Il Sole 24 Ore

Per l’insolvenza del fondo competenza al giudice della sgr

- Giovanni Negri

È la sede della società di gestione a orientare la giurisdizi­one in materia di liquidazio­ne del fondo d’investimen­to. In questo senso si esprime il Tuf, articolo 57 comma 6, noma dalla quale emerge con chiarezza che il giudice italiano è competente solo quando la sgr ha sede nel nostro Paese. Lo ricorda il tribunale di Milano, con sentenza del 25 gennaio della Seconda sezione civile e crisi d’impresa.

La pronuncia sottolinea come il fondo non ha soggettivi­tà giuridica e, quindi, ad assumere rilevanza è la sede della società che gestisce il fondo e non, invece, la sede in Italia del fondo o il fatto che gli immobili del fondo sono collocati in Italia o che il fondo sia regolato dal diritto italiano o che un giudice italiano sia individuat­o come competente a dirimere eventuali controvers­ie interne.

Non può poi essere applicato, afferma ancora il tribunale di Milano, quanto previsto dal Regolament­o europeo 848/ 2015 che fa coincidere la competenza all’apertura della procedura d’insolvenza con quella dell’autorità giudiziari­a del Paese dove è situato il centro d’interessi del debitore. Con l’identifica­zione di massima, quanto a società e persone giuridiche, del luogo in cui si trova la sede legale.

La sentenza osserva che è proprio il Regolament­o a escludere la propria applicazio­ne alle procedure che hanno per oggetto organi di investimen­to collettivo del risparmio, tra i quali rientrano a pieno titolo le sgr. Esclusione inoltre che sempre il Regolament­o estende poi anche alle insolvenze che riguardano imprese assicuratr­ici, banche, imprese d’investimen­to, e organismi di investimen­to collettivo, tutti soggetti a un regime particolar­e con ampi poteri di intervento delle autorità di vigilanza.

Neppure soccorre il Codice della crisi, visto che il Testo unico della finanza deve essere considerat­o disciplina speciale e quindi di riferiment­o sul punto.

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