Ispettorato, doppia arma sui contratti collettivi
Applicabili il provvedimento di disposizione e l’eventuale successiva sanzione Il Consiglio di Stato conferma l’interpretazione adottata dall’Ispettorato
Gli ispettori del lavoro possono adottare un provvedimento di “disposizione, in base all’articolo 14 del Dlgs 124/ 2004, anche con riguardo all’applicazione di un contratto collettivo. Inoltre, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dello stesso articolo è solo eventuale, in quanto scatta soltanto nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi al provvedimento stesso. Infatti, il Dlgs non ha voluto sanzionare l’omissione o l’irregolarità rilevate, ma soltanto la volontà del destinatario della disposizione di non volersi conformare all’ordine di fare o ripristinare la regolarità secondo le modalità fissate dall’ispettore.
Con la sentenza 2778/ 2024, il Consiglio di Stato ha fornito una articolata e originale interpretazione sulla legittimità dell’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 14. Sanzione che non è da ritenersi riferita all’iniziale inosservanza della norma contrattuale, ma a un ordine non eseguito dal destinatario del provvedimento. La sanzione, in sintesi, non è parte della norma contrattuale disattesa, ma conseguente al comportamento omissivo del destinatario del provvedimento.
Da quanto sopra consegue, pertanto, che è la mancata osservanza dell’ordine legittimamente impartito dall’ispettore del lavoro a determinare l’applicazione della sanzione e non la condotta stessa ( inosservanza della norma in materia di lavoro e di legislazione sociale) in quanto priva di sanzione.
Allo stesso tempo, in caso di mancata impugnazione del provvedimento di disposizione, il contenuto di quest’ultimo e, in modo particolare, le irregolarità accertate, non potrebbero essere rimessi in discussione in sede di impugnazione della conseguente sanzione.
Il provvedimento di disposizione, previsto dall’articolo 14, può essere adottato in « tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative » . Secondo il Consiglio di Stato la disposizione può riguardare le norme della legge o del contratto collettivo, mentre il Tar aveva ritenuto l’applicazione dei contratti esclusa dall’ambito del provvedimento di disposizione. A questo riguardo, sempre secondo il Consiglio, il fatto che l’articolo 14 faccia riferimento a « irregolarità » mentre il non corretto inquadramento di un lavoratore dà luogo a un « inadempimento » non limita il campo di utilizzo della disposizione.
Questa lettura della norma, peraltro, era già stata adottata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle circolari 2/ 2020, 5/ 2020 e nella nota 1539/ 2020, con le quali ha ritenuto che « il nuovo potere di disposizione possa trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di “norme di legge” sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro » .