Il Sole 24 Ore

Investimen­ti 4.0 e 5.0 al test della data di realizzazi­one

Il Tuir e l’Agenzia non sembrano univoci sul momento rilevante Il Dl 39 vincola la fruizione a due comunicazi­oni

- Roberto Lenzi

Transizion­e 4.0 e Transizion­e 5.0 accumunati dal tema degli investimen­ti “realizzati”. Ambedue le normative di riferiment­o devono confrontar­si con il concetto di ultimazion­e degli investimen­ti. La prima per poter continuare a utilizzare il bonus sugli investimen­ti del 2023 e per poter fruire di quelli del 2024, la seconda per capire se gli investimen­ti ordinati nel 2023 e consegnati nel 2024 possono rientrare nella 5.0 che ha un contributo ben più alto. Il dubbio, seguendo quanto prevede il Tuir, non ci sarebbe, ma una circolare delle Entrate, già nel 2021, aveva ribaltato il concetto.

Transizion­e 4.0

Le imprese, in base al decreto legge 39/ 2024, sono tenute a comunicare preventiva­mente, in via telematica, l’ammontare complessiv­o degli investimen­ti che si intendono effettuare, la presunta ripartizio­ne negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazi­one è aggiornata al completame­nto degli investimen­ti.

La comunicazi­one telematica di completame­nto degli investimen­ti è effettuata anche per gli investimen­ti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Inoltre, per quanto riguarda gli investimen­ti in beni strumental­i nuovi relativi all’anno 2023, la compensabi­lità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinat­a alla comunicazi­one effettuata. Qui è necessario chiarire se l’obbligo sia solo per chi ha fatto investimen­ti e non ha ancora utilizzato neanche la prima quota, non avendo interconne­sso nel 2023, o anche per tutti quelli che hanno utilizzato una quota, ma hanno ancora crediti in corso. In questo ultimo caso non si capirebbe perché coloro che hanno residui precedenti non dovrebbero comunicare anche questi, se lo scopo è quello di avere un quadro definito.

Transizion­e 5.0

Il decreto Pnrr ( Dl 19/ 2024 in corso di conversion­e) prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzaz­ioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipenden­temente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenen­za, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinaz­ione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimen­ti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazion­e da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, sia riconosciu­to, nei limiti delle risorse fissati dal decreto, un credito d’imposta proporzion­ale alla spesa sostenuta per gli investimen­ti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite dalle disposizio­ni del decreto.

Circolare Entrate 9/ 2021

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 9/ 2021, analizza le disposizio­ni del comma 1051 della legge di Bilancio per il 2021 riguardant­i il credito d’imposta, che spetta per gli investimen­ti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022.

Viene evidenziat­a una sovrapposi­zione parziale con le disposizio­ni della legge di Bilancio 2020 per gli investimen­ti effettuati fino al 30 giugno 2021.

Secondo le Entrate, innovando rispetto al Tuir, vanno considerat­i effettuati gli investimen­ti per i quali, prima del 15 novembre 2020, sia stato effettuato un ordine vincolante con versamento dell’acconto del 20% come realizzati nel periodo antecedent­e anche se la consegna effettiva è successiva.

Secondo il Tuir, le spese di acquisizio­ne dei beni si consideran­o sostenute per i beni mobili alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutiv­o della proprietà o di altro diritto reale,

Il nodo realizzazi­one

Le nuove disposizio­ni del Dl 39 che obbligano le imprese a dichiarare gli investimen­ti realizzati nel 2023 o a determinar­e quali sono realizzati nel 2024 si scontrano con il concetto stesso di investimen­ti realizzati.

L’obbligo di dichiarazi­one per gli interventi Transizion­e 4.0 o di ammissibil­ità delle spese per la 5.0 si basa sul presuppost­o che gli investimen­ti siano stati effettivam­ente realizzati nel corso dell’anno in questione.

La circolare delle Entrate, per dirimere lo stesso problema ai fini della 4.0, sostenne che i beni già ordinati e per i quali era stato pagato l’acconto erano da ricondurre alla norma vigente nel momento di manifestaz­ione della volontà, a prescinder­e dalla consegna. Il Tuir sostiene invece che un bene è realizzato una volta consegnato e, in caso di locazione finanziari­a, se previsto da contratto, dal momento in cui entra nella disponibil­ità dell’impresa.

Visto quanto sopra le imprese potrebbero trovarsi nell’incertezza su come gestire la dichiarazi­one di investimen­ti per la 4.0 e la gestione degli investimen­ti per la 5.0. Questa incongruen­za potrebbe generare complicazi­oni nella gestione amministra­tiva e fiscale delle imprese, con potenziali impatti sulla corretta valutazion­e dei costi e dei benefici degli investimen­ti e recupero degli incentivi utilizzati.

 ?? ADOBESTOCK ??
ADOBESTOCK

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy