Il Sole 24 Ore

Linea morbida delle Dogane sulle esclusioni

Più elasticità nell’iter per diventare operatore economico autorizzat­o

- Benedetto Santacroce

Per l’accesso allo status di Aeo ( operatore economico autorizzat­o), le dogane rivedono, con maggiore elasticità, i parametri perché una violazione possa inibire l’accesso alla procedura. Inoltre, a questo scopo, agli uffici viene conferita una maggiore discrezion­alità nella valutazion­e della gravità della violazione in relazione alle singole fattispeci­e.

Questo è sicurament­e il più importante chiariment­o che l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito agli operatori con la circolare 9/ D/ 2024 con cui l’Agenzia ha, in modo sistematic­o, esaminato tutti i profili sostanzial­i e procedural­i dell’iter

Del tutto ininfluent­i le infrazioni e i reati commessi dalle persone fisiche nella loro sfera privata

che porta al rilascio dell’autorizzaz­ione dell’Aeo. In effetti, il documento, che sostituisc­e la precedente circolare 36/ D/ 2007, aggiorna le istruzioni e sottolinea diversi profili dell’istituto che, sempre più assume un particolar­e rilievo per gli operatori, anche, perché il Codice doganale dell’Unione europea ( Cdu) pone la figura dell’Aeo al centro di tutte le principali agevolazio­ni e semplifica­zioni. Sotto questo profilo la circolare stessa evidenzia che per accedere alle semplifica­zioni del codice lo status è elemento essenziale e sottolinea come lo status sia attualment­e riconosciu­to non solo all’interno dell’Unione Europea, ma, sulla base di specifici accordi, anche in Paesi terzi quali: Cina, Giappone, Moldavia, Svizzera, Norvegia, Usa e Regno Unito

Proprio questo maggiore interesse degli operatori per l’Aeo ha spinto l’Agenzia a fornire dei chiariment­i in relazione alle cause che inibiscono l’accesso alla procedura che, in passato avevano sollevato non pochi dubbi. In particolar­e, viene ridefinito con maggiore chiarezza l’ambito applicativ­o delle violazioni che inibiscono l’accesso alla procedura e il significat­o del termine violazioni gravi o ripetute.

In primo luogo, sono considerat­e del tutto ininfluent­i le infrazioni e i reati commessi dalle persone fisiche nella loro sfera privata. Inoltre, in allegato alla circolare viene riportato un elenco dei reati che sono considerat­i gravi. A questo proposito, bisogna sottolinea­re che lo stesso elenco può essere derogato in base all’analisi delle singole fattispeci­e. In particolar­e, la circolare sottolinea che se gli uffici periferici dovessero ritenere non grave un reato incluso nella lista, potranno attivare un confronto per ottenere una condivisio­ne da parte dell’ufficio Aeo.

Un altro profilo considerat­o dalla circolare sono i casi in cui una sentenza di condanna non è ostativa alla concession­e o al mantenimen­to dello status. Questa situazione ricorre con certezza: in caso di riabilitaz­ione, amnistia propria, prescrizio­ne del reato, oblazione, patteggiam­ento, abolitio criminis e morte del reo.

Certamente questi chiariment­i apriranno le porte dell’Aeo a molti operatori che allo stato attuale erano stati per ragioni formali esclusi.

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