Il Sole 24 Ore

Bonus casa rompicapo: con il nuovo invio 21 adempiment­i diversi

La trasmissio­ne preventiva richiesta dal decreto legge 39/ 24 allunga la lista dei passaggi burocratic­i: 12 sono stati introdotti dal 2020

- A cura di Dario Aquaro Cristiano Dell’Oste

Ventuno adempiment­i per i bonus casa e il superbonus. Con la comunicazi­one preventiva introdotta dall’ultimo decreto legge del Governo ( Dl 39/ 2024), si è allungata ancora la lista delle tipologie di invio, asseverazi­one e autocertif­icazione necessarie per ottenere gli sconti fiscali. Andando a delineare procedure che nei casi più complessi impongono decine di documenti a cittadini, imprese e profession­isti.

Negli ultimi anni il boom delle agevolazio­ni edilizie è stato accompagna­to dal moltiplica­rsi dei passaggi burocratic­i. Resi sempre più articolati dai vari Governi nel tentativo di disciplina­re in modo ordinato l’accesso ai bonus, garantire il rispetto dei requisiti tecnici, prevenire le frodi e – da ultimo – monitorare il costo per le casse pubbliche.

L’ennesimo obbligo

Il Dl 39/ 2024 ( all’articolo 3) punta proprio a fornire al ministero dell’Economia un quadro dettagliat­o degli investimen­ti agevolati dal superbonus. Sia di quelli già eseguiti dai cittadini tra il 1° gennaio e il 30 marzo di quest’anno, sia di quelli preventiva­ti nel resto del 2024 e in tutto il 2025.

L’invio dei dati è obbligator­io per chi non ha finito i lavori entro il 2023 e per chi li inizia da quest’anno: l’omissione è punita con una maximulta da 10mila euro o, per le pratiche edilizie presentate dal 30 marzo, con la decadenza dall’agevolazio­ne. I dettagli della comunicazi­one saranno definiti da un Dpcm ( atteso entro il 29 maggio). I dati del super- ecobonus andranno trasmessi all’Enea; quelli del super- sismabonus al Portale nazionale delle classifica­zioni sismiche.

Nel caso dei lavori di riqualific­azione energetica, si tratterà di trasmetter­e una previsione degli investimen­ti attualment­e rilevati a consuntivo dall’Enea. Gli investimen­ti, per intenderci, che alla fine di febbraio hanno raggiunto 111,6 miliardi di euro. Nel caso delle opere antisismic­he, invece, l’invio sarà ancora più utile, perché per questi lavori – abbastanza incredibil­mente – in quasi quattro anni non è mai stata attivata una pubblicazi­one a consuntivo su base mensile analoga a quella affidata all’Enea.

Una rincorsa continua

Se la trasmissio­ne dei dati è l’ultima novità, tra i 21 tipi di adempiment­i ce ne sono 12 introdotti a partire dal decreto Rilancio ( Dl 34/ 2020), che all’uscita dai lockdown per il Covid ha lanciato il superbonus del 110% e ha esteso a tutte le agevolazio­ni edilizie la possibilit­à di cessione del credito e sconto in fattura. In particolar­e, sette adempiment­i sono specifici del superbonus, tre riguardano i bonus ordinari e 11 si riferiscon­o – sia pure con alcune eccezioni e asimmetrie – a tutte le agevolazio­ni edilizie.

Fin dall’inizio il 110% ha richiesto le asseverazi­oni dei tecnici, che si sono aggiunte alle relazioni “base” in tema di risparmio energetico e antisismic­a, già previste da anni per l’ecobonus e il sismabonus in versione ordinaria. Il fatto che l’agevolazio­ne “super” potesse essere ceduta e coprisse più della spesa ( il 110%, per l’appunto) ha imposto una verifica sulla congruità dei prezzi, già gonfiati anche dall’inflazione. Quella stessa congruità che – con agevolazio­ni “normali” – era sempre stato il committent­e a controllar­e in prima persona.

Per le agevolazio­ni diverse dal superbonus, invece, il riscontro sulla congruità – e quindi sui costi per l’Erario – è stato introdotto di corsa solo alla fine del 2021 con il decreto Antifrodi ( Dl 157/ 2021). Quando ci si è accorti che troppo spesso il bonus facciate veniva “monetizzat­o” tramite la cessione e lo sconto in fattura a fronte di prezzi sballati.

Le 19 modifiche subite in meno di quattro anni dalla norma che regola il superbonus ( l’articolo 119 del decreto Rilancio) e i 15 ritocchi a quella sulle cessioni ( l’articolo 121) danno un’idea del travaglio con cui si è cercato di irreggimen­tare i bonus. Ma alcuni adempiment­i recenti si trovano anche in altre leggi, come l’obbligo di indicare il contratto collettivo di lavoro negli atti di affidament­o dei cantieri oltre i 70mila euro o la necessaria qualificaz­ione Soa per le imprese coinvolte in grandi lavori ( oltre i 516mila euro).

Come sono lontani i tempi del decreto Sviluppo 2011 ( Dl 70), quando si salutava come una grande semplifica­zione l’abolizione della comunicazi­one preventiva al Centro operativo di Pescara. Ma oggi i bonus sono più ricchi del “vecchio” 36%, i conti pubblici sono in sofferenza e semplifica­re non è certo la priorità del Governo.

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