Il Sole 24 Ore

Gruppo Egea, stretta sull’accordo fiscale

L’ipotesi d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane

- — N. T.

Il risanament­o del Gruppo Egea, attivo nella distribuzi­one di energia e gas, che avverrà grazie all’intervento di Iren ( si vedano gli articoli pubblicati il 27 e il 29 marzo) prevede anche un accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, per ristruttur­are il rilevante debito tributario, ammontante a circa 220 milioni di euro. A tal fine, Egea Commercial­e, la società del gruppo a cui tale debito fa capo, in conformità a quanto stabilito dal Codice della crisi e dell’insolvenza, ha presentato una specifica proposta di transazion­e fiscale, la quale prevede il soddisfaci­mento dei crediti delle due agenzie fiscali nella misura del 30%, con una dilazione di pagamento di dieci anni e la correspons­ione di interessi compensati­vi; è inoltre previsto un meccanismo da cui discende l’automatico incremento di tale percentual­e di pagamento a seguito della ridetermin­azione dell’importo dei suddetti crediti richiesta dalla società.

La proposta di transazion­e fiscale, curata da Giulio Andreani di PwC TLS, è stata presentata il 9 marzo 2024 e pertanto il suo esame da parte degli Uffici dell’Amministra­zione finanziari­a è per il momento solo iniziato, disponendo essi, per pronunciar­si, di un termine di almeno 90 giorni, peraltro prorogabil­e in presenza di una modifica ( anche solo parziale) della proposta o comunque di specifiche esigenze. Nessuna decisione è stata dunque ancora assunta dalle suddette agenzie fiscali. Il soddisfaci­mento proposto rispetta le soglie minime di soddisfaci­mento introdotte dalla legge n. 103/ 2023, con riguardo alla omologazio­ne forzosa della transazion­e da parte del Tribunale che verrebbe eventualme­nte richiesta nel caso in cui la proposta fosse respinta, anche se lo scopo di Egea Commercial­e è evidenteme­nte quello di raggiunger­e un accordo con l’Amministra­zione finanziari­a.

Tra l’altro, la società ha avviato il proprio risanament­o accedendo al percorso della composizio­ne negoziata della crisi previsto dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi, nel cui contesto nessuna falcidia dei crediti tributari è consentita, fatta salva una modesta riduzione di sanzioni e interessi, dovendo i tributi essere comunque integralme­nte pagati. La proposta di trattament­o dei crediti tributari presentata, prevedendo una falcidia anche di quelli relativi ai tributi, non può trovare quindi applicazio­ne nell’ambito di tale percorso, come la stessa Agenzia ha precisato nel corso di Telefisco 2024; potrà pertanto tradursi in un accordo con il Fisco, ove accolta, solo successiva­mente alla conclusion­e del percorso della composizio­ne negoziata e allo sbocco di tale percorso in un altro istituto disciplina­to dal Codice della crisi, qual è, in base al piano di risanament­o, quello dell’accordo di ristruttur­azione dei debiti, nel cui ambito la transazion­e fiscale può invece trovare applicazio­ne. Conseguent­emente le agenzie fiscali potranno pronunciar­si sulla proposta loro formulata solo a seguito dell’avvio di tale diverso percorso di risanament­o, che non avverrà prima di alcuni mesi.

In merito, infine, al soddisfaci­mento delle banche e dei fornitori a cui si fa cenno negli articoli sopra richiamati, è opportuno precisare che esso, indipenden­temente dal valore della percentual­e nominalmen­te prevista, è comunque inferiore a quello offerto relativame­nte ai crediti tributari.

La proposta prevede il soddisfaci­mento dei crediti delle due agenzie fiscali nella misura del 30%

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