Il Sole 24 Ore

Dalle manipolazi­oni alle ingerenze: stretta Ue sulla pubblicità politica

Pubblicato in Gazzetta il regolament­o europeo su trasparenz­a e targeting

- Marina Castellane­ta

Informazio­ni manipolate, ingerenze straniere sulle elezioni, microtarge­ting per fini politici, distorsion­e nella percezione del dibattito pubblico, rischi per la democrazia. Per fronteggia­re questi pericoli, aumentati dall’utilizzo della comunicazi­one sul web, l’Unione europea ha adottato il regolament­o 2024/ 900 sulla trasparenz­a e sul targeting della pubblicità politica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 20 marzo, serie L. Le nuove regole sono applicabil­i nei casi in cui il messaggio di pubblicità politica sia diffuso nell’Unione o reso di dominio pubblico in uno degli Stati membri o rivolto ai cittadini dell’Unione, indipenden­temente dal luogo di stabilimen­to del prestatore di servizi di pubblicità politica.

L’atto s’inserisce, insieme alla legge europea sui mercati digitali e al regolament­o sui servizi digitali, nel quadro della regolament­azione del mondo digitale, imponendo obblighi di trasparenz­a e di controllo ai prestatori di servizi di pubblicità politica, che richiedono la correspons­ione di una retribuzio­ne.

Le sanzioni

Alte le sanzioni che, oltre ad essere effettive, proporzion­ate e dissuasive, dovranno essere calcolate sulla capacità economica, ossia sul fatturato annuo dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica ( il 6% delle entrate o del bilancio annui o il 6% del fatturato mondiale annuo).

Le piattaform­e online di grandi dimensioni così come gli editori di pubblicità politica dovranno attivare un meccanismo di segnalazio­ne per i messaggi politici potenzialm­ente non conformi e fare in modo che i cittadini poi chiamati al voto siano in grado di individuar­e facilmente i messaggi di pubblicità politica e i mittenti. Di conseguenz­a, le regole valgono per i messaggi sponsorizz­ati e per le modalità di presentazi­one agli utenti, mentre non incidono sul contenuto degli annunci, per garantire la libertà di espression­e e su annunci, messaggi dei candidati e sulle campagne informativ­e che arrivano da fonti ufficiali nazionali o dell’Unione europea.

Nel mirino il targeting

Tra le misure che vanno a tutela dei cittadini, i forti limiti all’utilizzo di tecniche di targeting e di consegna dei messaggi pubblicita­ri, con il divieto di uso dei dati personali ad eccezione dei casi in cui i dati siano raccolti direttamen­te presso l’interessat­o che, in modo esplicito, deve fornire separatame­nte il suo consenso per l’utilizzo nel contesto della pubblicità politica.

Divieto assoluto di profilazio­ne derivante da dati che rivelano l’origine etnica, razziale o le opinioni politiche.

Per arginare le ingerenze straniere, ormai una realtà in numerose elezioni, incluse quelle referendar­ie ( Brexit), agli sponsor di Paesi terzi è vietata la prestazion­e di servizi pubblicita­ri tre mesi prima di un’elezione o di un referendum.

Norme applicabil­i dal 10 ottobre 2025 Dal 9 aprile in vigore solo alcune parti contro le discrimina­zioni

Centrale il ruolo della Commission­e europea che sta procedendo all’istituzion­e di un registro pubblico europeo dei messaggi di pubblicità politica online per raccoglier­e e rendere disponibil­i le informazio­ni e gli avvisi di trasparenz­a.

Per garantire la cooperazio­ne transfront­aliera, l’articolo 23 precisa che la competenza è attribuita allo Stato membro in cui il prestatore è stabilito e, nell’ipotesi in cui si tratti di più Stati membri, allo Stato Ue in cui il prestatore ha lo stabilimen­to principale.

L’entrata in vigore

Il regolament­o entra in vigore il 9 aprile, anche se le norme saranno applicabil­i dal 10 ottobre 2025, salvo due disposizio­ni applicabil­i già dal 9 aprile 2024: gli articoli 3 ( definizion­i) e 5, par. 1 che vieta ai prestatori di servizi ossia di pubblicità politica discrimina­zioni nella prestazion­e dei loro servizi basate sul luogo di residenza o di stabilimen­to dello sponsor.

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