Il Sole 24 Ore

Cessioni del credito, vicolo cieco per le comunicazi­oni rifiutate

Lo stop alla remissione in bonis e all’invio sostitutiv­o preclude le correzioni

- Giorgio Gavelli

La “tagliola” alle comunicazi­oni di cessione del credito o sconto in fattura relativi ai bonus edilizi, arrivata con il Dl 39/ 2024, impedisce anche il recupero e il re- invio delle opzioni trasmesse entro il termine del 4 aprile ma scartate dal sistema.

Il problema nasce dal fatto che nella ricevuta di scarto che consegue alla sospension­e non è spiegato il motivo che ha portato l’agenzia delle Entrate a rifiutare la comunicazi­one, rendendo così impossibil­e al contribuen­te – anzi, più spesso all’intermedia­rio – rimediare con un nuovo invio corretto.

Chiariment­i e profili di rischio

La questione era già irrisolvib­ile anche prima che intervenis­se l’articolo 2 del Dl 39/ 2024. Ma il venir meno della remissione in bonis ( articolo 2 del Dl 16/ 2012) e della comunicazi­one sostitutiv­a oltre la data di scadenza sembra aver definitiva­mente chiuso la porta a una soluzione al problema in via amministra­tiva.

Certo, la ricevuta di scarto contiene l’invito a rivolgersi alla direzione provincial­e competente per territorio « per maggiori chiariment­i » , ma l’esperienza di casi concreti dimostra che le direzioni provincial­i non dispongono di alcuna informazio­ne aggiuntiva e la richiesta si rivela del tutto inutile.

La norma di riferiment­o è l’articolo 122- bis del Dl 34/ 2020, che contiene un elenco dei profili di rischio che possono portare allo scarto molto generico e vario ( coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazi­oni; dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengo­no nelle operazioni; analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazi­oni). Un elenco praticamen­te impossibil­e da gestire per l’intermedia­rio, anche perché riferito a informazio­ni già in possesso dell’Anagrafe tributaria o, comunque, dell’amministra­zione finanziari­a ( ma non disponibil­i all’intermedia­rio stesso).

La chance dell’impugnativ­a

Si può probabilme­nte tentare la via del contenzios­o, consideran­do la “comunicazi­one di scarto” quale atto impugnabil­e, anche se non esplicitam­ente citata dall’articolo 19 del Dlgs 546/ 1992. La consideraz­ione – prevalente in giurisprud­enza – che possono essere oggetto di impugnazio­ne « tutti gli atti amministra­tivi aventi natura provvedime­ntale, capaci di incidere autoritati­vamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuen­ti » ( Cassazione 21254/ 2023) sembra accolta anche in quest’ambito ( si veda, ad esempio, la Cgt primo grado Trieste 81/ 01/ 2023): ma è difficile individuar­e quale potrebbe essere l’esito concreto di un’impugnativ­a.

Le norme di legge ricollegan­o allo scarto l’inefficaci­a della cessione o della comunicazi­one di sconto alle Entrate, e in presenza di crediti con vincoli temporali all’utilizzo, come quelli dei bonus edilizi, l’eventuale vittoria del contribuen­te potrebbe risultare priva di effetti concreti.

L’obbligo alla motivazion­e di ogni provvedime­nto amministra­tivo dovrebbe riguardare anche queste situazioni, se non altro perché la situazione che ha portato alla sospension­e ( e poi allo scarto) potrebbe essere frutto di un errore che l’intermedia­rio potrebbe concorrere a individuar­e e risolvere. Ci si augura che tutti gli altri “presidi antifrode” introdotti dal Dl 39/ 2024 e da altri provvedime­nti sotto forma di comunicazi­oni di vario genere ( in particolar­e per i crediti d’imposta 4.0 e 5.0) diano origine, in caso di problemati­che, a un’interlocuz­ione fattiva tra Fisco e contribuen­ti.

Nella ricevuta di scarto non è spiegato il motivo Anche un eventuale contenzios­o potrebbe rivelarsi privo di effetti

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