La nuova trasmissione dell’opzione annullata può essere immediata
Una Faq delle Entrate dà gli ultimi chiarimenti verso la scadenza di oggi
Ultimo giorno a disposizione per le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura ( in base all’articolo 121 del Dl 34/ 2020) con riferimento all’intero ammontare delle spese agevolate dai bonus edilizi relative al 2023 ed alle rate residue delle spese 2020- 2022, a partire da quella compensabile nel 2024.
La scure calata su remissione in bonis e comunicazioni sostitutive per effetto dell’articolo 2 del Dl 39/ 2024 rende ancor più rilevante il chiarimento giunto dalle Entrate con una Faq pubblicata il 28 marzo scorso, riguardante il caso del nuovo invio di una comunicazione precedentemente annullata. Viene, infatti, specificato che risulta possibile inviare una nuova comunicazione corretta anche se l’annullamento non è stato ancora “lavorato” dal sistema. Il nuovo invio può quindi avvenire oggi stesso, subito dopo aver chiesto l’annullamento della comunicazione errata.
Nella Faq del 27 dicembre 2022 veniva, invece, affermato che il beneficiario della detrazione poteva inviare una nuova comunicazione solo « dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata » e sempre che il termine per l’invio non fosse scaduto: sarebbe stato un problema non da poco quest’anno, a causa dell’accorciarsi repentino del termine definitivo di invio conseguente all’entrata in vigore del Dl 39/ 2024.
Con l’occasione le Entrate ricordano che:
1in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella Pec citata nella circolare 33/ E/ 2022 ( annullamentoaccettazionecrediti@ pec. agenziaentrate. it), è opportuno inserire il seguente testo: « Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. … » , da completare con il numero di protocollo della comunicazione errata ( composto da 17 caratteri numerici) e il relativo progressivo ( composto da 6 caratteri numerici), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso;
2nel caso in cui, invece, alla casella Pec venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della comunicazione, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: « Segnalazione errore formale comunicazione prot. … » , da completare sempre con il numero di protocollo della comunicazione e il relativo progressivo; 3l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato ed è quindi necessario presentare una nuova comunicazione.