Doppio binario per l’acquisizione nelle indagini di chat dall’estero
Prima pronuncia della Cassazione dopo le Sezioni unite Determinanti le modalità di acquisizione da parte dell’autorità straniera
Svolta della Cassazione su un elemento fondamentale in molti procedimenti penali a carico della criminalità organizzata. Applicando per la prima volta quanto stabilito in due informazioni provvisorie del 29 febbraio, ancora in attesa delle motivazioni, la Corte, con la sentenza n. 13535 della prima sezione penale depositata ieri ha dichiarato superato, annullando l’ordinanza che ancora vi aveva fatto riferimento, il principio, in materia di acquisizione di chat su conversazioni vocali e messaggistica dall’estero, di neutralità delle modalità utilizzate dalle autorità straniere.
Esemplare la vicenda approdata in Cassazione con l’applicazione della custodia cautelare in carcere in carico all’indagato per duplice omicidio appartenente all’organizzazione criminale « società foggiana » . Fondamentale la rilevanza delle chat estratte dalla piattaforma Sky Ecc riconducibili a una pluralità di dispositivi, con numerosi Pin, dalle quali emergeva il ruolo di autore materiale dell’indagato. Le chat erano state acquisite con ordine d’indagine europeo dopo scambio di informazioni con l’autorità giudiziaria francese.
La Cassazione nell’affrontare la questione dell’utilizzo della messaggistica ha sottolineato innanzitutto la necessità dell’accantonamento dell’orientamento che rendeva possibile l’acquisizione, sulla base dell’articolo 234 bis del Codice di procedura penale, considerando le chat alla stregua di dati informativi di natura documentale conservati all’estero. Dopo l’intervento delle Sezioni unite sono stati introdotti limiti e garanzie diversi, che dipendono dalle modalità con le quali l’autorità estera ha acquisito i dati contenuti nel server.
In particolare, se l’accesso è avvenuto attraverso captazione, in tempo reale, di un flusso di comunicazioni si è concretizzata un’attività di intercettazione in un procedimento separato con la conseguenza che, anche possono essere richieste dal pm italiano con ordine d’indagine europeo, deve essere applicato l’articolo 270 del Codice di procedura ( norma che disciplina l’utilizzo in altri procedimenti, da meno di un anno modificata per limitarne l’applicazione a quei procedimenti per reati nei quali è previsto l’arresto in flagranza).
Spetta comunque al giudice dello Stato di emissione dell’ordine europeo d’indagine verificare il rispetto dei diritti fondamentali, di difesa e a un equo processo.
Se invece fossero ottenute da un’autorità giudiziaria estera trascrizioni di comunicazioni già avvenute e conservate nella memoria dei supporti utilizzati dagli indagati, allora i relativi dati dovrebbero essere considerati documenti, acquisibili in base all’articolo 238 del Codice di procedura penale ( verbali di altri procedimenti).