Per l’insolvenza del fondo competenza al giudice della sgr
È la sede della società di gestione a orientare la giurisdizione in materia di liquidazione del fondo d’investimento. In questo senso si esprime il Tuf, articolo 57 comma 6, noma dalla quale emerge con chiarezza che il giudice italiano è competente solo quando la sgr ha sede nel nostro Paese. Lo ricorda il tribunale di Milano, con sentenza del 25 gennaio della Seconda sezione civile e crisi d’impresa.
La pronuncia sottolinea come il fondo non ha soggettività giuridica e, quindi, ad assumere rilevanza è la sede della società che gestisce il fondo e non, invece, la sede in Italia del fondo o il fatto che gli immobili del fondo sono collocati in Italia o che il fondo sia regolato dal diritto italiano o che un giudice italiano sia individuato come competente a dirimere eventuali controversie interne.
Non può poi essere applicato, afferma ancora il tribunale di Milano, quanto previsto dal Regolamento europeo 848/ 2015 che fa coincidere la competenza all’apertura della procedura d’insolvenza con quella dell’autorità giudiziaria del Paese dove è situato il centro d’interessi del debitore. Con l’identificazione di massima, quanto a società e persone giuridiche, del luogo in cui si trova la sede legale.
La sentenza osserva che è proprio il Regolamento a escludere la propria applicazione alle procedure che hanno per oggetto organi di investimento collettivo del risparmio, tra i quali rientrano a pieno titolo le sgr. Esclusione inoltre che sempre il Regolamento estende poi anche alle insolvenze che riguardano imprese assicuratrici, banche, imprese d’investimento, e organismi di investimento collettivo, tutti soggetti a un regime particolare con ampi poteri di intervento delle autorità di vigilanza.
Neppure soccorre il Codice della crisi, visto che il Testo unico della finanza deve essere considerato disciplina speciale e quindi di riferimento sul punto.