La confisca del veicolo si può ancora aggirare
Resta la chance di evitare la sanzione con il lavoro di pubblica utilità
Mentre le modifiche al Codice della strada costruiscono giustamente un sistema per proteggere gli animali dall’abbandono, non possiamo non considerare una labilità che resta nel sistema a tutela della vita umana: la confisca del veicolo, importante deterrente contro la guida dopo aver assunto alcol o droghe, è evitabile con facilità.
È stata introdotta 16 anni fa ( legge 92/ 2008) proprio per rafforzare la deterrenza degli articoli 186 e 187 del Codice, adeguandone le sanzioni rispettivamente in caso di tasso alcolemico oltre 1,5 grammi/ litro o di guida sotto effetto di droghe. Si applica anche in caso di sospensione della pena e non scatta solo se il veicolo è di proprietà di soggetto diverso dal conducente ed estraneo al reato. Ma, dopo la sentenza 196/ 2010 della Consulta, sono stati introdotti nell’articolo 186 il comma 9- bis e nell’articolo 187 il comma 8- bis, che appaiono di sicuro del tutto inefficaci. Prevedono che « in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice ... dichiara estinto il reato, revoca la confisca del veicolo e riduce alla metà la sospensione della patente » . Sarebbe utile conoscere in quanti casi il lavoro di pubblica utilità non è stato positivo e in quanti c’è stata recidiva.
Uno studio Aci considera l’incidente quasi sicuro ( a questo punto, nel determinare la pena, una riflessione sul dolo eventuale andrebbe fatta). E lo studio Aci– Istat 2020 sugli incidenti stradali dice che i sinistri rilevati da Polizia stradale e Carabinieri nel 2019, in cui un conducente è risultato positivo ad alcol o/ e droghe sono il 12,1% del totale ( 58mila circa). Se addirittura il Presidente della Repubblica, nel discorso di fine anno 2022, ha richiamato i giovani a una guida virtuosa, è evidente che la crescita del fenomeno alcol e droghe appare - senza un autentico, serio, convinto contrasto - inarrestabile.
La certezza della confisca portò un significativo calo di incidenti con morti o feriti gravi: il 2009, primo anno di piena vigenza, ebbe la più alta variazione percentuale del numero di morti sull’anno precedente di tutto il periodo 2001– 2019 ( e forse di tutta la storia della motorizzazione di massa): - 10,3 %.
Le qualità che la dottrina assegna alle funzioni della pena ( afflittività, personalità, legalità, retributività, recupero, deterrenza), negli articoli 186 e 187 attuali non si vedono molto. Data la gravità ( economica, ma soprattutto per gli affetti) del fenomeno, va tentato l’approccio a una forte deterrenza senza confliggere con la sentenza 196/ 2010, che aveva sollevato il problema del rapporto tra la confisca e la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali contenuta nel Codice penale.
Di qui l’idea di depenalizzare gli articoli 186 e 187 del Codice della strada, aprendo alla confisca amministrativa, che non ha le limitazioni di quella penale. Nel Codice della strada c’è già in altri casi gravi: negli articoli 93 e 97 ( circolazione senza immatricolazione), 94bis ( intestazione fittizia), 116 ( guida senza patente) e 193 ( assenza di Rc auto). E ci sarebbero due ulteriori vantaggi: l’applicabilità immediata della confisca ( nel penale va atteso l’esito del processo) e lo sgravio di lavoro per i Tribunali.