Dalle manipolazioni alle ingerenze: stretta Ue sulla pubblicità politica
Pubblicato in Gazzetta il regolamento europeo su trasparenza e targeting
Informazioni manipolate, ingerenze straniere sulle elezioni, microtargeting per fini politici, distorsione nella percezione del dibattito pubblico, rischi per la democrazia. Per fronteggiare questi pericoli, aumentati dall’utilizzo della comunicazione sul web, l’Unione europea ha adottato il regolamento 2024/ 900 sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 20 marzo, serie L. Le nuove regole sono applicabili nei casi in cui il messaggio di pubblicità politica sia diffuso nell’Unione o reso di dominio pubblico in uno degli Stati membri o rivolto ai cittadini dell’Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore di servizi di pubblicità politica.
L’atto s’inserisce, insieme alla legge europea sui mercati digitali e al regolamento sui servizi digitali, nel quadro della regolamentazione del mondo digitale, imponendo obblighi di trasparenza e di controllo ai prestatori di servizi di pubblicità politica, che richiedono la corresponsione di una retribuzione.
Le sanzioni
Alte le sanzioni che, oltre ad essere effettive, proporzionate e dissuasive, dovranno essere calcolate sulla capacità economica, ossia sul fatturato annuo dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica ( il 6% delle entrate o del bilancio annui o il 6% del fatturato mondiale annuo).
Le piattaforme online di grandi dimensioni così come gli editori di pubblicità politica dovranno attivare un meccanismo di segnalazione per i messaggi politici potenzialmente non conformi e fare in modo che i cittadini poi chiamati al voto siano in grado di individuare facilmente i messaggi di pubblicità politica e i mittenti. Di conseguenza, le regole valgono per i messaggi sponsorizzati e per le modalità di presentazione agli utenti, mentre non incidono sul contenuto degli annunci, per garantire la libertà di espressione e su annunci, messaggi dei candidati e sulle campagne informative che arrivano da fonti ufficiali nazionali o dell’Unione europea.
Nel mirino il targeting
Tra le misure che vanno a tutela dei cittadini, i forti limiti all’utilizzo di tecniche di targeting e di consegna dei messaggi pubblicitari, con il divieto di uso dei dati personali ad eccezione dei casi in cui i dati siano raccolti direttamente presso l’interessato che, in modo esplicito, deve fornire separatamente il suo consenso per l’utilizzo nel contesto della pubblicità politica.
Divieto assoluto di profilazione derivante da dati che rivelano l’origine etnica, razziale o le opinioni politiche.
Per arginare le ingerenze straniere, ormai una realtà in numerose elezioni, incluse quelle referendarie ( Brexit), agli sponsor di Paesi terzi è vietata la prestazione di servizi pubblicitari tre mesi prima di un’elezione o di un referendum.
Norme applicabili dal 10 ottobre 2025 Dal 9 aprile in vigore solo alcune parti contro le discriminazioni
Centrale il ruolo della Commissione europea che sta procedendo all’istituzione di un registro pubblico europeo dei messaggi di pubblicità politica online per raccogliere e rendere disponibili le informazioni e gli avvisi di trasparenza.
Per garantire la cooperazione transfrontaliera, l’articolo 23 precisa che la competenza è attribuita allo Stato membro in cui il prestatore è stabilito e, nell’ipotesi in cui si tratti di più Stati membri, allo Stato Ue in cui il prestatore ha lo stabilimento principale.
L’entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 9 aprile, anche se le norme saranno applicabili dal 10 ottobre 2025, salvo due disposizioni applicabili già dal 9 aprile 2024: gli articoli 3 ( definizioni) e 5, par. 1 che vieta ai prestatori di servizi ossia di pubblicità politica discriminazioni nella prestazione dei loro servizi basate sul luogo di residenza o di stabilimento dello sponsor.