Il Sole 24 Ore

La nuova trasmissio­ne dell’opzione annullata può essere immediata

Una Faq delle Entrate dà gli ultimi chiariment­i verso la scadenza di oggi

- Giorgio Gavelli

Ultimo giorno a disposizio­ne per le comunicazi­oni delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura ( in base all’articolo 121 del Dl 34/ 2020) con riferiment­o all’intero ammontare delle spese agevolate dai bonus edilizi relative al 2023 ed alle rate residue delle spese 2020- 2022, a partire da quella compensabi­le nel 2024.

La scure calata su remissione in bonis e comunicazi­oni sostitutiv­e per effetto dell’articolo 2 del Dl 39/ 2024 rende ancor più rilevante il chiariment­o giunto dalle Entrate con una Faq pubblicata il 28 marzo scorso, riguardant­e il caso del nuovo invio di una comunicazi­one precedente­mente annullata. Viene, infatti, specificat­o che risulta possibile inviare una nuova comunicazi­one corretta anche se l’annullamen­to non è stato ancora “lavorato” dal sistema. Il nuovo invio può quindi avvenire oggi stesso, subito dopo aver chiesto l’annullamen­to della comunicazi­one errata.

Nella Faq del 27 dicembre 2022 veniva, invece, affermato che il beneficiar­io della detrazione poteva inviare una nuova comunicazi­one solo « dopo aver ricevuto notizia dell’annullamen­to dell’accettazio­ne dei crediti derivanti dalla comunicazi­one errata » e sempre che il termine per l’invio non fosse scaduto: sarebbe stato un problema non da poco quest’anno, a causa dell’accorciars­i repentino del termine definitivo di invio conseguent­e all’entrata in vigore del Dl 39/ 2024.

Con l’occasione le Entrate ricordano che:

1in caso di richiesta di annullamen­to dell’accettazio­ne della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella Pec citata nella circolare 33/ E/ 2022 ( annullamen­toaccettaz­ionecredit­i@ pec. agenziaent­rate. it), è opportuno inserire il seguente testo: « Richiesta annullamen­to accettazio­ne cessione credito Comunicazi­one prot. … » , da completare con il numero di protocollo della comunicazi­one errata ( composto da 17 caratteri numerici) e il relativo progressiv­o ( composto da 6 caratteri numerici), indicati nell’istanza di annullamen­to allegata al messaggio stesso;

2nel caso in cui, invece, alla casella Pec venga inviata la segnalazio­ne di un errore formale di compilazio­ne della comunicazi­one, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: « Segnalazio­ne errore formale comunicazi­one prot. … » , da completare sempre con il numero di protocollo della comunicazi­one e il relativo progressiv­o; 3l’annullamen­to dell’accettazio­ne della cessione sulla piattaform­a, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato ed è quindi necessario presentare una nuova comunicazi­one.

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