Bonus casa rompicapo: con il nuovo invio 21 adempimenti diversi
La trasmissione preventiva richiesta dal decreto legge 39/ 24 allunga la lista dei passaggi burocratici: 12 sono stati introdotti dal 2020
Ventuno adempimenti per i bonus casa e il superbonus. Con la comunicazione preventiva introdotta dall’ultimo decreto legge del Governo ( Dl 39/ 2024), si è allungata ancora la lista delle tipologie di invio, asseverazione e autocertificazione necessarie per ottenere gli sconti fiscali. Andando a delineare procedure che nei casi più complessi impongono decine di documenti a cittadini, imprese e professionisti.
Negli ultimi anni il boom delle agevolazioni edilizie è stato accompagnato dal moltiplicarsi dei passaggi burocratici. Resi sempre più articolati dai vari Governi nel tentativo di disciplinare in modo ordinato l’accesso ai bonus, garantire il rispetto dei requisiti tecnici, prevenire le frodi e – da ultimo – monitorare il costo per le casse pubbliche.
L’ennesimo obbligo
Il Dl 39/ 2024 ( all’articolo 3) punta proprio a fornire al ministero dell’Economia un quadro dettagliato degli investimenti agevolati dal superbonus. Sia di quelli già eseguiti dai cittadini tra il 1° gennaio e il 30 marzo di quest’anno, sia di quelli preventivati nel resto del 2024 e in tutto il 2025.
L’invio dei dati è obbligatorio per chi non ha finito i lavori entro il 2023 e per chi li inizia da quest’anno: l’omissione è punita con una maximulta da 10mila euro o, per le pratiche edilizie presentate dal 30 marzo, con la decadenza dall’agevolazione. I dettagli della comunicazione saranno definiti da un Dpcm ( atteso entro il 29 maggio). I dati del super- ecobonus andranno trasmessi all’Enea; quelli del super- sismabonus al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Nel caso dei lavori di riqualificazione energetica, si tratterà di trasmettere una previsione degli investimenti attualmente rilevati a consuntivo dall’Enea. Gli investimenti, per intenderci, che alla fine di febbraio hanno raggiunto 111,6 miliardi di euro. Nel caso delle opere antisismiche, invece, l’invio sarà ancora più utile, perché per questi lavori – abbastanza incredibilmente – in quasi quattro anni non è mai stata attivata una pubblicazione a consuntivo su base mensile analoga a quella affidata all’Enea.
Una rincorsa continua
Se la trasmissione dei dati è l’ultima novità, tra i 21 tipi di adempimenti ce ne sono 12 introdotti a partire dal decreto Rilancio ( Dl 34/ 2020), che all’uscita dai lockdown per il Covid ha lanciato il superbonus del 110% e ha esteso a tutte le agevolazioni edilizie la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura. In particolare, sette adempimenti sono specifici del superbonus, tre riguardano i bonus ordinari e 11 si riferiscono – sia pure con alcune eccezioni e asimmetrie – a tutte le agevolazioni edilizie.
Fin dall’inizio il 110% ha richiesto le asseverazioni dei tecnici, che si sono aggiunte alle relazioni “base” in tema di risparmio energetico e antisismica, già previste da anni per l’ecobonus e il sismabonus in versione ordinaria. Il fatto che l’agevolazione “super” potesse essere ceduta e coprisse più della spesa ( il 110%, per l’appunto) ha imposto una verifica sulla congruità dei prezzi, già gonfiati anche dall’inflazione. Quella stessa congruità che – con agevolazioni “normali” – era sempre stato il committente a controllare in prima persona.
Per le agevolazioni diverse dal superbonus, invece, il riscontro sulla congruità – e quindi sui costi per l’Erario – è stato introdotto di corsa solo alla fine del 2021 con il decreto Antifrodi ( Dl 157/ 2021). Quando ci si è accorti che troppo spesso il bonus facciate veniva “monetizzato” tramite la cessione e lo sconto in fattura a fronte di prezzi sballati.
Le 19 modifiche subite in meno di quattro anni dalla norma che regola il superbonus ( l’articolo 119 del decreto Rilancio) e i 15 ritocchi a quella sulle cessioni ( l’articolo 121) danno un’idea del travaglio con cui si è cercato di irreggimentare i bonus. Ma alcuni adempimenti recenti si trovano anche in altre leggi, come l’obbligo di indicare il contratto collettivo di lavoro negli atti di affidamento dei cantieri oltre i 70mila euro o la necessaria qualificazione Soa per le imprese coinvolte in grandi lavori ( oltre i 516mila euro).
Come sono lontani i tempi del decreto Sviluppo 2011 ( Dl 70), quando si salutava come una grande semplificazione l’abolizione della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara. Ma oggi i bonus sono più ricchi del “vecchio” 36%, i conti pubblici sono in sofferenza e semplificare non è certo la priorità del Governo.