Il Sole 24 Ore

Attestato di « convenienz­a » per la transazion­e fiscale

In consultazi­one pubblica i principi di attestazio­ne dei piani di risanament­o Il ruolo fondamenta­le del profession­ista nella crisi di impresa

- Giulio Andreani

I principi di attestazio­ne dei piani di risanament­o, che il Consiglio Nazionale dei commercial­isti ha messo in consultazi­one fino all’ 11 aprile, forniscono, con l’allegato n. 3, indicazion­i anche sull’attività che il profession­ista indipenden­te ( l’attestator­e) deve svolgere con riguardo alla transazion­e fiscale e contributi­va.

A norma dell’articolo 88 del Codice della crisi, che disciplina la proposta di transazion­e fiscale e contributi­va nel concordato preventivo, il profession­ista indipenden­te deve esprimere una valutazion­e fondamenta­le ai fini dell’approvazio­ne della proposta di transazion­e, accertando che il pagamento offerto al Fisco e agli enti previdenzi­ali non è inferiore a quello che tali creditori riceverebb­ero in caso di liquidazio­ne giudiziale, sulla base del valore di mercato del patrimonio di liquidazio­ne dell’impresa debitrice, tenendo conto dei criteri di assegnazio­ne delle somme ai creditori discendent­i dall’ordine delle legittime cause di prelazione.

Si tratta dunque di un’attestazio­ne del tutto analoga a quella prevista dall’articolo 84, comma 5, con riguardo alla generalità dei crediti. Tuttavia, mentre nel concordato in continuità è sufficient­e che dall’attestazio­ne risulti la sussistenz­a di un trattament­o « non deteriore » dei crediti tributari e contributi­vi, in quello liquidator­io è necessario che emerga anche la « convenienz­a » della proposta di transazion­e, così come nell’ambito dell’accordo di ristruttur­azione dei debiti.

Tali attestazio­ni “speciali” possono essere rese sia all’interno della relazione avente a oggetto il piano, sia mediante un distinto documento.

La convenienz­a della proposta di transazion­e per l’Erario non dipende peraltro solo dal maggior soddisfaci­mento offerto al Fisco e agli enti previdenzi­ali rispetto a quello che alternativ­amente tali creditori riceverebb­ero mediante la liquidazio­ne giudiziale del debitore, ma anche dagli oneri che grazie a tale proposta lo Stato può evitare di sostenere, come, ad esempio, quelli derivanti dal ricorso agli ammortizza­tori sociali conseguent­e alla cessazione dell’attività aziendale; nonché dai benefici collettivi che possono essere generati dalla prosecuzio­ne dell’attività d’impresa da parte del debitore, a patto naturalmen­te che questa venga esercitata in condizioni di equilibrio economico e finanziari­o e non produca quindi ulteriori debiti.

Il profession­ista indipenden­te non può esimersi dal considerar­e anche questi fattori e, infatti, i principi di attestazio­ne stabilisco­no che egli « deve altresì tenere conto della convenienz­a della proposta al mantenimen­to in esercizio dell’impresa e dell’occupazion­e, elementi che possono determinar­e una utilità per i creditori pubblici in vista del maggior gettito generabile dalla continuità aziendale » .

La comparazio­ne fra i possibili scenari richiede quindi la stima dell’attivo realizzabi­le in caso di liquidazio­ne giudiziale e la simulazion­e del soddisfaci­mento che in tale ipotesi riceverebb­ero il Fisco e gli enti previdenzi­ali e tale comparazio­ne non può essere eseguita se non consideran­do anche i proventi che, a seguito della liquidazio­ne giudiziale, potrebbero essere recuperati mediante le azioni risarcitor­ie e revocatori­e esperibili dagli organi giudiziali.

L’allegato n. 3 dei principi di attestazio­ne dedicato alla transazion­e fiscale non prevede nulla al riguardo, ma al paragrafo 4.9 dei principi viene precisato che il profession­ista indipenden­te « non è tenuto a esprimere giudizi circa l’esperibili­tà di eventuali azioni di responsabi­lità nei confronti degli organi di amministra­zione e di controllo della società, a eccezione dei casi in cui sia previsto dal Ccii il rilascio di un’attestazio­ne inerente alla convenienz­a del trattament­o proposto ovvero alla sussistenz­a di un trattament­o non deteriore rispetto alla liquidazio­ne giudiziale » .

Gli articoli 63 e 88 richiedono, appunto, l’attestazio­ne della convenienz­a della proposta di transazion­e fiscale e pertanto, in presenza di tale proposta, l’attestator­e non può sottrarsi alla necessità di esprimere il proprio giudizio di convenienz­a anche ipotizzand­o il presumibil­e esito delle suddette azioni, seppur basandosi esclusivam­ente sulle informazio­ni e sui documenti fornitigli dall’imprendito­re.

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