No alla transazione fiscale se manca un accordo di ristrutturazione
Le Entrate non possono essere l’unico creditore penalizzato dal debitore
Non può essere ammesso un cram down in assenza di un sottostante accordo di ristrutturazione. In questo caso infatti l'unico aderente sarebbe l’agenzia delle Entrate con pagamento solo parziale, quando invece per tutti gli altri creditori sarebbe previsto un pagamento integrale. Lo afferma la Corte d’appello di Roma con decreto di rigetto 1270 del 2024. Tra i motivi di impugnazione si era invece sostenuto che non fosse prevista la partecipazione all’accordo forzoso di più di un creditore e che quindi le Entrate ben potessero essere l’unico aderente, lasciando fuori dipendenti, fornitori, banche, enti previdenziali.
Di parere del tutto diverso invece la Corte d’appello, per la quale, sia prima sia dopo le modifiche introdotte nel corso del 2023, la transazione fiscale deve essere inserita nel contesto un accordo di ristrutturazione, all’interno del quale collocare la percentuale di adesione forzata in capo alle Entrate, utile per potere raggiungere la percentuale minima prevista dalla legge.
Una conclusione che, sottolinea il provvedimento, discende dallo stesso tenore letterale della norma, che si occupa di disciplinare « gli accordi di ristrutturazione dei debiti » , prevedendo, tra l’altro, la necessità del loro deposito e iscrizione nel registro delle imprese da parte di chi ne chiede l’omologazione, per dare efficacia alle misure protettive previste dalla legge e per la decorrenza dei termini per proporre opposizione.
La normativa così « implicalRa necessità della preesistenza degli accordi di ristrutturazione, rispetto al momento, per definizione successivo, in cui il giudice è chiamato a effettuare la valutazione di maggiore convenienza della proposta di transazione fiscale o previdenziale rispetto alle alternative liquidatorie, ai fini dell’adesione forzata dei relativi creditori agli accordi suddetti » .
Oggetto dell’omologazione, in altre parole, da parte del tribunale è il precedente accordo di ristrutturazione dei debiti, con annessa pubblicazione nel Registro imprese al momento del deposito della domanda, nel quale si inserisce la proposta di transazione fiscale.
Del resto, lo stesso tenore dell’articolo 182 bis della Legge fallimentare nel prevedere l’omologazione con adesione forzata da parte dell’amministrazione finanziaria per il raggiungimento della maggioranza necessaria, presuppone logicamente l’esistenza di un accordo con la partecipazione di altri creditori.
In caso contrario, il cram down si trasformerebbe « nell’imposizione a soggetti pubblici di una soluzione unilaterale predisposta dal debitore » .