Le paritarie sono tali solo ai fini del diploma
Con ordinanza n. 6514 del 12 marzo la Cassazione ha chiarito che, con riguardo alle scuole paritarie, anche se per gli alunni il valore del titolo è lo stesso, per i docenti i’insegnamento non lo è: il punteggio vale per intero solo per i primi quattro anni di servizio. Ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile, secondo il Dlgs
297/ 1994, il servizio pre- ruolo prestato presso le stesse, stante la non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto alla scuola statale e agli istituti pareggiati.
Nella vicenda la docente aveva adito il Tribunale sostenendo di essere dipendente del ministero con contratto a tempo indeterminato, di avere svolto servizi pre- ruolo in forza di contratti a tempo determinato e di avere presentato domanda di ricostruzione della carriera. Aveva chiesto che si tenesse conto integralmente del servizio svolto pre- ruolo. Il Tribunale aveva accolto il ricorso; ma il ministero aveva proposto appello.
Secondo la Suprema Corte, con la legge
62/ 2000 istitutiva delle scuole paritarie il legislatore, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha equiparato il rapporto di lavoro fra docente e paritaria a quello instaurato con la scuola statale; né ha voluto estendere alle paritarie il vecchio regime delle pareggiate.