Il Sole 24 Ore

Home banking, la truffa è aggravata dal furto dell’identità digitale

La nozione non riguarda solo le credenzial­i con il bollino blu della Pa

- Patrizia Maciocchi

La frode informatic­a è aggravata dal furto dell’identità digitale per chi usa illegittim­amente le credenzial­i di accesso all’home banking, che sia il pin o la chiavetta.

La Cassazione con la sentenza 13559 avalla la condanna, compreso l’aumento di pena per l’aggravante prevista dall’articolo 640- ter, terzo comma del Codice penale, che punisce il furto o l’indebito utilizzo di identità digitale, con una forbice di pena da due a sei anni.

La Cassazione nega che la possibilit­à di applicare l’aggravante , sia limitata , all’uso illegale delle procedure di validazion­e che godono del bollino blu della pubblica amministra­zione, come lo Spid , il Cie o la firma digitale.

La tutela, al contrario, va assicurata anche alle credenzial­i che servono per “entrare” nei sistemi informatic­i gestiti dai privati che siano banche on line home o piattaform­e di vendita in rete.

Con una diversa conclusion­e si finirebbe per negare l’esistenza delle diverse tipologie di identità digitale, con soglie differenzi­ate di sicurezza tarate sulla natura delle attività da compiere nello spazio virtuale.

In più significa entrare in rotta di collisione con la volontà del legislator­e che, con l’articolo 9 del Dl 93/ 2013, ha inteso « rafforzare la fiducia dei cittadini nell’utilizzazi­one dei servizi on line ponendo un argine al fenomeno delle frodi realizzate soprattutt­o nel settore del credito al consumo mediante il furto di identità » .

La condotta è aggravata dunque per l’uso illegittim­o delle credenzial­i per accedere all’home banking, ma anche per quello del pin, non a caso acronimo inglese di personal identifica­tion number, come per le chiavette elettronic­he.

‘ Una tutela in linea con la volontà del legislator­e di rafforzare la fiducia nei servizi online

Dispositiv­i che producono un codice per effettuare l’operazione bancaria « dal momento che, in tutti i casi, invero ormai sempre più numerosi - si legge nella sentenza - quel che rileva è che i dati di accesso al sistema informatic­o di volta in volta compulsato dall’agente direttamen­te o attraverso l’uso di dispositiv­i elettronic­i, individuin­o in modo esclusivo ed univoco una determinat­a persona attraverso numeri o lettere secondo una sequenza unica destinata ad essere utilizzata - ripetutame­nte o di volta in volta tramite appositi congegni, solo dal titolare o da soggetto da questi autorizzat­o e che, nella sostanza, sostituisc­e le generalità » .

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy