Attestato di « convenienza » per la transazione fiscale
In consultazione pubblica i principi di attestazione dei piani di risanamento Il ruolo fondamentale del professionista nella crisi di impresa
I principi di attestazione dei piani di risanamento, che il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha messo in consultazione fino all’ 11 aprile, forniscono, con l’allegato n. 3, indicazioni anche sull’attività che il professionista indipendente ( l’attestatore) deve svolgere con riguardo alla transazione fiscale e contributiva.
A norma dell’articolo 88 del Codice della crisi, che disciplina la proposta di transazione fiscale e contributiva nel concordato preventivo, il professionista indipendente deve esprimere una valutazione fondamentale ai fini dell’approvazione della proposta di transazione, accertando che il pagamento offerto al Fisco e agli enti previdenziali non è inferiore a quello che tali creditori riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale, sulla base del valore di mercato del patrimonio di liquidazione dell’impresa debitrice, tenendo conto dei criteri di assegnazione delle somme ai creditori discendenti dall’ordine delle legittime cause di prelazione.
Si tratta dunque di un’attestazione del tutto analoga a quella prevista dall’articolo 84, comma 5, con riguardo alla generalità dei crediti. Tuttavia, mentre nel concordato in continuità è sufficiente che dall’attestazione risulti la sussistenza di un trattamento « non deteriore » dei crediti tributari e contributivi, in quello liquidatorio è necessario che emerga anche la « convenienza » della proposta di transazione, così come nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Tali attestazioni “speciali” possono essere rese sia all’interno della relazione avente a oggetto il piano, sia mediante un distinto documento.
La convenienza della proposta di transazione per l’Erario non dipende peraltro solo dal maggior soddisfacimento offerto al Fisco e agli enti previdenziali rispetto a quello che alternativamente tali creditori riceverebbero mediante la liquidazione giudiziale del debitore, ma anche dagli oneri che grazie a tale proposta lo Stato può evitare di sostenere, come, ad esempio, quelli derivanti dal ricorso agli ammortizzatori sociali conseguente alla cessazione dell’attività aziendale; nonché dai benefici collettivi che possono essere generati dalla prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, a patto naturalmente che questa venga esercitata in condizioni di equilibrio economico e finanziario e non produca quindi ulteriori debiti.
Il professionista indipendente non può esimersi dal considerare anche questi fattori e, infatti, i principi di attestazione stabiliscono che egli « deve altresì tenere conto della convenienza della proposta al mantenimento in esercizio dell’impresa e dell’occupazione, elementi che possono determinare una utilità per i creditori pubblici in vista del maggior gettito generabile dalla continuità aziendale » .
La comparazione fra i possibili scenari richiede quindi la stima dell’attivo realizzabile in caso di liquidazione giudiziale e la simulazione del soddisfacimento che in tale ipotesi riceverebbero il Fisco e gli enti previdenziali e tale comparazione non può essere eseguita se non considerando anche i proventi che, a seguito della liquidazione giudiziale, potrebbero essere recuperati mediante le azioni risarcitorie e revocatorie esperibili dagli organi giudiziali.
L’allegato n. 3 dei principi di attestazione dedicato alla transazione fiscale non prevede nulla al riguardo, ma al paragrafo 4.9 dei principi viene precisato che il professionista indipendente « non è tenuto a esprimere giudizi circa l’esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, a eccezione dei casi in cui sia previsto dal Ccii il rilascio di un’attestazione inerente alla convenienza del trattamento proposto ovvero alla sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale » .
Gli articoli 63 e 88 richiedono, appunto, l’attestazione della convenienza della proposta di transazione fiscale e pertanto, in presenza di tale proposta, l’attestatore non può sottrarsi alla necessità di esprimere il proprio giudizio di convenienza anche ipotizzando il presumibile esito delle suddette azioni, seppur basandosi esclusivamente sulle informazioni e sui documenti fornitigli dall’imprenditore.