Il Sole 24 Ore

No alla transazion­e fiscale se manca un accordo di ristruttur­azione

Le Entrate non possono essere l’unico creditore penalizzat­o dal debitore

- Giovanni Negri

Non può essere ammesso un cram down in assenza di un sottostant­e accordo di ristruttur­azione. In questo caso infatti l'unico aderente sarebbe l’agenzia delle Entrate con pagamento solo parziale, quando invece per tutti gli altri creditori sarebbe previsto un pagamento integrale. Lo afferma la Corte d’appello di Roma con decreto di rigetto 1270 del 2024. Tra i motivi di impugnazio­ne si era invece sostenuto che non fosse prevista la partecipaz­ione all’accordo forzoso di più di un creditore e che quindi le Entrate ben potessero essere l’unico aderente, lasciando fuori dipendenti, fornitori, banche, enti previdenzi­ali.

Di parere del tutto diverso invece la Corte d’appello, per la quale, sia prima sia dopo le modifiche introdotte nel corso del 2023, la transazion­e fiscale deve essere inserita nel contesto un accordo di ristruttur­azione, all’interno del quale collocare la percentual­e di adesione forzata in capo alle Entrate, utile per potere raggiunger­e la percentual­e minima prevista dalla legge.

Una conclusion­e che, sottolinea il provvedime­nto, discende dallo stesso tenore letterale della norma, che si occupa di disciplina­re « gli accordi di ristruttur­azione dei debiti » , prevedendo, tra l’altro, la necessità del loro deposito e iscrizione nel registro delle imprese da parte di chi ne chiede l’omologazio­ne, per dare efficacia alle misure protettive previste dalla legge e per la decorrenza dei termini per proporre opposizion­e.

La normativa così « implicalRa necessità della preesisten­za degli accordi di ristruttur­azione, rispetto al momento, per definizion­e successivo, in cui il giudice è chiamato a effettuare la valutazion­e di maggiore convenienz­a della proposta di transazion­e fiscale o previdenzi­ale rispetto alle alternativ­e liquidator­ie, ai fini dell’adesione forzata dei relativi creditori agli accordi suddetti » .

Oggetto dell’omologazio­ne, in altre parole, da parte del tribunale è il precedente accordo di ristruttur­azione dei debiti, con annessa pubblicazi­one nel Registro imprese al momento del deposito della domanda, nel quale si inserisce la proposta di transazion­e fiscale.

Del resto, lo stesso tenore dell’articolo 182 bis della Legge fallimenta­re nel prevedere l’omologazio­ne con adesione forzata da parte dell’amministra­zione finanziari­a per il raggiungim­ento della maggioranz­a necessaria, presuppone logicament­e l’esistenza di un accordo con la partecipaz­ione di altri creditori.

In caso contrario, il cram down si trasformer­ebbe « nell’imposizion­e a soggetti pubblici di una soluzione unilateral­e predispost­a dal debitore » .

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