Bonus casa, ipotizzabili scelte contabili diverse da illustrare e motivare
La contabilizzazione delle detrazioni fiscali a fronte degli interventi edilizi continua a creare problemi alle imprese anche a causa delle conseguenti incertezze fiscali.
L’origine dei problemi è stata la comunicazione dell’Organismo italiano di contabilità emanata il 3 agosto 2021 in risposta a una richiesta di parere dell’agenzia delle Entrate sull’articolo 121 del decreto Rilancio ( Dl 34/ 20 legge 77/ 20). Si noti che la risposta è denominata dall’Oic « Comunicazione » : non si tratta di un principio contabile e neppure di un documento interpretativo.
Secondo il documento, l’impresa committente contabilizza il contributo ( credito tributario) con una delle modalità previste nei paragrafi 87- 88 dell’Oic 16: a diretta riduzione dell’investimento, oppure iscrivendo un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione.
In sostanza la detrazione fiscale, che costituisce un credito d’imposta, come evidenzia l’articolo 121 citato, sarebbe assimilabile a un contributo in conto impianti la cui contabilizzazione segue le regole per tale tipologia di incentivi.
Tuttavia, la norma di legge qualifica tali incentivi come crediti d’imposta e non come contributi in conto impianti: la titolazione della Comunicazione dell’Oic li etichetta, con denominazione generica e atecnica, « bonus fiscali » .
Dal punto di vista tributario, la Dre del Piemonte ( interpello 901445/ 2020) aveva correttamente rilevato che la detrazione, avendo la finalità di ridurre il carico fiscale, non aveva alcuna rilevanza fiscale.
Infatti, l’Oic 25, relativo alle imposte, prevede che nella voce 20 si iscrivano tutte le imposte, oneri accessori compresi, incluse le rettifiche alle stesse: di conseguenza, i debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta.
Pertanto, tutte le imposte, con segno dare e avere, confluiscono nella voce 20, compresi i crediti di imposta se la legge li definisce tali: in sostanza, i crediti di imposta riducono il “costo” delle imposte.
La collocazione in bilancio dei crediti d’imposta deve tenere conto della modalità tecnica con cui è rispettato, nel conto economico, il principio di competenza che si realizza mediante la correlazione tra costi e ricavi. La correlazione è attuata nelle aree in cui il conto economico è strutturato e suddiviso: nell’area B sono correlati i costi che hanno concorso alla formazione di ricavi e proventi iscritti nell’area A, mentre nelle aree C e D sono contrapposti proventi e costi finanziari. Nella voce 20, come già detto, si iscrivono tutte le imposte.
L’iscrizione dei crediti d’imposta, così detti « bonus fiscali » relativi agli interventi edilizi, con le modalità dei contributi in conto impianti comporta per le imprese le notevoli difficoltà e incertezze di carattere fiscale, illustrate più volte su queste pagine ( per tutti, si veda « Il Sole 24 Ore » del 19 e 20 agosto 2021).
Il problema fiscale è stato ben affrontato dall’Aidc che nella norma 224/ 24, prendendo atto della comunicazione dell’Oic, giunge alla conclusione che le detrazioni d’imposta concesse alle imprese che sostengono spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette e dell’Irap.
‘ Le decisioni, discusse con sindaci e revisori, andranno spiegate all’interno della nota integrativa
Al contrario dell’Aidc, il caso n. 1/ 2024 Think Tank Deloitte ritiene la detrazione rilevante ( tassata) ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, in assenza di una norma espressa di detassazione: questo in base al principio di derivazione di cui all’articolo 83 del Tuir ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 27 marzo).
A questo punto le imprese potrebbero valutare una diversa scelta contabile, da illustrare e motivare nella nota integrativa, valorizzando quanto sopra illustrato con riferimento alla struttura del conto economico. Questo consente di superare i problemi fiscali citati e, tra l’altro, è in sintonia con la risposta a interpello della Dre Piemonte del 2020 ( anche se parrebbe che, in risposta a un interpello per ora inedito, la citata Dre abbia cambiato impostazione): inoltre, non si genera alcuna variazione fiscale perché i crediti riducono le imposte ( con riflesso anche sul tax rate).
Scelte contabili diverse sono previste dall’articolo 2423, comma 5, perfino in deroga alle norme di legge, pertanto ipotizzabili anche ai fini di una comunicazione che non è un principio contabile: ovviamente, il tutto deve essere discusso con sindaci e revisori.