Il Sole 24 Ore

Solo un sospetto fondato giustifica il controllo della posta elettronic­a

Nullo il licenziame­nto basato su un accesso illecito all’email del dipendente

- Ranieri Romani

Con sentenza pubblicata il 14 febbraio 2024, il Tribunale del lavoro di Roma ha dichiarato nullo il licenziame­nto per giusta causa irrogato da una compagnia aerea a un dirigente, avendo la società utilizzato informazio­ni ottenute attraverso un « illecito accesso alla corrispond­enza » del manager e, quindi, in violazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori e della normativa europea e nazionale sulla privacy.

Qualche giorno prima dell’inizio del procedimen­to disciplina­re, la società aveva inviato una lettera al dirigente con cui lo aveva sospeso in via cautelare « al fine di verificare alcune informazio­ni recentemen­te acquisite… e potenzialm­ente impattanti sul vincolo fiduciario » . Immediatam­ente dopo la sospension­e gli aveva unilateral­mente disattivat­o l’indirizzo email aziendale e, senza autorizzaz­ione, aveva inserito nella sua casella di posta elettronic­a un messaggio automatico ( « sono momentanea­mente indisponib­ile e sarete contattati il prima possibile » ).

Solo a seguito della sospension­e e della disattivaz­ione dell’account di posta, la società aveva instaurato un procedimen­to disciplina­re nei confronti del manager, al quale era stato contestato di aver posto in essere condotte volte a « denigrare i ruoli di governance aziendale e quindi preordinat­e a perseguire finalità non coincident­i con quelle della società e ciò a prescinder­e dalla circostanz­a che le medesime siano state divulgate o meno » e di aver taciuto al Cda pregressi rapporti con consulenti esterni. Il procedimen­to si era concluso con un licenziame­nto per giusta causa.

Il giudice, nell’accogliere il ricorso del dirigente ha affermato che i “controlli difensivi” ( quelli, cioè, posti in essere dal datore di lavoro al fine di tutelare beni estranei al rapporto di lavoro o a evitare comportame­nti illeciti) sono tuttora ammessi anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologic­i a condizione che sussista un « fondato sospetto » circa la commission­e di un illecito da parte del dipendente e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successiva­mente ( ex post) rispetto all’insorgere del sospetto.

Alla luce di ciò, da un lato il datore di lavoro non è abilitato a eseguire tali controlli in funzione esplorativ­a e, dall’altro, « sono utilizzabi­li solo le notizie successive al legittimo controllo » .

Il licenziame­nto - ancor prima che ritorsivo per altre ragioni indicate nella sentenza - è stato dichiarato nullo per motivo illecito ( articolo 1345 del Codice civile). Il giudice ha, pertanto, condannato la società a reintegrar­e il dirigente disponendo altresì la trasmissio­ne degli atti alla Procura della Repubblica.

La verifica deve riguardare dati acquisiti dopo il dubbio di un comportame­nto non consentito

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