Il Sole 24 Ore

Accesso agli atti anche al di fuori della lite

Si può esercitare­il diritto per valutare l’opportunit­à di instaurare un giudizio

- Agostino Sola

Il Tar Lazio, sede di Roma, con sentenza 5195 del 14 marzo 2024, si è pronunciat­o sulla legittimit­à di una richiesta di accesso formulata dal condominio sui titoli autorizzat­ori dell’attività ambulatori­ale svolta da un condomino.

Il condominio decideva in sostanza di verificare la legittimit­à dell’attività esercitata con quella effettivam­ente assentita dalla Regione. L’amministra­tore formulava perciò una specifica istanza di accesso agli atti alla Regione.

A fronte della mancata risposta dell’ente, il condominio presentava ricorso innanzi al Tar Lazio per ottenere l’accesso ai documenti. All’esito di un’ampia ricostruzi­one dell’istituto, è stata riconosciu­ta la fondatezza della sua pretesa.

Il diritto di accesso agli atti ai sensi previsto dalla legge 241/ 1990 consente agli “interessat­i” di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministra­tivi.

Per ottenerlo è necessario avervi, dunque, un interesse che sia diretto, concreto e attuale, e corrispond­ente ad una situazione giuridicam­ente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Nel caso all’attenzione del Tar Lazio è stato riconosciu­to l’interesse del condominio con una precisazio­ne importante: a nulla rileva la circostanz­a che i documentii non fossero necessari in un giudizio già attivato.

L’accesso agli atti si può esercitare con finalità difensive anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati , ma proprio allo scopo di valutare l’opportunit­à di una sua instaurazi­one.

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