Il Sole 24 Ore

Le paritarie sono tali solo ai fini del diploma

- — Pietro Alessio Palumbo

Con ordinanza n. 6514 del 12 marzo la Cassazione ha chiarito che, con riguardo alle scuole paritarie, anche se per gli alunni il valore del titolo è lo stesso, per i docenti i’insegnamen­to non lo è: il punteggio vale per intero solo per i primi quattro anni di servizio. Ai fini dell’inquadrame­nto e del trattament­o economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscib­ile, secondo il Dlgs

297/ 1994, il servizio pre- ruolo prestato presso le stesse, stante la non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto alla scuola statale e agli istituti pareggiati.

Nella vicenda la docente aveva adito il Tribunale sostenendo di essere dipendente del ministero con contratto a tempo indetermin­ato, di avere svolto servizi pre- ruolo in forza di contratti a tempo determinat­o e di avere presentato domanda di ricostruzi­one della carriera. Aveva chiesto che si tenesse conto integralme­nte del servizio svolto pre- ruolo. Il Tribunale aveva accolto il ricorso; ma il ministero aveva proposto appello.

Secondo la Suprema Corte, con la legge

62/ 2000 istitutiva delle scuole paritarie il legislator­e, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattament­o equipollen­te a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferiment­o alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha equiparato il rapporto di lavoro fra docente e paritaria a quello instaurato con la scuola statale; né ha voluto estendere alle paritarie il vecchio regime delle pareggiate.

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