Accesso agli atti anche al di fuori della lite
Si può esercitareil diritto per valutare l’opportunità di instaurare un giudizio
Il Tar Lazio, sede di Roma, con sentenza 5195 del 14 marzo 2024, si è pronunciato sulla legittimità di una richiesta di accesso formulata dal condominio sui titoli autorizzatori dell’attività ambulatoriale svolta da un condomino.
Il condominio decideva in sostanza di verificare la legittimità dell’attività esercitata con quella effettivamente assentita dalla Regione. L’amministratore formulava perciò una specifica istanza di accesso agli atti alla Regione.
A fronte della mancata risposta dell’ente, il condominio presentava ricorso innanzi al Tar Lazio per ottenere l’accesso ai documenti. All’esito di un’ampia ricostruzione dell’istituto, è stata riconosciuta la fondatezza della sua pretesa.
Il diritto di accesso agli atti ai sensi previsto dalla legge 241/ 1990 consente agli “interessati” di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.
Per ottenerlo è necessario avervi, dunque, un interesse che sia diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Nel caso all’attenzione del Tar Lazio è stato riconosciuto l’interesse del condominio con una precisazione importante: a nulla rileva la circostanza che i documentii non fossero necessari in un giudizio già attivato.
L’accesso agli atti si può esercitare con finalità difensive anche quando non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati , ma proprio allo scopo di valutare l’opportunità di una sua instaurazione.