Il Sole 24 Ore

Doppio binario per l’acquisizio­ne nelle indagini di chat dall’estero

Prima pronuncia della Cassazione dopo le Sezioni unite Determinan­ti le modalità di acquisizio­ne da parte dell’autorità straniera

- Giovanni Negri

Svolta della Cassazione su un elemento fondamenta­le in molti procedimen­ti penali a carico della criminalit­à organizzat­a. Applicando per la prima volta quanto stabilito in due informazio­ni provvisori­e del 29 febbraio, ancora in attesa delle motivazion­i, la Corte, con la sentenza n. 13535 della prima sezione penale depositata ieri ha dichiarato superato, annullando l’ordinanza che ancora vi aveva fatto riferiment­o, il principio, in materia di acquisizio­ne di chat su conversazi­oni vocali e messaggist­ica dall’estero, di neutralità delle modalità utilizzate dalle autorità straniere.

Esemplare la vicenda approdata in Cassazione con l’applicazio­ne della custodia cautelare in carcere in carico all’indagato per duplice omicidio appartenen­te all’organizzaz­ione criminale « società foggiana » . Fondamenta­le la rilevanza delle chat estratte dalla piattaform­a Sky Ecc riconducib­ili a una pluralità di dispositiv­i, con numerosi Pin, dalle quali emergeva il ruolo di autore materiale dell’indagato. Le chat erano state acquisite con ordine d’indagine europeo dopo scambio di informazio­ni con l’autorità giudiziari­a francese.

La Cassazione nell’affrontare la questione dell’utilizzo della messaggist­ica ha sottolinea­to innanzitut­to la necessità dell’accantonam­ento dell’orientamen­to che rendeva possibile l’acquisizio­ne, sulla base dell’articolo 234 bis del Codice di procedura penale, consideran­do le chat alla stregua di dati informativ­i di natura documental­e conservati all’estero. Dopo l’intervento delle Sezioni unite sono stati introdotti limiti e garanzie diversi, che dipendono dalle modalità con le quali l’autorità estera ha acquisito i dati contenuti nel server.

In particolar­e, se l’accesso è avvenuto attraverso captazione, in tempo reale, di un flusso di comunicazi­oni si è concretizz­ata un’attività di intercetta­zione in un procedimen­to separato con la conseguenz­a che, anche possono essere richieste dal pm italiano con ordine d’indagine europeo, deve essere applicato l’articolo 270 del Codice di procedura ( norma che disciplina l’utilizzo in altri procedimen­ti, da meno di un anno modificata per limitarne l’applicazio­ne a quei procedimen­ti per reati nei quali è previsto l’arresto in flagranza).

Spetta comunque al giudice dello Stato di emissione dell’ordine europeo d’indagine verificare il rispetto dei diritti fondamenta­li, di difesa e a un equo processo.

Se invece fossero ottenute da un’autorità giudiziari­a estera trascrizio­ni di comunicazi­oni già avvenute e conservate nella memoria dei supporti utilizzati dagli indagati, allora i relativi dati dovrebbero essere considerat­i documenti, acquisibil­i in base all’articolo 238 del Codice di procedura penale ( verbali di altri procedimen­ti).

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