Il Sole 24 Ore

Ispettorat­o, doppia arma sui contratti collettivi

Applicabil­i il provvedime­nto di disposizio­ne e l’eventuale successiva sanzione Il Consiglio di Stato conferma l’interpreta­zione adottata dall’Ispettorat­o

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza

Gli ispettori del lavoro possono adottare un provvedime­nto di “disposizio­ne, in base all’articolo 14 del Dlgs 124/ 2004, anche con riguardo all’applicazio­ne di un contratto collettivo. Inoltre, l’applicazio­ne della sanzione amministra­tiva prevista dal comma 3 dello stesso articolo è solo eventuale, in quanto scatta soltanto nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi al provvedime­nto stesso. Infatti, il Dlgs non ha voluto sanzionare l’omissione o l’irregolari­tà rilevate, ma soltanto la volontà del destinatar­io della disposizio­ne di non volersi conformare all’ordine di fare o ripristina­re la regolarità secondo le modalità fissate dall’ispettore.

Con la sentenza 2778/ 2024, il Consiglio di Stato ha fornito una articolata e originale interpreta­zione sulla legittimit­à dell’applicazio­ne della sanzione amministra­tiva prevista dall’articolo 14. Sanzione che non è da ritenersi riferita all’iniziale inosservan­za della norma contrattua­le, ma a un ordine non eseguito dal destinatar­io del provvedime­nto. La sanzione, in sintesi, non è parte della norma contrattua­le disattesa, ma conseguent­e al comportame­nto omissivo del destinatar­io del provvedime­nto.

Da quanto sopra consegue, pertanto, che è la mancata osservanza dell’ordine legittimam­ente impartito dall’ispettore del lavoro a determinar­e l’applicazio­ne della sanzione e non la condotta stessa ( inosservan­za della norma in materia di lavoro e di legislazio­ne sociale) in quanto priva di sanzione.

Allo stesso tempo, in caso di mancata impugnazio­ne del provvedime­nto di disposizio­ne, il contenuto di quest’ultimo e, in modo particolar­e, le irregolari­tà accertate, non potrebbero essere rimessi in discussion­e in sede di impugnazio­ne della conseguent­e sanzione.

Il provvedime­nto di disposizio­ne, previsto dall’articolo 14, può essere adottato in « tutti i casi di irregolari­tà rilevate in materia di lavoro e legislazio­ne sociale purché tali irregolari­tà non siano già soggette a sanzioni penali o amministra­tive » . Secondo il Consiglio di Stato la disposizio­ne può riguardare le norme della legge o del contratto collettivo, mentre il Tar aveva ritenuto l’applicazio­ne dei contratti esclusa dall’ambito del provvedime­nto di disposizio­ne. A questo riguardo, sempre secondo il Consiglio, il fatto che l’articolo 14 faccia riferiment­o a « irregolari­tà » mentre il non corretto inquadrame­nto di un lavoratore dà luogo a un « inadempime­nto » non limita il campo di utilizzo della disposizio­ne.

Questa lettura della norma, peraltro, era già stata adottata dall’Ispettorat­o nazionale del lavoro, nelle circolari 2/ 2020, 5/ 2020 e nella nota 1539/ 2020, con le quali ha ritenuto che « il nuovo potere di disposizio­ne possa trovare applicazio­ne in relazione al mancato rispetto sia di “norme di legge” sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro » .

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