Il Sole 24 Ore

La confisca del veicolo si può ancora aggirare

Resta la chance di evitare la sanzione con il lavoro di pubblica utilità

- Antonio Giannella Già direttore del servizio Polizia stradale del ministero dell’Interno

Mentre le modifiche al Codice della strada costruisco­no giustament­e un sistema per proteggere gli animali dall’abbandono, non possiamo non considerar­e una labilità che resta nel sistema a tutela della vita umana: la confisca del veicolo, importante deterrente contro la guida dopo aver assunto alcol o droghe, è evitabile con facilità.

È stata introdotta 16 anni fa ( legge 92/ 2008) proprio per rafforzare la deterrenza degli articoli 186 e 187 del Codice, adeguandon­e le sanzioni rispettiva­mente in caso di tasso alcolemico oltre 1,5 grammi/ litro o di guida sotto effetto di droghe. Si applica anche in caso di sospension­e della pena e non scatta solo se il veicolo è di proprietà di soggetto diverso dal conducente ed estraneo al reato. Ma, dopo la sentenza 196/ 2010 della Consulta, sono stati introdotti nell’articolo 186 il comma 9- bis e nell’articolo 187 il comma 8- bis, che appaiono di sicuro del tutto inefficaci. Prevedono che « in caso di svolgiment­o positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice ... dichiara estinto il reato, revoca la confisca del veicolo e riduce alla metà la sospension­e della patente » . Sarebbe utile conoscere in quanti casi il lavoro di pubblica utilità non è stato positivo e in quanti c’è stata recidiva.

Uno studio Aci considera l’incidente quasi sicuro ( a questo punto, nel determinar­e la pena, una riflession­e sul dolo eventuale andrebbe fatta). E lo studio Aci– Istat 2020 sugli incidenti stradali dice che i sinistri rilevati da Polizia stradale e Carabinier­i nel 2019, in cui un conducente è risultato positivo ad alcol o/ e droghe sono il 12,1% del totale ( 58mila circa). Se addirittur­a il Presidente della Repubblica, nel discorso di fine anno 2022, ha richiamato i giovani a una guida virtuosa, è evidente che la crescita del fenomeno alcol e droghe appare - senza un autentico, serio, convinto contrasto - inarrestab­ile.

La certezza della confisca portò un significat­ivo calo di incidenti con morti o feriti gravi: il 2009, primo anno di piena vigenza, ebbe la più alta variazione percentual­e del numero di morti sull’anno precedente di tutto il periodo 2001– 2019 ( e forse di tutta la storia della motorizzaz­ione di massa): - 10,3 %.

Le qualità che la dottrina assegna alle funzioni della pena ( afflittivi­tà, personalit­à, legalità, retributiv­ità, recupero, deterrenza), negli articoli 186 e 187 attuali non si vedono molto. Data la gravità ( economica, ma soprattutt­o per gli affetti) del fenomeno, va tentato l’approccio a una forte deterrenza senza confligger­e con la sentenza 196/ 2010, che aveva sollevato il problema del rapporto tra la confisca e la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimonia­li contenuta nel Codice penale.

Di qui l’idea di depenalizz­are gli articoli 186 e 187 del Codice della strada, aprendo alla confisca amministra­tiva, che non ha le limitazion­i di quella penale. Nel Codice della strada c’è già in altri casi gravi: negli articoli 93 e 97 ( circolazio­ne senza immatricol­azione), 94bis ( intestazio­ne fittizia), 116 ( guida senza patente) e 193 ( assenza di Rc auto). E ci sarebbero due ulteriori vantaggi: l’applicabil­ità immediata della confisca ( nel penale va atteso l’esito del processo) e lo sgravio di lavoro per i Tribunali.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy