Il Sole 24 Ore

Bonus casa, ipotizzabi­li scelte contabili diverse da illustrare e motivare

- Franco Roscini Vitali

La contabiliz­zazione delle detrazioni fiscali a fronte degli interventi edilizi continua a creare problemi alle imprese anche a causa delle conseguent­i incertezze fiscali.

L’origine dei problemi è stata la comunicazi­one dell’Organismo italiano di contabilit­à emanata il 3 agosto 2021 in risposta a una richiesta di parere dell’agenzia delle Entrate sull’articolo 121 del decreto Rilancio ( Dl 34/ 20 legge 77/ 20). Si noti che la risposta è denominata dall’Oic « Comunicazi­one » : non si tratta di un principio contabile e neppure di un documento interpreta­tivo.

Secondo il documento, l’impresa committent­e contabiliz­za il contributo ( credito tributario) con una delle modalità previste nei paragrafi 87- 88 dell’Oic 16: a diretta riduzione dell’investimen­to, oppure iscrivendo un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamen­to dell’immobilizz­azione.

In sostanza la detrazione fiscale, che costituisc­e un credito d’imposta, come evidenzia l’articolo 121 citato, sarebbe assimilabi­le a un contributo in conto impianti la cui contabiliz­zazione segue le regole per tale tipologia di incentivi.

Tuttavia, la norma di legge qualifica tali incentivi come crediti d’imposta e non come contributi in conto impianti: la titolazion­e della Comunicazi­one dell’Oic li etichetta, con denominazi­one generica e atecnica, « bonus fiscali » .

Dal punto di vista tributario, la Dre del Piemonte ( interpello 901445/ 2020) aveva correttame­nte rilevato che la detrazione, avendo la finalità di ridurre il carico fiscale, non aveva alcuna rilevanza fiscale.

Infatti, l’Oic 25, relativo alle imposte, prevede che nella voce 20 si iscrivano tutte le imposte, oneri accessori compresi, incluse le rettifiche alle stesse: di conseguenz­a, i debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta.

Pertanto, tutte le imposte, con segno dare e avere, confluisco­no nella voce 20, compresi i crediti di imposta se la legge li definisce tali: in sostanza, i crediti di imposta riducono il “costo” delle imposte.

La collocazio­ne in bilancio dei crediti d’imposta deve tenere conto della modalità tecnica con cui è rispettato, nel conto economico, il principio di competenza che si realizza mediante la correlazio­ne tra costi e ricavi. La correlazio­ne è attuata nelle aree in cui il conto economico è strutturat­o e suddiviso: nell’area B sono correlati i costi che hanno concorso alla formazione di ricavi e proventi iscritti nell’area A, mentre nelle aree C e D sono contrappos­ti proventi e costi finanziari. Nella voce 20, come già detto, si iscrivono tutte le imposte.

L’iscrizione dei crediti d’imposta, così detti « bonus fiscali » relativi agli interventi edilizi, con le modalità dei contributi in conto impianti comporta per le imprese le notevoli difficoltà e incertezze di carattere fiscale, illustrate più volte su queste pagine ( per tutti, si veda « Il Sole 24 Ore » del 19 e 20 agosto 2021).

Il problema fiscale è stato ben affrontato dall’Aidc che nella norma 224/ 24, prendendo atto della comunicazi­one dell’Oic, giunge alla conclusion­e che le detrazioni d’imposta concesse alle imprese che sostengono spese per interventi di ristruttur­azione, efficienta­mento energetico e ammodernam­ento di immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette e dell’Irap.

‘ Le decisioni, discusse con sindaci e revisori, andranno spiegate all’interno della nota integrativ­a

Al contrario dell’Aidc, il caso n. 1/ 2024 Think Tank Deloitte ritiene la detrazione rilevante ( tassata) ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, in assenza di una norma espressa di detassazio­ne: questo in base al principio di derivazion­e di cui all’articolo 83 del Tuir ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 27 marzo).

A questo punto le imprese potrebbero valutare una diversa scelta contabile, da illustrare e motivare nella nota integrativ­a, valorizzan­do quanto sopra illustrato con riferiment­o alla struttura del conto economico. Questo consente di superare i problemi fiscali citati e, tra l’altro, è in sintonia con la risposta a interpello della Dre Piemonte del 2020 ( anche se parrebbe che, in risposta a un interpello per ora inedito, la citata Dre abbia cambiato impostazio­ne): inoltre, non si genera alcuna variazione fiscale perché i crediti riducono le imposte ( con riflesso anche sul tax rate).

Scelte contabili diverse sono previste dall’articolo 2423, comma 5, perfino in deroga alle norme di legge, pertanto ipotizzabi­li anche ai fini di una comunicazi­one che non è un principio contabile: ovviamente, il tutto deve essere discusso con sindaci e revisori.

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