Il Sole 24 Ore

Nuova causa di non punibilità per i crediti R& S contestati

Lo scudo penale fa riferiment­o all’ « obiettiva incertezza normativa » La previsione è nell’articolo 1 dello schema di Dlgs sul sistema sanzionato­rio

- Edoardo Belli Contarini

Con lo schema di decreto legislativ­o di revisione del sistema sanzionato­rio tributario, il Governo tenta di risolvere la vexata quaestio dei crediti di imposta su ricerca e sviluppo, tracciando nuovamente la differenza tra quelli « inesistent­i » e quelli « non spettanti » , non risultando sufficient­e a dirimere la querelle neppure la sentenza 34419/ 2023 della Cassazione a Sezioni unite, ma, soprattutt­o, innestando un’ulteriore ipotesi di scudo penale nell’articolo 10- quater del Dlgs 74/ 2000 ( articolo 1 del decreto di riforma).

Negli ultimi anni si è ingenerato un contenzios­o molto diffuso tra le imprese e l’agenzia delle Entrate: spesso quest’ultima, anche senza il parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico, ha disconosci­uto la fruibilità dei crediti di imposta per gli investimen­ti in R& S ( in particolar­e, articolo 3 del Dl 145/ 2013) nell’assunto che i progetti non presentere­bbero i connotati della “novità” per il settore di riferiment­o alla luce del manuale Ocse di Frascati, tacciando persino di “inesistenz­a” i crediti compensati in carenza di tale presuppost­o.

Oltre al recupero del credito e dei relativi interessi, sono scattate l’irrogazion­e delle sanzioni amministra­tive corrispond­enti al 100%, nonché le pesanti ricadute penali anche in termini di danni reputazion­ali e di inibizione alla partecipaz­ione agli appalti pubblici.

Per rimediare, in ordine di tempo si sono succeduti diversi istituti speciali:

● prima il riversamen­to spontaneo, che funge anche da causa speciale di non punibilità ( articolo 5 del Dl 146/ 2021);

● poi l’ulteriore causa speciale di non punibilità per i reati tributari, incluso il delitto di indebita compensazi­one, a seguito del perfeziona­mento delle varie forme di tregua fiscale di cui all’articolo 1 della legge 197/ 2022 ( articolo 23 del Dl 34/ 2023);

● infine, sul versante squisitame­nte tecnico- tributario, purché in assenza di Pvc, la certificaz­ione di qualità dei crediti R& S all’esito della procedura di ruling perfeziona­ta dinanzi al Mise ( articolo 23 del Dl 73/ 20022 e relativo Dpcm del 15 settembre 2023, tuttora in fieri).

Da ultimo, con l’articolo 1 dello schema di Dlgs, viene esperito un ulteriore tentativo di risolvere “a sistema”, almeno in ambito penale, il contenzios­o che inflaziona anche molte procure della Repubblica. Ciò avviene inserendo un’altra speciale causa di non punibilità del delitto di indebita compensazi­one di crediti non spettanti per « obiettiva incertezza normativa » originata dalla natura tecnica delle valutazion­i, dagli specifici elementi o particolar­i qualità che fondano la spettanza del credito ( con modifiche recate agli articoli 1 e 10quater del Dlgs 74/ 2000).

La nuova disposizio­ne può applicarsi non soltanto ai crediti R& S, ma per esempio anche a quelli per la formazione 4.0 che, sebbene oggetto di altrettant­i recuperi erariali, non sono stati deflaziona­ti in chiave condonisti­ca dal legislator­e. Inoltre, la novità rappresent­a una sorta di specificaz­ione della più generale causa di non punibilità per le « violazioni dipendenti da interpreta­zione di norme tributarie » prevista dall’articolo 15 del Dlgs 74/ 2000, che fa eco in ambito tributario all’articolo 6 del Dlgs 472/ 1997 e al 10 della legge 212/ 2000.

Questa ulteriore causa speciale di non punibilità che, in virtù del principio del favor rei, a differenza di altre norme più favorevoli contenute nel medesimo decreto di riforma, di cui però viene sancita l’irretroatt­ività, dispiegher­à effetti anche per il passato, con disinnesco dell’ipotizzata responsabi­lità penale di quegli amministra­tori che hanno realizzato in buona fede gli investimen­ti in R& S.

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