Gruppo Egea, stretta sull’accordo fiscale
L’ipotesi d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane
Il risanamento del Gruppo Egea, attivo nella distribuzione di energia e gas, che avverrà grazie all’intervento di Iren ( si vedano gli articoli pubblicati il 27 e il 29 marzo) prevede anche un accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, per ristrutturare il rilevante debito tributario, ammontante a circa 220 milioni di euro. A tal fine, Egea Commerciale, la società del gruppo a cui tale debito fa capo, in conformità a quanto stabilito dal Codice della crisi e dell’insolvenza, ha presentato una specifica proposta di transazione fiscale, la quale prevede il soddisfacimento dei crediti delle due agenzie fiscali nella misura del 30%, con una dilazione di pagamento di dieci anni e la corresponsione di interessi compensativi; è inoltre previsto un meccanismo da cui discende l’automatico incremento di tale percentuale di pagamento a seguito della rideterminazione dell’importo dei suddetti crediti richiesta dalla società.
La proposta di transazione fiscale, curata da Giulio Andreani di PwC TLS, è stata presentata il 9 marzo 2024 e pertanto il suo esame da parte degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria è per il momento solo iniziato, disponendo essi, per pronunciarsi, di un termine di almeno 90 giorni, peraltro prorogabile in presenza di una modifica ( anche solo parziale) della proposta o comunque di specifiche esigenze. Nessuna decisione è stata dunque ancora assunta dalle suddette agenzie fiscali. Il soddisfacimento proposto rispetta le soglie minime di soddisfacimento introdotte dalla legge n. 103/ 2023, con riguardo alla omologazione forzosa della transazione da parte del Tribunale che verrebbe eventualmente richiesta nel caso in cui la proposta fosse respinta, anche se lo scopo di Egea Commerciale è evidentemente quello di raggiungere un accordo con l’Amministrazione finanziaria.
Tra l’altro, la società ha avviato il proprio risanamento accedendo al percorso della composizione negoziata della crisi previsto dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi, nel cui contesto nessuna falcidia dei crediti tributari è consentita, fatta salva una modesta riduzione di sanzioni e interessi, dovendo i tributi essere comunque integralmente pagati. La proposta di trattamento dei crediti tributari presentata, prevedendo una falcidia anche di quelli relativi ai tributi, non può trovare quindi applicazione nell’ambito di tale percorso, come la stessa Agenzia ha precisato nel corso di Telefisco 2024; potrà pertanto tradursi in un accordo con il Fisco, ove accolta, solo successivamente alla conclusione del percorso della composizione negoziata e allo sbocco di tale percorso in un altro istituto disciplinato dal Codice della crisi, qual è, in base al piano di risanamento, quello dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel cui ambito la transazione fiscale può invece trovare applicazione. Conseguentemente le agenzie fiscali potranno pronunciarsi sulla proposta loro formulata solo a seguito dell’avvio di tale diverso percorso di risanamento, che non avverrà prima di alcuni mesi.
In merito, infine, al soddisfacimento delle banche e dei fornitori a cui si fa cenno negli articoli sopra richiamati, è opportuno precisare che esso, indipendentemente dal valore della percentuale nominalmente prevista, è comunque inferiore a quello offerto relativamente ai crediti tributari.
La proposta prevede il soddisfacimento dei crediti delle due agenzie fiscali nella misura del 30%