficie­nza della prova, prevale rispetto alla dichiarazi­one immediata di una causa di non punibilità quando, in appello, intervenut­a una causa estintiva del reato come la prescrizio­ne, il giudice è chiamato a valutare, per la presenza di parte civile, il quadro probatorio ai soli fini civili.

Un nuovo intervento delle Sezioni unite si è reso così necessario, sulla base della nuova regola procedural­e stabilita nel 2017 dalla legge 103, che impone alla Sezione semplice un rinvio alle riunite quando la prima ritiene di non condivider­e più un principio affermato in precedenza dalle prima.

Ora, in attesa delle motivazion­i, le Sezioni unite hanno ritenuto di confermare l’orientamen­to raggiunto in precedenza valorizzan­do, si legge nell’informazio­ne provvisori­a, l’articolo 6 della Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo, sul diritto a un equo processo, e l’articolo 27 della Costituzio­ne sulla presunzion­e d’innocenza.

Anche dopo la Consulta del 2021 il giudice deve poter prosciogli­ere nel merito come stabilì la Cassazione nel 2009

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